Cassazione Penale, Sentenza n. 22975/2022 del 13/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha impugnato la conferma della condanna per il reato di cui all'art. 497-bis cod. pen. (formazione di documentazione falsa valida per l'espatrio - carta d'identità apparentemente rumena con la sua fotografia) chiedendo l'annullamento per tre motivi: 1) carenza e manifesta illogicità della motivazione in ordine al riconoscimento del documento come titolo valido per l'espatrio, sostenendo che la Corte non ha verificato correttamente la presenza di diciture ostative in lingua rumena; 2) vizio di motivazione sulla qualificazione giuridica della condotta (art. 497-bis, comma 2 vs comma 1), per mancata prova oltre ogni ragionevole dubbio della formazione del documento da parte del ricorrente; 3) vizio nella determinazione della pena, poiché il giudice avrebbe giustificato l'aumento del quantum con la volontà dell'imputato di sottrarsi a un ordine di esecuzione che questi ignora (esistenza di procedimento di rescissione del giudicato).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i primi due motivi generici e riconducibili a una mera richiesta di rivalutazione del merito (vietata in sede di legittimità), dato che la Corte territoriale ha adeguatamente motivato, richiamando anche le argomentazioni del primo grado e giurisprudenza consolidata, e ha correttamente qualificato il fatto ai sensi dell'art. 497-bis comma 2 cod. pen. Il terzo motivo è stato giudicato inedito (non proposto in appello) e quindi inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 497-bis cod. pen.
La Corte ha ritenuto applicabile il comma 2 (falsificazione di documenti validi per l'espatrio), avendo il documento l'aspetto di una carta d'identità emessa da uno Stato UE senza diciture limitative; la presenza della fotografia del ricorrente è stata valutata come indice di partecipazione diretta alla falsificazione
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata come limite alla motivazione del ricorso in Cassazione: il ricorso deve essere proposto nei termini e nei limiti consentiti, evitando una mera rielaborazione del merito
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per l'onere di versamento alla Cassa delle Ammende dovuto per l'inammissibilità del ricorso; la Corte ha disposto il versamento di euro tremila in considerazione delle ragioni di inammissibilità
Massime di principio
- La Suprema Corte di Cassazione non riesamina il merito: i motivi generici che chiedono una diversa valutazione delle prove sono inammissibili
- Per censurare la motivazione in Cassazione è necessario confrontarsi puntualmente con le argomentazioni specifiche della sentenza impugnata, indicando collegamenti logici e violazioni normative; la mera affermazione alternativa è insufficiente
- Le questioni di fatto (es. efficacia di un documento, valutazione della fotografia come elemento probatorio) sono di competenza del giudice di merito e difficilmente riesumabili in cassazione salvo errore logico-giuridico manifesto
- I motivi non proposti nei gradi precedenti (inediti) sono inammissibili in Cassazione
- Se un documento appare come carta d'identità di uno Stato UE priva di diciture limitative, il giudice può considerarlo idoneo all'espatrio; eventuali clausole in lingua straniera devono essere affrontate e provate già nei gradi di merito
- Quando si impugna una sentenza penale in Cassazione, è rilevante anche l'attenzione alle conseguenze economiche dell'inammissibilità (spese e somme da versare alla Cassa delle Ammende)
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