Sentenza del 15/07/2020 n. 15020 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudizio di legittimità è stato dichiarato estinto per sopravvenuta cessazione della materia del contendere in seguito all'adesione dei ricorrenti alla definizione agevolata prevista dal Decreto Legge n.193/2016 (art. 6) e al versamento delle somme dovute. La Corte ha disposto la compensazione integrale delle spese del giudizio di cassazione e ha escluso l'applicazione del cosiddetto "doppio contributo unificato".
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Contestazione degli avvisi di accertamento relativi agli anni 2003 e 2004 per omessa contabilizzazione di acquisti di merce (caffè) e per il conseguente occultamento dei ricavi derivanti dalla vendita. L'Ufficio aveva prodotto documentazione extracontabile rinvenuta presso altra società, con riferimenti a cessioni a nome Luisa Zanetti collegata alla società contribuente; tali elementi erano stati valutati come indizi idonei a fondare l'accertamento ai sensi dell'art. 39 DPR 600/1973.
Norme richiamate
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articolo 39, comma 1, lettera d)
La norma autorizza l'accertamento basato su indizi; la Corte d'appello ha ritenuto che gli elementi extracontabili costituissero indizi gravi, precisi e concordanti idonei a giustificare la rettifica dei ricavi non dichiarati.
Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 46, comma 1
La Corte ha applicato la norma che prevede l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere, in presenza della definizione della lite intervenuta tra le parti.
Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193, articolo 6 (conv. L. 1 dicembre 2016, n. 225), definizione agevolata
L'adesione a questo istituto e il relativo versamento hanno costituito la causa sopravvenuta che ha determinato l'estinzione del giudizio; la scelta del legislatore mira a incentivare la definizione agevolata evitando oneri aggiuntivi per il contribuente.
Codice di Procedura Civile, articolo 391, comma 2
La Corte osserva che la regola generale sulla condanna alle spese (art. 391 c.p.c., comma 2) non si applica quando il contribuente rinuncia al ricorso aderendo alla definizione agevolata, perché ciò contrasterebbe con la ratio dell'istituto.
Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 2002, n. 115, articolo 13, comma 1‑quater
La Corte ha ritenuto non sussistente il presupposto per applicare il 'doppio contributo unificato' quando la rinuncia è determinata da adesione alla definizione agevolata intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso.
Massime di principio
- L'adesione alla definizione agevolata disciplinata dal D.L. n.193/2016 estingue il giudizio pendente e determina la cessazione della materia del contendere: il merito della pretesa non viene esaminato in Cassazione.
- Quando il contribuente rinuncia al ricorso per effetto della definizione agevolata, i tribunali tendono a compensare le spese processuali, per non disincentivare l'uso dello strumento di definizione.
- La rinuncia al ricorso successiva all'adesione alla definizione agevolata esclude l'applicazione del 'doppio contributo unificato', purché la causa di inammissibilità sia proprio l'adesione sopravvenuta.
- Gli accertamenti basati su documentazione extracontabile devono fondarsi su indizi 'gravi, precisi e concordanti' ai sensi dell'art. 39 DPR 600/1973: se tali indizi sussistono, l'Amministrazione può legittimamente rettificare i ricavi, salvo che il contribuente non impugni con successo la valutazione probatoria.
- In pratica, in situazioni analoghe il contribuente può valutare la convenienza economica della definizione agevolata (estinzione del contenzioso ma senza decisione di merito) rispetto al proseguimento del giudizio, tenendo conto del rischio probatorio e delle spese processuali.
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