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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20224/2022 del 24/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della conferma in appello della condanna per violenza privata, minacce e lesioni; contestazione della valutazione della prova e dell'affermazione di responsabilità penale, nonché della esclusione della scriminante della legittima difesa (art. 52 c.p.). In qualità di parte civile, denuncia dell'erronea applicazione dell'art. 52 c.p. con relativa motivazione favorevole a Roberto Campanella e contestazione delle assoluzioni dei fratelli La Rocca. In subordine richiesta di declaratoria di prescrizione dei reati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi di Melilli (sia come imputato sia come parte civile). Ha ritenuto che i motivi fossero, in larga parte, censurabili come mere ricostruzioni alternative dei fatti o come censure di merito non specifiche, reiterative e riconducibili a un sindacato di fatto vietato in sede di legittimità, specie alla luce della "doppia conforme" (concordanza di primo e secondo grado). Ha confermato, in sostanza, la correttezza della motivazione dei giudici di merito, esclusa la presenza di lacune, contraddizioni manifeste o travisamenti tali da renderli esaminabili in cassazione. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di difesa delle parti civili.

Norme richiamate

  • art. 52 cod. pen.

    La questione della scriminante della legittima difesa è stata ritenuta una valutazione di merito riservata ai giudici di appello; la Cassazione non ha ritenuto di poter rivedere la valutazione fattuale che aveva portato i giudici a escludere la legittima difesa a favore del ricorrente, salvo vizi manifesti di motivazione non emergenti nel caso.

  • art. 530 cod. proc. pen.

    Il ricorrente aveva denunciato violazione di tale norma; la Corte ha ritenuto che la censura si risolvesse in una rivalutazione dei fatti e dell'attendibilità delle fonti, materia non devoluta alla Cassazione, dunque la doglianza non è stata accolta.

  • art. 606 cod. proc. pen. (lett. b) ed e))

    I motivi erano formalmente rubricati su queste lettere ma, sostanzialmente, consistevano in censure di merito e in rilievi generici/aspecifici; la Corte ha confermato che per essere valutabili in cassazione le censure devono evidenziare vizi della motivazione e non una alternativa ricostruzione dei fatti.

  • art. 581 cod. proc. pen.

    Richiama l'obbligo di specificità dei motivi in cassazione. Cassazione ha rilevato la carenza di specificità e correlazione tra le ragioni d'impugnazione e la motivazione impugnata.

  • art. 591 cod. proc. pen. comma 1 lett. c)

    Norma richiamata nel richiamo all'inammissibilità per aspecificità: la Corte ha ritenuto che l'assenza di correlazione tra censure e motivazione impugnata comporti inammissibilità.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Citata come limite alla motivazione nella motivazione ai sensi di legge; la Corte ha motivato entro i limiti richiesti per la decisione di cassazione.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Principio della valutazione unitaria della prova: la Corte ha rilevato che i giudici di merito hanno osservato tale orientamento motivazionale, giustificando la loro scelta valutativa.

  • art. 23 comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137

    Richiamata in ordine alla modalità dell'udienza (tenutasi ai sensi della disposizione emergenziale); nessuna incidenza sulla decisione di merito e di ammissibilità.

Massime di principio

  • La Cassazione non è sede per rivedere la valutazione delle prove o l'attendibilità dei testimoni: le doglianze devono mirare a vizi di motivazione (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità) e non a proposte alternative di ricostruzione dei fatti.
  • Nei casi di "doppia conforme" (concordanza di primo e secondo grado) il sindacato di legittimità è ancor più ristretto: ammissibili sono solo i vizi che evidenziano omissioni o travisamenti manifesti e rilevanti in entrambi i gradi, o la pretermissione dell'esame di questioni probatorie decisivi.
  • Le impugnazioni generiche o aspecifiche (mancanza di correlazione tra motivi e decisione impugnata) sono frequentemente dichiarate inammissibili: è essenziale indicare con precisione quale passaggio motivazionale si censura e perché sia viziato.
  • Quando si contesta l'applicazione della scriminante della legittima difesa (art. 52 c.p.), occorre dimostrare che la decisione difetti di motivazione o presenti contraddizioni manifeste sui presupposti fattuali, e non limitarsi a presentare una diversa versione plausibile degli stessi fatti.
  • Le spese e sanzioni (es. contributo alla cassa delle ammende) possono essere comminate in caso di ricorso inammissibile per colpa: è importante valutare attentamente la fondatezza giuridica e la specificità dei motivi prima di proporre cassazione.
  • Nel preparare il ricorso in Cassazione è utile concentrare le doglianze su errori di diritto o su reali vizi motivazionali chiaramente individuabili nel testo della sentenza impugnata, evitando censure meramente fattuali o ripetitive già esaminate in appello.

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