Sentenza n. 10132/2026 - Roma, Sezione 4
per l’annullamento - del decreto recante prot. U.0001965.07-02-2023, con cui l’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria ha escluso il ricorrente dalla procedura concorsuale ordinaria per titoli ed esami, finalizzata al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado bandita con D.D. n. 499/2020, come modificato dal D.D. n. 23/2022, per la classe di concorso B028 - Laboratorio di tecnologie orafe; - del decreto prot. U.0002939.23-02-2023, con cui l’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria ha approvato la graduatoria di merito della procedura concorsuale ordinaria per titoli ed esami, finalizzata al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado bandita con D.D. n. 499/2020, come modificato dal D.D. n. 23/2022, per la classe di concorso B028 - Laboratorio di tecnologie orafe; - dei DD.PP.RR. nn. 87 e 88 del 15 marzo 2010 e n. 19/2016 e ss. mm. ii., inerenti alla disciplina dei requisiti per l’accesso alle classi di abilitazione, limitatamente alla classe di concorso B028 - Laboratorio di tecnologie orafe; - di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, eventualmente non conosciuti, mediante i quali è stata espletata la valutazione dei titoli del ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla procedura concorsuale per la classe B028 e approvazione della relativa graduatoria di merito, nonché disciplina dei requisiti di accesso alla classe di concorso
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui l’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria lo aveva escluso dalla procedura concorsuale ordinaria per titoli ed esami finalizzata al reclutamento del personale docente della scuola secondaria, classe di concorso B028 - Laboratorio di tecnologie orafe. Ha inoltre impugnato il provvedimento di approvazione della graduatoria di merito, i decreti del Presidente della Repubblica nn. 87 e 88 del 15 marzo 2010 e il d.P.R. n. 19/2016 e successive modifiche, nella parte relativa ai requisiti di accesso alla medesima classe di concorso, nonché gli atti presupposti e consequenziali concernenti la valutazione dei titoli. Nel corso del giudizio, dopo la comunicazione dell’avviso di fissazione dell’udienza straordinaria, il ricorrente ha dichiarato, con memoria del 10 marzo 2026, di non avere più interesse alla definizione nel merito del ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione di merito. Non è stata quindi esaminata la legittimità dei provvedimenti di esclusione, della graduatoria o della disciplina dei requisiti di accesso alla classe B028. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti, in considerazione della peculiarità e delle circostanze della controversia.
Norme richiamate
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione allo svolgimento dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
d.P.R. n. 87/2010
Atto normativo impugnato dal ricorrente, limitatamente alla disciplina dei requisiti di accesso alla classe di concorso B028; la sentenza non ne esamina il merito.
d.P.R. n. 88/2010
Atto normativo impugnato dal ricorrente, limitatamente alla disciplina dei requisiti di accesso alla classe di concorso B028; la sentenza non ne esamina il merito.
d.P.R. n. 19/2016
Atto normativo impugnato dal ricorrente, limitatamente alla disciplina dei requisiti di accesso alla classe di concorso B028; la sentenza non ne esamina il merito.
Massime di principio
- La dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla definizione nel merito della controversia, resa nel corso del giudizio, comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, senza esame dei motivi di legittimità dedotti.
- In caso di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice può compensare integralmente le spese di lite quando la peculiarità e le circostanze concrete della controversia lo giustifichino.
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