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Sentenza

Sentenza n. 786/2026 - Roma, Sezione 3

per l’annullamento della nota del Direttore Generale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative – Direzione Generale per le dighe e le infrastrutture idriche, prot. n. 0008330 del 18 aprile 2025, avente per oggetto “Richiesta di accesso agli atti della società EP Produzione S.p.A. - Provvedimento di rigetto dell’istanza”; nonché di ogni altro atto antecedente, presupposto, susseguente e/o comunque connesso con quelli impugnati, ivi compresi la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative – Direzione Generale per le dighe e le infrastrutture idriche, prot. n. 7207 del 4 aprile 2025, recante la comunicazione dell’istanza di accesso ai controinteressati: la nota prot. n. 7694 dell’11 aprile 2025; e per il conseguente accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente ad avere accesso alla documentazione richiesta con l’istanza del 18 marzo 2025, sopra menzionata; e per la condanna dell’Amministrazione resistente a esibire e rilasciare copia dei documenti richiesti, entro il termine che sarà assegnato dal Tribunale.

Giustizia amministrativa202509994

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego ministeriale di accesso a documentazione tecnica e di sicurezza relativa a grandi dighe e opere di derivazione idroelettrica

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego opposto dal Ministero a un'istanza formulata cumulativamente ai sensi degli artt. 22 ss. l. 241/1990, anche per finalità difensive, dell'accesso civico generalizzato e dell'accesso all'informazione ambientale. L'istanza riguardava relazioni asseverate sul comportamento e lo stato di sicurezza delle dighe, verbali ispettivi, documenti preliminari di rivalutazione sismica, prescrizioni ministeriali, fogli di condizioni per l'esercizio e la manutenzione, documenti di protezione civile, studi sulle piene artificiali e sull'ipotetico collasso, rivalutazioni idrologiche e idrauliche, studi sulla stabilità delle sponde e una relazione asseverata sulle opere di derivazione. La ricorrente deduceva violazione della disciplina sull'accesso, della normativa provinciale sulle concessioni idroelettriche, delle norme sull'accesso civico e ambientale, difetto e apparenza della motivazione, travisamento, irragionevolezza, sproporzione, sviamento, mancata considerazione del nullaosta della Provincia autonoma di Bolzano e illegittimo diniego integrale senza oscuramento delle sole informazioni riservate. Sosteneva inoltre che la documentazione fosse necessaria per partecipare in condizioni di parità alle future gare e per contestare eventuali proroghe delle concessioni. Le amministrazioni e i controinteressati deducevano, tra l'altro, l'inammissibilità o infondatezza della domanda, l'assenza di un interesse concreto e attuale e la prevalenza delle esigenze di sicurezza, segreto industriale, proprietà intellettuale e riservatezza commerciale.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo non necessario esaminare preliminarmente le eccezioni di rito per l'infondatezza nel merito. Ha qualificato il giudizio sull'accesso come giudizio sul rapporto, nel quale il giudice deve verificare direttamente la fondatezza della pretesa ostensiva. Ha rilevato che i documenti richiesti non erano quelli propriamente destinati alla partecipazione alle future gare, come il rapporto di fine concessione previsto dalla legge provinciale, ma documenti formati nell'esercizio dei poteri ministeriali di controllo e vigilanza sulla sicurezza delle dighe e delle opere di derivazione, ai sensi del d.m. 14 maggio 2024, n. 94. Tali documenti contengono informazioni dettagliate sulla sicurezza di infrastrutture energetiche critiche e sono pertanto sottratti all'accesso, in base al combinato disposto dell'art. 24 l. 241/1990 e dell'art. 2, comma 1, lett. b), d.m. n. 292/2001, relativo alle opere soggette a particolari misure di sicurezza e ai documenti direttamente connessi. Il nullaosta della Provincia autonoma di Bolzano è stato ritenuto irrilevante, poiché la documentazione era formata o stabilmente detenuta dal Ministero nell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza. Anche l'accesso difensivo è stato escluso: la ricorrente non aveva dimostrato la stretta indispensabilità dei documenti rispetto alla tutela giudiziale prospettata, essendo sufficiente, per contestare eventuali proroghe, conoscere il futuro provvedimento di proroga. L'accesso civico generalizzato è stato negato sia per i limiti oggettivi relativi alla sicurezza pubblica, all'ordine pubblico e alla sicurezza nazionale, sia perché l'istanza perseguiva un interesse economico-individuale e concorrenziale, non riconducibile alle finalità di controllo diffuso e cittadinanza attiva proprie dell'istituto. È stata esclusa anche la qualificazione come accesso ambientale, poiché l'interesse concretamente perseguito era economico-imprenditoriale e non propriamente ambientale. Il precedente del Consiglio di Stato invocato dalla ricorrente è stato ritenuto non pertinente, riguardando documenti diversi, richiesti all'ente concedente e riferiti a profili economico-imprenditoriali delle concessioni. Le spese sono state integralmente compensate per la complessità e la parziale novità delle questioni.

Norme richiamate

  • artt. 22-25 l. 241/1990

    La disciplina dell'accesso documentale è stata applicata verificando direttamente la fondatezza della pretesa ostensiva e i limiti oggettivi connessi alla sicurezza delle infrastrutture.

  • art. 24 l. 241/1990

    Consente di sottrarre all'accesso i documenti coperti da esigenze di sicurezza e difesa nazionale, secondo le specificazioni del d.m. n. 292/2001.

  • art. 116, comma 4, c.p.a.

    il giudice, sussistendone i presupposti, ordina l’esibizione dei documenti richiesti

    Il giudizio in materia di accesso è un giudizio sul rapporto: il giudice accerta la fondatezza sostanziale della pretesa, indipendentemente dalle ragioni poste dall'amministrazione a fondamento del diniego.

  • art. 5-bis, comma 1, lett. a) e b), d.lgs. 33/2013

    L'accesso civico generalizzato è escluso quando l'ostensione possa arrecare pregiudizio alla sicurezza pubblica, all'ordine pubblico o alla sicurezza nazionale.

  • art. 5 d.lgs. 195/2005

    L'accesso all'informazione ambientale presuppone che l'interesse concretamente perseguito sia propriamente ambientale; non può essere utilizzato per acquisire dati commerciali o vantaggi concorrenziali.

  • art. 2, comma 1, lett. b), d.m. 14 marzo 2001, n. 292

    opere la cui realizzazione deve essere accompagnata da particolari misure di sicurezza

    La sottrazione all'accesso comprende le opere soggette a particolari misure di sicurezza e i documenti direttamente connessi, a tutela della sicurezza e della difesa nazionale.

  • d.m. 14 maggio 2024, n. 94

    Attribuisce al Ministero funzioni di controllo e vigilanza sulla sicurezza delle dighe e delle opere di derivazione e disciplina i documenti tecnici formati nell'esercizio di tali funzioni, tra cui relazioni asseverate, verbali ispettivi, FCEM, studi idrologici e documenti sulle piene e sul collasso.

  • art. 20 l.p. Bolzano n. 20/2023

    Disciplina il rapporto di fine concessione, distinto dalla documentazione tecnica di sicurezza richiesta al Ministero, quale documento rilevante per le future procedure di riassegnazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio in materia di accesso il giudice amministrativo decide sul rapporto sostanziale e deve verificare direttamente la fondatezza del diritto di accesso, senza essere vincolato dalla motivazione posta dall'amministrazione a fondamento del diniego.
  • La documentazione tecnica formata nell'esercizio dei poteri di vigilanza sulla sicurezza di grandi dighe e opere di derivazione, quando contiene informazioni dettagliate su infrastrutture energetiche critiche, può essere sottratta all'accesso ai sensi dell'art. 24 l. 241/1990 e della disciplina attuativa sulla sicurezza nazionale, anche se richiesta da un operatore economico interessato a future gare.
  • L'accesso difensivo richiede che il richiedente dimostri in concreto la necessità, o la stretta indispensabilità nei casi più sensibili, della conoscenza dei documenti rispetto alla tutela della situazione giuridica dedotta; non è sufficiente prospettare genericamente la futura possibilità di contestare atti amministrativi.
  • L'accesso civico generalizzato non può essere utilizzato per conseguire esclusivamente un vantaggio economico-individuale o concorrenziale e incontra comunque i limiti oggettivi posti dalla sicurezza pubblica, dall'ordine pubblico e dalla sicurezza nazionale.
  • L'accesso all'informazione ambientale presuppone un interesse propriamente ambientale, che può essere verificato dall'amministrazione e dal giudice anche se la normativa non impone al richiedente una formale dichiarazione dell'interesse; l'istituto non può essere impiegato per acquisire dati commerciali o informazioni utili alla competizione economica.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso difensivoAccesso civico generalizzatoReti e impianti energetici
RamiAccesso e trasparenzaAmbienteEnergia, infrastrutture e comunicazioni
IstitutiTutela del terzoProporzionalità e ragionevolezzaOnere della prova e principio dispositivoPrincipio di legalità e tipicità

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