Cassazione Penale, Sentenza n. 20224/2022 del 24/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della conferma in appello della condanna per violenza privata, minacce e lesioni; contestazione della valutazione della prova e dell'affermazione di responsabilità penale, nonché della esclusione della scriminante della legittima difesa (art. 52 c.p.). In qualità di parte civile, denuncia dell'erronea applicazione dell'art. 52 c.p. con relativa motivazione favorevole a Roberto Campanella e contestazione delle assoluzioni dei fratelli La Rocca. In subordine richiesta di declaratoria di prescrizione dei reati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi di Melilli (sia come imputato sia come parte civile). Ha ritenuto che i motivi fossero, in larga parte, censurabili come mere ricostruzioni alternative dei fatti o come censure di merito non specifiche, reiterative e riconducibili a un sindacato di fatto vietato in sede di legittimità, specie alla luce della "doppia conforme" (concordanza di primo e secondo grado). Ha confermato, in sostanza, la correttezza della motivazione dei giudici di merito, esclusa la presenza di lacune, contraddizioni manifeste o travisamenti tali da renderli esaminabili in cassazione. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di difesa delle parti civili.
Norme richiamate
art. 52 cod. pen.
La questione della scriminante della legittima difesa è stata ritenuta una valutazione di merito riservata ai giudici di appello; la Cassazione non ha ritenuto di poter rivedere la valutazione fattuale che aveva portato i giudici a escludere la legittima difesa a favore del ricorrente, salvo vizi manifesti di motivazione non emergenti nel caso.
art. 530 cod. proc. pen.
Il ricorrente aveva denunciato violazione di tale norma; la Corte ha ritenuto che la censura si risolvesse in una rivalutazione dei fatti e dell'attendibilità delle fonti, materia non devoluta alla Cassazione, dunque la doglianza non è stata accolta.
art. 606 cod. proc. pen. (lett. b) ed e))
I motivi erano formalmente rubricati su queste lettere ma, sostanzialmente, consistevano in censure di merito e in rilievi generici/aspecifici; la Corte ha confermato che per essere valutabili in cassazione le censure devono evidenziare vizi della motivazione e non una alternativa ricostruzione dei fatti.
art. 581 cod. proc. pen.
Richiama l'obbligo di specificità dei motivi in cassazione. Cassazione ha rilevato la carenza di specificità e correlazione tra le ragioni d'impugnazione e la motivazione impugnata.
art. 591 cod. proc. pen. comma 1 lett. c)
Norma richiamata nel richiamo all'inammissibilità per aspecificità: la Corte ha ritenuto che l'assenza di correlazione tra censure e motivazione impugnata comporti inammissibilità.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Citata come limite alla motivazione nella motivazione ai sensi di legge; la Corte ha motivato entro i limiti richiesti per la decisione di cassazione.
art. 192 cod. proc. pen.
Principio della valutazione unitaria della prova: la Corte ha rilevato che i giudici di merito hanno osservato tale orientamento motivazionale, giustificando la loro scelta valutativa.
art. 23 comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137
Richiamata in ordine alla modalità dell'udienza (tenutasi ai sensi della disposizione emergenziale); nessuna incidenza sulla decisione di merito e di ammissibilità.
Massime di principio
- La Cassazione non è sede per rivedere la valutazione delle prove o l'attendibilità dei testimoni: le doglianze devono mirare a vizi di motivazione (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità) e non a proposte alternative di ricostruzione dei fatti.
- Nei casi di "doppia conforme" (concordanza di primo e secondo grado) il sindacato di legittimità è ancor più ristretto: ammissibili sono solo i vizi che evidenziano omissioni o travisamenti manifesti e rilevanti in entrambi i gradi, o la pretermissione dell'esame di questioni probatorie decisivi.
- Le impugnazioni generiche o aspecifiche (mancanza di correlazione tra motivi e decisione impugnata) sono frequentemente dichiarate inammissibili: è essenziale indicare con precisione quale passaggio motivazionale si censura e perché sia viziato.
- Quando si contesta l'applicazione della scriminante della legittima difesa (art. 52 c.p.), occorre dimostrare che la decisione difetti di motivazione o presenti contraddizioni manifeste sui presupposti fattuali, e non limitarsi a presentare una diversa versione plausibile degli stessi fatti.
- Le spese e sanzioni (es. contributo alla cassa delle ammende) possono essere comminate in caso di ricorso inammissibile per colpa: è importante valutare attentamente la fondatezza giuridica e la specificità dei motivi prima di proporre cassazione.
- Nel preparare il ricorso in Cassazione è utile concentrare le doglianze su errori di diritto o su reali vizi motivazionali chiaramente individuabili nel testo della sentenza impugnata, evitando censure meramente fattuali o ripetitive già esaminate in appello.
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