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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32749/2025 del 03/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello, deducendo illogicità della motivazione sulla prova dell'attribuzione a lui dell'utenza telefonica utilizzata nel contesto dei fatti e sulla valutazione indiziaria fondata sulla geolocalizzazione. La difesa ha sostenuto che non vi fosse sufficiente prova della riconducibilità dell'utenza all'imputato, che il rinvenimento del telefono fosse troppo distante nel tempo rispetto ai fatti contestati e che la documentazione sanitaria prodotta escludesse o rendesse comunque implausibile la sua partecipazione ai reati, almeno nella fase iniziale. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi generici, assertivi e non specifici, perché diretti a una mera rilettura del materiale probatorio e già adeguatamente disattesi dal giudice di merito.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che le censure non si confrontassero in modo critico con la motivazione della sentenza impugnata, la quale era stata considerata logica, coerente e immune da vizi di legittimità. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di euro 3.000, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, e in mancanza di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si limitino a contrapporre una diversa lettura dei fatti e delle prove alla motivazione del giudice di merito, senza un confronto puntuale con le ragioni della decisione impugnata.
  • È inammissibile il ricorso che deduca in modo generico vizi di illogicità o contraddittorietà della motivazione quando la sentenza impugnata presenti, invece, una motivazione lineare, coerente e congruente con il compendio probatorio.
  • La geolocalizzazione di un'utenza telefonica, se corroborata da ulteriori dati convergenti e collocata temporalmente in corrispondenza dei fatti contestati, può costituire valido elemento indiziario ai fini dell'affermazione della partecipazione ai reati contestati.
  • La produzione di documentazione sanitaria è irrilevante quando non dimostri un'effettiva impossibilità di partecipazione ai fatti e risulti compatibile con una presenza, anche di supporto logistico, nella commissione dei reati.
  • La Corte di cassazione non può essere trasformata in un ulteriore giudice del fatto mediante richieste di nuova valutazione del materiale probatorio già scrutinato dai giudici di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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