Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 1294/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della graduatoria finale degli idonei vincitori del concorso pubblico per "Selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l'area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali", approvata e pubblicata in data 27 novembre 2025, nella parte in cui risultano inseriti concorrenti idonei vincitori con punteggio inferiore a quello della ricorrente, in danno della stessa che risulta esclusa; - dei verbali della Commissione esaminatrice con i quali sono stati approvati gli eventuali subcriteri di attribuzione del punteggio per i titoli posseduti in uno al verbale di valutazione dei titoli posseduti, dichiarati ed estesi dalla ricorrente di contenuto ed estremi ignoti; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compresi i contratti di lavoro eventualmente sottoscritti dai vincitori in posizione eccedentaria rispetto ai posti effettivamente disponibili;

Giustizia amministrativa202600736

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria finale del concorso per l'assunzione a tempo indeterminato di 2.700 funzionari giuridico-tributari, oltre agli atti della Commissione relativi alla valutazione dei titoli e agli eventuali contratti stipulati con vincitori collocati oltre i posti disponibili

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato la graduatoria finale del concorso, contestandola nella parte in cui vi risultano inseriti candidati idonei vincitori con punteggio inferiore al proprio, mentre essa è stata esclusa. Ha inoltre impugnato i verbali della Commissione esaminatrice relativi agli eventuali subcriteri di attribuzione del punteggio per i titoli e alla valutazione dei titoli dichiarati e posseduti, nonché ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, compresi gli eventuali contratti di lavoro stipulati con vincitori in posizione eccedentaria. L'ordinanza non esamina nel merito l'ammissibilità del ricorso né le doglianze sostanziali. La ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare, insistendo per la sollecita fissazione dell'udienza pubblica di merito.

La decisione

Il TAR prende atto della rinuncia all'istanza cautelare e non procede alla valutazione del fumus boni iuris o del periculum in mora. Rileva che il ricorso è stato notificato ad almeno un controinteressato, come richiesto dall'art. 41, comma 2, c.p.a., ma dispone l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti utilmente collocati nella graduatoria, vincitori e/o idonei, che potrebbero essere pregiudicati dall'eventuale accoglimento del ricorso. Considerato l'elevato numero dei controinteressati e la difficoltà di reperirne gli indirizzi, autorizza la notificazione per pubblici proclami ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a., mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Entrate, con gli specifici contenuti indicati in motivazione e con un collegamento denominato "Atti di notifica". L'Amministrazione dovrà attestare l'avvenuta pubblicazione e mantenere la documentazione sulla home page sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado. La notificazione dovrà essere eseguita entro 20 giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza e la prova dovrà essere depositata entro i successivi 10 giorni, entrambi termini perentori, a pena di improcedibilità. Il TAR fissa l'udienza pubblica di merito al 15 luglio 2026 e compensa le spese della fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della trattazione della domanda cautelare, alla quale la ricorrente ha rinunciato.

  • art. 41, comma 2, c.p.a.

    Il ricorso è stato notificato ad almeno un controinteressato, ma tale notificazione non è stata ritenuta sufficiente per definire il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti potenzialmente pregiudicati.

  • art. 49, comma 1, c.p.a.

    Consente al giudice di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati necessari.

  • art. 41, comma 4, c.p.a.

    Consente, in presenza di un elevato numero di controinteressati e di difficoltà nel reperirne gli indirizzi, la notificazione per pubblici proclami.

  • art. 27, comma 2, c.p.a.

    Richiamato quale base normativa, insieme all'art. 41, comma 4, c.p.a., per la notificazione del ricorso per pubblici proclami.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    La mancata esecuzione della notificazione per pubblici proclami o il mancato deposito della relativa prova nei termini assegnati comporta l'improcedibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Quando l'accoglimento di un ricorso contro una graduatoria concorsuale può pregiudicare la posizione di tutti i soggetti utilmente collocati, il giudice deve disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tali controinteressati, anche se il ricorso è stato inizialmente notificato ad almeno uno di essi.
  • In presenza di un numero elevato di controinteressati e di prevedibili difficoltà nel reperirne gli indirizzi, il giudice può autorizzare la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, stabilendo contenuti, modalità e termini dell'adempimento.
  • Il termine assegnato per la notificazione per pubblici proclami e quello successivo per il deposito della relativa prova possono essere qualificati come perentori; l'inosservanza di tali termini comporta l'improcedibilità del ricorso.
  • La rinuncia alla domanda cautelare deve essere presa d'atto dal giudice e non comporta la definizione del giudizio di merito, che può proseguire mediante fissazione dell'udienza pubblica.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciIstruttoria processuale
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieGraduatorie e scorrimento
IstitutiTutela del terzo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.