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Sentenza

Sentenza n. 3839/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della nota dell'ASL NA 3 sud prot. 0009454 del 16.1.2023, avente ad oggetto: “Chiusura del procedimento amministrativo teso al recupero del saldo amministrativo contabile anno 2010” e di tutti i suoi allegati; b) della nota dell'ASL NA 3 sud prot. 0009472 del 16.1.2023, avente ad oggetto richiesta di pagamento e costituzione in mora relativamente al saldo contabile amministrativo dell'anno 2010; c) della nota dell'ASL NA 3 sud prot. 0026077 del 7.2.2023, avente ad oggetto: “Chiusura del procedimento amministrativo teso al recupero del saldo amministrativo contabile anno 2013”; d) della nota dell'ASL NA 3 sud prot. 0026088 del 7.2.2023, avente ad oggetto: “Chiusura del procedimento amministrativo teso al recupero del saldo amministrativo contabile anno 2014”; e) della nota dell'ASL NA 3 sud prot. 0026125 del 7.2.2023, avente ad oggetto: “Chiusura del procedimento amministrativo teso al recupero del saldo amministrativo contabile anno 2015”; f) della nota dell'ASL NA 3 sud prot. 0026022 del 7.2.2023, avente ad oggetto: “Chiusura del procedimento amministrativo teso al recupero del saldo amministrativo contabile anno 2016”; g) di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e conseguente, ivi compresi, ove lesivi e per quanto di ragione dei seguenti provvedimenti: 1) della nota dell'ASL NA 3 sud prot. 0123465 del 27.10.2022 avente ad oggetto avvio procedimento amministrativo teso al recupero saldo amministrativo contabile anno 2010; 2) della nota dell'ASL NA 3 sud prot. 0197004 del 21.12.2020, avente ad oggetto determinazione saldo amministrativo anno 2010; 3) della nota dell'ASL NA 3 sud prot.0197177 del 21.12.2020 di rettifica della nota sub.2; 4) della nota dell'ASL NA 3 sud relativa al saldo amministrativo contabile macroarea assistenza specialistica ambulatoriale anni 2011-2016, trasmessa a mezzo pec il 30.12.2021; 5) della nota dell'ASL NA 3 sud prot. 0001136 del 3.1.2023, avente ad oggetto avvio del procedimento amministrativo per recupero relativo alla RTU anno 2013, 6) della nota dell'ASL NA 3 sud prot. 0001149 del 3.1.2023, avente ad oggetto avvio del procedimento amministrativo per recupero relativo alla RTU anno 2014, 7) della nota dell'ASL NA 3 sud prot. 0001118 del 3.1.2023, avente ad oggetto avvio del procedimento amministrativo per recupero relativo alla RTU anno 2015; 8) della nota dell'ASL NA 3 sud prot. 0001096 del 3.1.2023, avente ad oggetto avvio del procedimento amministrativo per recupero relativo alla RTU anno 2016, 9) della deliberazione del D.G. ASL NA 3 sud n. 606 del 11.8.2014, avente ad oggetto definizione RTU 2010 macroarea di assistenza specialistica ambulatoriale e di tutti i suoi allegati; 10) delibera D.G. ASL NA 3 sud n. 286 del 25.03.2019, avente ad oggetto definizione RTU anno 2013 macroarea di assistenza specialistica ambulatoriale e di tutti i suoi allegati; 11) delibera D.G. ASL NA 3 sud n. 516 del 28.05.2019, avente ad oggetto rettifica delibera 286/2019 e di tutti i suoi allegati; 12) delibera D.G. ASL NA 3 sud n. 585 del 20.06.2019, avente ad oggetto rettifica ed integrazione della deliberazione del direttore generale n. 516 del 28.05.2019 e di tutti i suoi allegati; 13) delibera D.G. ASL NA 3 sud n. 914 del 04.11.2019, avente ad oggetto rettifica ed integrazione della deliberazione del direttore generale n. 585 del 20.06.2019; 14) delibera Direttore Generale ASL NA 3 sud n. 586 del 20.06.2019, avente ad oggetto definizione RTU anno 2014 macroarea di assistenza specialistica ambulatoriale e di tutti i suoi allegati; 15) delibera D.G. ASL NA 3 sud n. 644 del 09.07.2019, avente ad oggetto rettifica ed integrazione delibera 586/2019; 16) delibera Direttore Generale ASL NA 3 sud n. 645 del 09.07.2019, avente ad oggetto definizione RTU anno 2015 macroarea di assistenza specialistica ambulatoriale e di tutti i suoi allegati; 17) delibera D.G. ASL NA 3 sud n. 1070 del 17.12.2019, avente ad oggetto definizione RTU anno 2016 macroarea di assistenza specialistica ambulatoriale e di tutti i suoi allegati; 18) deliberazione del D.G. ASL NA 3 sud n. 520 del 3.6.2021, relativa alle modalità procedurali per il recupero crediti dell'ASL NA 3 sud. Per quanto riguarda i motivi aggiunti del 11/6/2023: 1) nota dell'ASL NA 3 sud prot. 80743 del 20.4.2023, avente ad oggetto richiesta di pagamento e costituzione in mora; 2) fattura attiva n.1300000303 del 13.4.2023 (ricevuta il 17.4.2023); 3) di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e conseguente.

Giustizia amministrativa202301284

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti dell’ASL relativi alla chiusura dei procedimenti e alla richiesta di restituzione o pagamento di somme per la regressione tariffaria e il saldo amministrativo-contabile degli anni 2010 e 2013-2016, nonché i relativi atti presupposti e la fattura emessa in corso di giudizio

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società, struttura accreditata per prestazioni di patologia clinica e operante nella Rete Asclepio, ha impugnato gli atti con cui l’ASL ha determinato e richiesto il recupero di somme relative ai saldi amministrativo-contabili e alla regressione tariffaria per diverse annualità. Ha dedotto l’infondatezza delle pretese restitutorie, assumendo che le remunerazioni fossero già state corrisposte a seguito di precedenti azioni giudiziarie; il tardivo esercizio dei compiti da parte dell’ASL; la lesione del legittimo affidamento; e la violazione delle regole, anche interne all’Amministrazione, sull’accertamento e sulla riscossione dei crediti. Le medesime censure sono state proposte con motivi aggiunti contro la successiva richiesta di pagamento, costituzione in mora e fattura. L’ASL ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la controversia riguardasse la quantificazione di corrispettivi nell’ambito di un rapporto contrattuale. Nel corso del giudizio la ricorrente ha aderito a tale prospettazione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Il Collegio ha ritenuto che le censure non investissero gli atti autoritativi a monte, con i quali erano stati stabiliti i criteri della regressione tariffaria, ma esclusivamente le modalità, i tempi e la correttezza del calcolo e del recupero delle somme. In tale fase l’ASL agisce mediante atti paritetici, iure privatorum, incidendo sull’entità del corrispettivo spettante alla struttura sulla base degli accordi contrattuali e del tetto di spesa. Anche il richiamo al legittimo affidamento è stato considerato significativo della natura patrimoniale e contrattuale della controversia, non implicando l’esercizio di poteri autoritativi. La posizione azionata è quindi qualificabile come diritto soggettivo alla corretta determinazione dei corrispettivi, devoluto alla giurisdizione del giudice ordinario. Il TAR ha indicato la possibilità di riproporre la domanda davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali nei limiti dell’art. 11, comma 2, c.p.a. Le spese sono state compensate in ragione della natura processuale della decisione.

Norme richiamate

  • art. 11, comma 2, c.p.a.

    ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice ordinario, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato

    In caso di declinatoria della giurisdizione, la domanda può essere riproposta davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, con conservazione degli effetti processuali e sostanziali nei limiti indicati dalla norma.

  • art. 73 c.p.a.

    memoria depositata ai sensi dell’art. 73 c.p.a.

    La ricorrente ha utilizzato la memoria conclusionale per aderire alla prospettazione del difetto di giurisdizione.

Massime di principio

  • Quando una controversia tra un’azienda sanitaria e una struttura privata accreditata riguarda esclusivamente modalità, tempi e calcolo della regressione tariffaria o del saldo dei corrispettivi, senza contestare gli atti autoritativi a monte che hanno fissato i criteri della regressione, la controversia concerne diritti soggettivi di natura patrimoniale ed è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario.
  • Nella fase di quantificazione e recupero dei corrispettivi derivanti da accordi contrattuali con strutture private accreditate, l’azienda sanitaria agisce, di regola, mediante atti paritetici e non nell’esercizio di un potere autoritativo discrezionale, anche quando adotta formalmente determinazioni di regressione tariffaria.
  • La qualificazione della controversia ai fini del riparto di giurisdizione dipende dal petitum sostanziale: l’impugnazione formale di determinazioni amministrative non attribuisce giurisdizione al giudice amministrativo se le censure mirano in realtà alla corretta quantificazione di somme dovute nell’ambito del rapporto contrattuale.
  • Il richiamo alla violazione del legittimo affidamento, quando riguarda la stabilità e l’esatta determinazione dei corrispettivi contrattuali, può confermare la natura patrimoniale della controversia, senza trasformarla in una contestazione dell’esercizio di poteri autoritativi.
  • In caso di declinatoria della giurisdizione amministrativa, la domanda può essere riproposta davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali secondo l’art. 11, comma 2, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoGiurisdizione e riparto
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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