Cassazione Penale, Sentenza n. 19302/2025 del 22/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Bologna che aveva respinto l'istanza di riesame della custodia cautelare in carcere. Il ricorso deduceva: (i) vizio di valutazione e violazione di legge rispetto alla utilizzabilità e attendibilità delle dichiarazioni di Ivan Di Girolamo (indagato in altro procedimento) e mancata valutazione del collegamento probatorio; (ii) errata qualificazione giuridica della condotta contestata al ricorrente come tentata estorsione anziché esercizio arbitrario delle proprie ragioni ("ragion fattasi"), con richiamo alle contraddizioni istruttorie e al fatto che la pretesa risulterebbe riferibile alla G3 Holding srl e non a titolo personale; (iii) insufficiente valutazione delle esigenze cautelari ai sensi dell'art. 275 c.p.p., con rilievi sulla pregressa condanna del ricorrente, sul comportamento durante misure alternative pregresse e sulla del tutto teorica valutazione di elementi probatori quali una telefonata e lo stato di salute di terzi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso in parte fondato. Ha ritenuto infondato il primo motivo relativo alla posizione processuale e alla valutazione delle dichiarazioni di Di Girolamo (il Tribunale aveva adeguatamente considerato il collegamento con altro procedimento e i riscontri). Ha, invece, accolto il secondo motivo: i giudici del riesame hanno errato nella qualificazione giuridica del capo 1) (hanno escluso la possibile configurazione del delitto di "ragion fattasi" e hanno qualificato la condotta come tentata estorsione nonostante gli elementi indicassero che il Gualtieri avrebbe agito per recuperare un credito della G3 Holding senza un interesse personale ulteriore). La Corte ha richiamato la sentenza delle Sezioni Unite "Filardo" (16/07/2020) e ha disposto l'annullamento dell'ordinanza limitatamente alla qualificazione giuridica del capo 1) e il rinvio al Tribunale per nuovo giudizio, con l'indicazione di riesaminare compiutamente la gravità degli elementi e le esigenze cautelari alla luce della corretta inquadratura giuridica e di dare risposta motivata alle criticità fattuali sollevate dalla difesa (contraddizioni dichiarative, significato dei gesti, rilevanza della registrazione, spiegazioni congetturali del Tribunale).
Norme richiamate
art. 416-bis.1 cod. pen.
Aggravante del "metodo mafioso": la Corte sottolinea che la presenza di tale aggravante non determina automaticamente la qualificazione della condotta come estorsione; va valutata unitamente agli altri elementi in ordine al dolo e allo scopo di procurarsi un profitto ingiusto.
art. 56 cod. pen.
Richiamato unitamente ad altre norme per la disciplina delle circostanze e concorso di reati; utilizzato nella ricostruzione delle imputazioni provvisorie.
art. 629 cod. pen.
Norma sull'estorsione: la Corte ha chiarito che non sempre l'uso del metodo mafioso porta automaticamente a questa qualificazione, bisogna valutare la finalità (recupero credito vs profitto indebito).
art. 371, comma 2, lett. b) c.p.p.
Norma richiamata in relazione alla connessione tra procedimenti e alla posizione processuale di soggetti coinvolti: la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse considerato il collegamento e gli avvisi ai quali è stato sottoposto Di Girolamo.
art. 64 c.p.p.
Riferito agli avvisi a persone informate sui fatti; la Corte nota che a Di Girolamo sono stati dati gli avvisi previsti e che ha confermato le dichiarazioni.
art. 275 c.p.p.
Criteri per l'applicazione delle misure cautelari: la Cassazione ha disposto che, dopo la corretta qualificazione giuridica, il Tribunale debba riesaminare le esigenze cautelari in modo motivato e concreto, collegando la misura agli elementi probatori effettivi.
artt. 30 e 31 Legge 646/1982
Norme in materia di misure e confisca nell'ambito di reati associativi; richiamate nel capo 3) delle imputazioni provvisorie (reati in materia di associazione di tipo mafioso e intestazione fittizia).
art. 392 cod. pen.
Riferimento normativo usato nella giurisprudenza citata: riguarda l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni; la Corte evidenzia che tale fattispecie non è reato di mano propria esclusiva e che il concorso del terzo è possibile, secondo la giurisprudenza di legittimità (Sez. U. Filardo).
Giurisprudenza - Sez. U., sentenza "Filardo" 16/07/2020
"l'orientamento che considera i reati di esercizio arbitrario delle proprie ragioni come reati propri esclusivi, o di mano propria, non può essere condiviso"
Principio decisivo: i reati di esercizio arbitrario delle proprie ragioni non sono reati di "mano propria" esclusivi; il concorso del terzo è configurabile se il terzo non persegue finalità ulteriori rispetto al recupero del credito. Questo principio ha portato la Corte ad annullare la qualificazione come estorsione nelle specifiche condizioni del caso.
Massime di principio
- Distinguere accuratamente tra estorsione e "ragion fattasi": verificare se il soggetto che agisce per il recupero del credito persegua un interesse proprio ulteriore o agisca esclusivamente per conto del titolare del diritto; l'assenza di tale interesse personale tende a favorire la qualificazione come esercizio arbitrario delle proprie ragioni (eventualmente con concorso dei terzi).
- La mera evocazione del "metodo mafioso" o l'aggravante ex art. 416-bis.1 non impone automaticamente la qualificazione della condotta come estorsione: occorre valutare il dolo specifico e l'obiettivo di procurarsi un profitto ingiusto rispetto al legittimo recupero del credito.
- Quando dichiarazioni provengono da soggetti coinvolti in altri procedimenti (anche indagati), il loro contenuto può essere utilizzato ma richiede verifica, riscontri e motivazione esplicita sul loro grado di attendibilità; il collegamento probatorio deve essere documentato e le dichiarazioni corroborate da elementi oggettivi.
- In sede di riesame cautelare il giudice deve motivare in modo concreto e non congetturale: spiegazioni sulle presunte incongruenze dichiarative, sul comportamento delle persone offese o sui significati di gesti/atteggiamenti devono essere ancorate ad elementi fattuali verificabili.
- L'annullamento parziale della qualificazione giuridica impone il rinvio per riesame delle esigenze cautelari: la misura più afflittiva (custodia in carcere) non può essere confermata se la ricostruzione dei reati cui essa si riferisce viene modificata, senza una nuova e motivata valutazione degli elementi che giustificano la misura.
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