Cassazione Civile, Sentenza n. 32475/2023 del 22/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della delibera condominiale del 18.01.2005 che aveva ripartito tra tutti i condomini le spese per il consolidamento di un pilastro del civico 39. Il ricorrente contestava che il pilastro apportasse utilità solo al civico 39 e non al suo (civico 31), denunziando violazione dei criteri di ripartizione delle spese stabiliti dall'art. 1123 c.c. e chiedendo che le spese fossero poste a carico dei soli proprietari delle parti effettivamente servite.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi di cassazione che contestavano la valutazione della prova e l'interpretazione dei commi dell'art. 1123 c.c., confermando la valutazione della Corte d'Appello secondo cui la C.T.U. e i documenti (atto pubblico di assegnazione e regolamento) dimostrano l'unicità della struttura di fondazione e la natura condominiale del porticato retto dal pilastro. Poiché il pilastro svolge funzione di sostegno utile all'intero complesso, le relative spese di conservazione vanno ripartite tra tutti i condomini in base ai millesimi (art. 1123, comma 1). Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio: €3.200,00 per compensi, €200,00 per esborsi e accessori di legge nella misura del 15%, con annotazione dei presupposti per il versamento ai sensi dell'art. 13, comma 1‑quater D.P.R. n. 115/02.
Norme richiamate
art. 1123 cod. civ.
La Corte ha applicato il comma 1: le spese di conservazione di una cosa comune che serve indistintamente tutti i condomini sono ripartite tra tutti i condomini in ragione dei millesimi. I commi 2 e 3 sono richiamati per distinguere le spese che possono essere ripartite diversamente quando la cosa serve i condomini in misura diversa o è accessoria di specifiche unità, ma nella fattispecie il pilastro è stato ritenuto utile all'intero complesso, quindi prevale il criterio del comma 1.
art. 1117 cod. civ.
Usato per definire quali parti siano comuni: la Corte ha ritenuto che, per le caratteristiche strutturali e funzionali, il pilastro rientri tra le parti comuni dell'edificio (n.1), escludendo la configurazione di un condominio parziale.
art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3), 4), 5)
Norme di legittimità richiamate dal ricorrente per vizi di motivazione e travisamento della prova; la Corte ha dichiarato inammissibili o infondati i rilievi perché attengono alla valutazione di merito delle prove che non è sindacabile in sede di cassazione se non nei ristretti limiti previsti.
artt. 115 e 116 c.p.c.
Richiamati dal ricorrente per censurare la valutazione probatoria; la Corte ha precisato che la violazione di tali norme è rilevabile in cassazione solo in casi specifici (es. uso di prove non introdotte, o errata qualificazione giuridica di una risultanza probatoria) e non per semplice difforme apprezzamento delle prove da parte del giudice di merito.
art. 2696 cod. civ.
Richiamato in ordine all'onere della prova; la Corte ha ritenuto che le risultanze probatorie prodotte (in particolare la C.T.U.) siano state adeguate a dimostrare la funzione comune del pilastro.
art. 13, comma 1‑quater D.P.R. n. 115/02
Riferimento formale alla registrazione/versamento connesso al processo e alle conseguenze procedurali per il ricorso proposto dopo il 30.01.2013; la sentenza ne dà atto ai fini dell'adempimento.
art. 324 c.p.c.; art. 2909 c.c.; artt. 112, 113 c.p.c.; 118 disp. att. c.p.c.; art. 24 e art. 111 Cost.
Norme e principi invocati dal ricorrente in varie censures (giudicato, diritti di difesa, principio del minimo costituzionale) ritenuti non idonei a rovesciare la decisione di merito: la Corte ha valutato che i presupposti fattuali e probatori erano diversi e che non sussistevano vizi tali da giustificare annullamento.
Massime di principio
- Se da perizia tecnica e documenti ufficiali emerge che un elemento strutturale sostiene parti comuni (es. porticato) e influisce sulla stabilità dell'intero complesso, le spese di conservazione sono ripartite tra tutti i condomini secondo l'art. 1123, comma 1 c.c.
- La configurazione di un 'condominio parziale' richiede che la parte dell'edificio serva in modo esclusivo o effettivamente e obiettivamente solo una porzione delimitata; tale valutazione è di merito e si fonda su elementi tecnici e documentali (CTU, atti di assegnazione, regolamento, tabelle millesimali).
- In sede di Cassazione non si ridiscute liberamente la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito: i motivi che si limitano a contestare l'apprezzamento delle stesse sono inammissibili, salvo i casi molto ristretti previsti dall'art. 360 c.p.c.
- Un precedente giudicato non vincola se il presupposto di fatto è differente: occorre verificare identità di fatto e di diritto per invocare l'effetto preclusivo di una pronuncia antecedente.
- Il comportamento del condomino in assemblea (consenso o dissenso) è rilevante solo nel contesto probatorio complessivo; tuttavia, l'esito decisionale fondato su elementi tecnici (CTU) prevale sulla sola dichiarazione assembleare se non dimostra in concreto la diversa posizione di fatto.
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