Ordinanza n. 589/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del decreto del Ministero dell''Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato, prot. nr. 0010398 del 01/09/2023, notificato il 08/09/2023, di diniego al rimborso delle spese legali in relazione al P.P. R.G.N.R. 4634/11 Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati l’8 gennaio 2026: per l'annullamento, previa sospensione, del parere inerente al diniego al rimborso delle spese legali. giusto procedimento penale RGNR 4634/2011 - Rif. a nota del 22/7/2025, espresso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con nota di deposito del 8/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del rimborso delle spese legali sostenute in un procedimento penale e parere dell'Avvocatura Generale dello Stato sul diniego
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del Ministero dell'Interno del 1 settembre 2023, notificato l'8 settembre 2023, con cui è stato negato il rimborso delle spese legali relative a un procedimento penale, nonché, con motivi aggiunti, il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato espresso sul medesimo diniego. Il testo dell'ordinanza cautelare non espone i motivi specifici di violazione di legge, incompetenza o eccesso di potere dedotti nel ricorso e nei motivi aggiunti. È richiamata la disciplina del rimborso delle spese legali sostenute dal dipendente di cui all'art. 44, comma 2, d.P.R. 16 aprile 2009, n. 51.
La decisione
Il TAR, impregiudicata ogni valutazione preliminare di rito, non ha esaminato nel merito la legittimità del diniego ministeriale né del parere dell'Avvocatura dello Stato. Ha ritenuto che, non essendo stato evidenziato un pregiudizio imminente, le esigenze cautelari potessero essere adeguatamente tutelate mediante la fissazione della trattazione del merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. Ha quindi confermato la trattazione del merito all'udienza pubblica già fissata per il 6 ottobre 2026. Le spese di lite sono state integralmente compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 44, comma 2, d.P.R. 16 aprile 2009, n. 51
La disposizione è richiamata quale base normativa della pretesa al rimborso delle spese legali sostenute dal dipendente; l'ordinanza cautelare non ne interpreta il contenuto.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Consente al giudice, quando le esigenze cautelari possono essere soddisfatte mediante la sollecita definizione del giudizio, di fissare la discussione del merito, senza adottare una misura cautelare sospensiva. Nel caso concreto il TAR ha ritenuto sufficiente la trattazione del merito all'udienza già fissata.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte e dei soggetti menzionati.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Quando non risulti un pregiudizio imminente e le esigenze cautelari possano essere soddisfatte attraverso una rapida trattazione del merito, il giudice amministrativo può applicare l'art. 55, comma 10, c.p.a. e fissare o confermare l'udienza di merito in luogo della sospensione dell'atto impugnato.
- La decisione cautelare adottata ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. può essere resa senza anticipare la valutazione delle questioni preliminari di rito e senza definire la fondatezza dei motivi di ricorso, che restano impregiudicate per la fase di merito.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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