Sentenza del 13/04/2016 n. 7251 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'iscrizione ipotecaria su beni immobili del contribuente, disposta per il mancato pagamento di somme complessivamente pari a 19.413,81 euro, riferite a multe autostradali e contributi. Il contribuente sosteneva l'illegittimità dell'iscrizione e, in Cassazione, contestava inoltre che la Commissione Tributaria Regionale avesse deciso il merito dopo aver riconosciuto la giurisdizione tributaria, senza rinviare la causa alla Commissione Tributaria Provinciale che in primo grado aveva dichiarato il difetto di giurisdizione. Equitalia, con ricorso incidentale condizionato, sosteneva invece che la controversia appartenesse al giudice ordinario, poiché il ricorso era stato introdotto nel 2005, prima della modifica normativa che aveva attribuito al giudice tributario le controversie sulle iscrizioni ipotecarie fondate anche su crediti tributari.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso incidentale condizionato di Equitalia, ha dichiarato assorbito il ricorso principale del contribuente e ha stabilito che la giurisdizione spettava al giudice ordinario. La ragione è temporale: il ricorso era stato presentato il 24 ottobre 2005, prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 223/2006, convertito dalla L. n. 248/2006, che aveva esteso la giurisdizione tributaria alle iscrizioni ipotecarie derivanti, anche in parte, da crediti tributari. L'iscrizione ipotecaria, nel regime precedente, era considerata un atto preordinato all'espropriazione forzata e doveva essere impugnata davanti al giudice ordinario mediante opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
Art. 353, comma 1, c.p.c.
Disciplina il rinvio al giudice di primo grado quando il giudice d'appello riforma la sentenza che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione o di competenza. La questione è stata ritenuta assorbita perché la giurisdizione spettava comunque al giudice ordinario.
Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
Prevede, rispettivamente, il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e per vizi della motivazione. I motivi del contribuente non sono stati esaminati nel merito, essendo stati assorbiti dall'accoglimento del ricorso incidentale.
Art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992
Nel regime anteriore alla modifica del 2006, escludeva dalla giurisdizione tributaria gli atti dell'esecuzione tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento, rinviando alla disciplina del D.P.R. n. 602/1973.
Art. 19, D.Lgs. n. 546/1992, come modificato dal D.L. n. 223/2006, art. 35, comma 26-quinquies, convertito dalla L. n. 248/2006
La modifica ha incluso l'iscrizione ipotecaria tra gli atti impugnabili davanti al giudice tributario, quando collegata anche a crediti di natura tributaria. La nuova disciplina non è stata applicata alla controversia, perché il ricorso era stato proposto prima della sua entrata in vigore.
Art. 77, D.P.R. n. 602/1973
Disciplina l'iscrizione ipotecaria sugli immobili del debitore nell'ambito della riscossione coattiva. Prima della modifica normativa del 2006, l'impugnazione dell'iscrizione era attribuita al giudice ordinario, in quanto atto preparatorio dell'espropriazione forzata.
Art. 5 c.p.c.
Rileva ai fini della determinazione della giurisdizione in base alla situazione normativa esistente al momento della proposizione della domanda. Per questo è stata applicata la disciplina anteriore alla riforma del 2006.
D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 35, convertito dalla L. 4 agosto 2006, n. 248
Ha trasferito al giudice tributario la competenza sulle controversie relative alle iscrizioni ipotecarie fondate, anche parzialmente, su crediti tributari, ma la modifica opera per i giudizi introdotti dopo la sua entrata in vigore.
Massime di principio
- Per individuare il giudice competente in materia di iscrizione ipotecaria collegata alla riscossione, occorre verificare innanzitutto la data di proposizione del ricorso e la normativa vigente in quel momento.
- Per le controversie introdotte prima della riforma del 2006, l'impugnazione dell'iscrizione ipotecaria doveva essere proposta davanti al giudice ordinario, normalmente con opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi.
- Per i giudizi introdotti dopo la riforma del 2006, l'impugnazione dell'iscrizione ipotecaria fondata anche su crediti tributari rientra, in linea generale, nella giurisdizione del giudice tributario.
- La qualificazione dell'iscrizione ipotecaria come atto preordinato all'espropriazione forzata non determina automaticamente la giurisdizione tributaria: nel regime precedente alla riforma, prevaleva la competenza del giudice ordinario.
- Quando viene riconosciuta una giurisdizione diversa da quella individuata in primo grado, il giudice d'appello deve rispettare le regole processuali sul rinvio; tuttavia, la questione diventa irrilevante se la Corte di cassazione stabilisce che la giurisdizione appartiene a un altro giudice.
- La decisione sulla giurisdizione non equivale a una decisione sulla validità sostanziale dell'iscrizione ipotecaria: una volta individuato il giudice competente, la legittimità dell'atto deve essere valutata nel relativo giudizio.
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