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Sentenza

Sentenza del 30/11/2016 n. 24379 - Corte di Cassazione

IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) - DETERMINAZIONE - DETRAZIONI - IN GENERE Poteri dell'amministrazione finanziaria - Valutazione di congruità dei costi e ricavi e rettificazione delle dichiarazioni - Sussistenza - Compenso corrisposto agli amministratori - Deducibilità ai sensi dell'art. 62 (ora 95, comma 5) del d.P.R. n. 917 del 1986 - Sindacabilità del "quantum" - Legittimità - Criteri.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha contestato la deducibilità parziale dei compensi corrisposti agli amministratori nel 2004, pari complessivamente a 600.000 euro, ritenendo sproporzionata e non adeguatamente giustificata la quota di 450.000 euro rispetto ai ricavi e al volume d'affari della società, nonché rispetto ai compensi di 150.000 euro corrisposti nell'anno precedente. Ha sostenuto che l'Amministrazione finanziaria possa valutare la congruità e l'inerenza quantitativa dei costi, anche se regolarmente contabilizzati e deliberati dalla società.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva riconosciuto la deducibilità dei compensi per il solo fatto che fossero stati deliberati dalla società e ha rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale dell'Umbria, in diversa composizione, per un nuovo esame anche sulle spese. La Corte ha stabilito che la deducibilità dei compensi agli amministratori non vincola l'Amministrazione alla misura deliberata dalla società: l'Ufficio può verificarne l'attendibilità economica, la congruità e l'inerenza quantitativa. Il fatto che i compensi costituiscano reddito imponibile per gli amministratori non esclude il controllo sulla deducibilità in capo alla società.

Norme richiamate

  • Art. 95, comma 5, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (già art. 62)

    La deducibilità dei compensi degli amministratori di società non implica alcun vincolo alla misura indicata nelle deliberazioni sociali o nei contratti.

    La norma consente in linea generale la deduzione dei compensi agli amministratori, ma non impedisce all'Amministrazione finanziaria di verificarne l'attendibilità economica e di contestare la parte sproporzionata o non giustificata.

  • Art. 109, comma 5, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Ai fini della deducibilità, i componenti negativi devono essere inerenti all'attività e ai ricavi o proventi che concorrono a formare il reddito.

    L'inerenza non riguarda soltanto l'esistenza effettiva del costo, ma anche la sua dimensione quantitativa. Un costo può quindi essere realmente sostenuto ma parzialmente indeducibile se sproporzionato rispetto all'attività, ai ricavi o all'oggetto dell'impresa.

  • Art. 39, comma 1, lettera d), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Riconosce all'Amministrazione finanziaria il potere di rettificare il reddito d'impresa sulla base di elementi che rendano inattendibili o non congrui i dati dichiarati.

  • Art. 53 della Costituzione

    È richiamato quale principio generale di capacità contributiva, nel cui quadro deve essere determinato il reddito imponibile effettivo e attendibile.

Massime di principio

  • La delibera societaria o il contratto che stabilisce il compenso dell'amministratore non rende automaticamente deducibile l'intero importo ai fini fiscali.
  • L'Amministrazione finanziaria può valutare la congruità economica dei costi d'impresa anche quando la contabilità è formalmente regolare e il pagamento è effettivo.
  • Per dimostrare la deducibilità di compensi elevati occorre fornire elementi concreti sulla loro inerenza e proporzionalità, come responsabilità dell'amministratore, risultati conseguiti, complessità dell'incarico, dimensioni dell'impresa e condizioni di mercato.
  • La contestazione può riguardare soltanto la parte sproporzionata del costo, con conseguente indeducibilità parziale, senza che sia necessariamente necessario dimostrare che il compenso sia simulato o fraudolento.
  • Il fatto che il compenso sia tassato in capo all'amministratore non impedisce all'Erario di verificarne la deducibilità presso la società: i due profili impositivi restano distinti.
  • In caso di compensi molto superiori a quelli di esercizi precedenti o sproporzionati rispetto ai ricavi, la società deve fornire una motivazione economica plausibile e documentata.

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