Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 62/2026 - Brescia, Sezione 2

per l'annullamento A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento commissariale prot. N. 0060192 del 23 luglio 2021; - della nota commissariale in data 22 giugno 2021; - della nota commissariale prot. n. 0056450 in data 13 luglio 2021; - del piano degli interventi della scelta progettuale Gavardo/Montichiari, con codice unico e cronoprogramma dei lavori di realizzazione del progetto in data 19 luglio 2021. B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 11 ottobre 2021: - degli stessi atti e provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo; C) Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 4 novembre 2021: - del provvedimento commissariale prot. N. 0061918 del 29 luglio 2021; - del provvedimento 9 agosto 2021 sottoscritto dal direttore dell'Ufficio d'Ambito di Brescia e protocollato al Gabinetto della Prefettura di Brescia al n. 64887 del 9 agosto 2021; - del provvedimento n. 43 del 5 ottobre 2021 adottato dall'Ufficio d'Ambito di Brescia, conclusivo della conferenza di servizi preliminare indetta in forma semplificata e in modalità asincrona; - del decreto del Commissario Straordinario per la progettazione l'affidamento e l'esecuzione delle nuove opere per il collettamento e la depurazione della sponda bresciana del lago di Garda prot. n. 0081503 del 7 ottobre 2021; - del provvedimento del Commissario Straordinario prot. n. 0083931 del 15 ottobre 2021

Giustizia amministrativa202100635

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Atti commissariali e dell’Ufficio d’Ambito del 2021 relativi alla scelta, progettazione e approvazione preliminare della soluzione Gavardo-Montichiari per il collettamento e la depurazione delle acque reflue della sponda bresciana del Lago di Garda, nonché atti connessi

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (amministrazioni e gestore)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune ha impugnato, con ricorso introduttivo e motivi aggiunti, le note e i provvedimenti commissariali, il piano degli interventi, l’indizione e la conclusione della conferenza di servizi preliminare, l’istituzione del tavolo tecnico consultivo e gli atti connessi alla soluzione progettuale Gavardo-Montichiari. Ha dedotto, tra l’altro, nullità o illegittimità per carenza di potere del Commissario straordinario in materia di localizzazione dell’opera; violazione dell’art. 4 del d.l. n. 32/2019 per mancato coinvolgimento del Provveditore regionale alle opere pubbliche e mancata intesa con il Presidente della Regione; mancata previa effettuazione della VAS; contrasto con il Piano d’Ambito, il PTCP e il PTR; violazione dei criteri del regolamento regionale n. 6/2019; difetto di istruttoria e di motivazione nella comparazione delle alternative progettuali e nella scelta delle Università consultate; omessa valutazione degli impatti sulle condotte, sul fiume Chiese, sulla falda e sui contributi partecipativi del Comune; violazione delle regole sulla conferenza di servizi per mancata convocazione della riunione sincrona; illegittimità derivata degli atti successivi; violazione del principio di tipicità e sviamento di potere nell’istituzione del tavolo tecnico consultivo. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, oltre all’inammissibilità o improcedibilità per carenza o sopravvenuta carenza di interesse.

La decisione

Il TAR ha accolto e ritenuto assorbente l’eccezione di difetto di giurisdizione, dichiarando il ricorso inammissibile e indicando nel Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche il giudice munito di giurisdizione. Il Collegio ha applicato l’art. 143, comma 1, lett. a), r.d. n. 1775/1933, secondo cui la giurisdizione del TSAP comprende le controversie relative ad atti amministrativi che incidono in modo immediato e diretto sul regime delle acque pubbliche, anche se adottati da autorità non istituzionalmente preposte alla loro tutela. Nel caso concreto, gli atti riguardavano la sostituzione dell’attuale sistema di collettamento sublacuale con una nuova opera idraulica, caratterizzata da un diverso tracciato, da una diversa localizzazione degli impianti e dal recapito finale delle acque depurate in un diverso corpo idrico demaniale, il fiume Chiese anziché il Lago di Garda. Le acque reflue trattate sono state ricondotte alla nozione di acque pubbliche destinate a usi di interesse generale, nell’ambito del servizio idrico integrato. Secondo il TAR, la controversia concerneva essenzialmente la gestione, il convogliamento e la depurazione delle acque pubbliche, mentre i profili urbanistici, ambientali ed eventualmente espropriativi avevano natura strumentale. Anche la valutazione ambientale non era idonea a radicare la giurisdizione amministrativa ordinaria, poiché risultava funzionale alla principale questione concernente il regime e l’utilizzazione delle acque pubbliche. Sono state quindi assorbite tutte le ulteriori questioni processuali e di merito. Il processo può essere riproposto davanti al TSAP nelle forme e nei termini di rito. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 143, comma 1, lett. a), r.d. n. 1775/1933

    sussiste la giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ... in relazione ad ogni controversia avente ad oggetto atti amministrativi in materia di acque pubbliche ... idonei ad incidere in maniera non occasionale, ma immediata e diretta, sul regime delle acque pubbliche e del relativo demanio

    La giurisdizione del TSAP si estende a tutti gli atti amministrativi che incidono direttamente e immediatamente sull’utilizzazione, sulla regimazione, sulla localizzazione delle opere idrauliche o sulla destinazione delle acque pubbliche, anche se emanati da autorità diverse da quelle preposte alla tutela delle acque.

  • art. 4, comma 1, lett. f), l. n. 36/1994

    dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue

    La nozione di servizio idrico integrato comprende anche fognatura e depurazione; le acque reflue trattate nell’ambito di tale servizio sono rilevanti ai fini della qualificazione delle controversie concernenti acque pubbliche.

  • artt. 6 e 7 l. n. 36/1994

    Le disposizioni disciplinano le modalità di riutilizzo e trattamento delle acque reflue urbane depurate, confermando la rilevanza pubblicistica della loro gestione.

  • art. 14, comma 3, l. n. 241/1990

    Norma richiamata nei motivi di ricorso con riferimento alla conferenza di servizi preliminare; la relativa censura è rimasta assorbita per difetto di giurisdizione.

  • art. 14-bis, comma 2, lett. d), l. n. 241/1990

    Norma richiamata nei motivi di ricorso con riferimento alla mancata convocazione della riunione sincrona; la relativa censura è rimasta assorbita.

  • art. 14-ter l. n. 241/1990

    Norma richiamata nei motivi di ricorso sulle modalità di conclusione della conferenza di servizi; la questione non è stata esaminata nel merito.

Massime di principio

  • La giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche sussiste per le controversie relative ad atti amministrativi che incidono in modo immediato e diretto sul regime, sull’utilizzazione o sulla destinazione delle acque pubbliche, anche quando gli atti siano adottati da amministrazioni non istituzionalmente preposte alla tutela delle acque.
  • Rientrano nella giurisdizione del TSAP gli atti che concorrono a realizzare, modificare, localizzare, sospendere o eliminare opere idrauliche e che, per tale effetto, disciplinano concretamente le modalità d’uso delle acque pubbliche.
  • La realizzazione di un sistema di collettamento e depurazione delle acque reflue, con modificazione del tracciato delle condotte, della localizzazione degli impianti e del corpo idrico destinatario dello scarico finale, incide direttamente sul regime delle acque pubbliche e appartiene alla giurisdizione del TSAP.
  • Quando i profili urbanistici, ambientali o espropriativi sono strumentali rispetto alla questione principale della gestione e regimazione delle acque pubbliche, essi non radicano autonomamente la giurisdizione del giudice amministrativo, dovendo la controversia essere trattata unitariamente dal TSAP.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione e ripartoAcque e demanio idricoServizio idrico integrato
RamiProcesso amministrativoAmbienteServizi pubblici
IstitutiRiparto di giurisdizione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.