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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 32475/2023 del 22/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della delibera condominiale del 18.01.2005 che aveva ripartito tra tutti i condomini le spese per il consolidamento di un pilastro del civico 39. Il ricorrente contestava che il pilastro apportasse utilità solo al civico 39 e non al suo (civico 31), denunziando violazione dei criteri di ripartizione delle spese stabiliti dall'art. 1123 c.c. e chiedendo che le spese fossero poste a carico dei soli proprietari delle parti effettivamente servite.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi di cassazione che contestavano la valutazione della prova e l'interpretazione dei commi dell'art. 1123 c.c., confermando la valutazione della Corte d'Appello secondo cui la C.T.U. e i documenti (atto pubblico di assegnazione e regolamento) dimostrano l'unicità della struttura di fondazione e la natura condominiale del porticato retto dal pilastro. Poiché il pilastro svolge funzione di sostegno utile all'intero complesso, le relative spese di conservazione vanno ripartite tra tutti i condomini in base ai millesimi (art. 1123, comma 1). Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio: €3.200,00 per compensi, €200,00 per esborsi e accessori di legge nella misura del 15%, con annotazione dei presupposti per il versamento ai sensi dell'art. 13, comma 1‑quater D.P.R. n. 115/02.

Norme richiamate

  • art. 1123 cod. civ.

    La Corte ha applicato il comma 1: le spese di conservazione di una cosa comune che serve indistintamente tutti i condomini sono ripartite tra tutti i condomini in ragione dei millesimi. I commi 2 e 3 sono richiamati per distinguere le spese che possono essere ripartite diversamente quando la cosa serve i condomini in misura diversa o è accessoria di specifiche unità, ma nella fattispecie il pilastro è stato ritenuto utile all'intero complesso, quindi prevale il criterio del comma 1.

  • art. 1117 cod. civ.

    Usato per definire quali parti siano comuni: la Corte ha ritenuto che, per le caratteristiche strutturali e funzionali, il pilastro rientri tra le parti comuni dell'edificio (n.1), escludendo la configurazione di un condominio parziale.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3), 4), 5)

    Norme di legittimità richiamate dal ricorrente per vizi di motivazione e travisamento della prova; la Corte ha dichiarato inammissibili o infondati i rilievi perché attengono alla valutazione di merito delle prove che non è sindacabile in sede di cassazione se non nei ristretti limiti previsti.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Richiamati dal ricorrente per censurare la valutazione probatoria; la Corte ha precisato che la violazione di tali norme è rilevabile in cassazione solo in casi specifici (es. uso di prove non introdotte, o errata qualificazione giuridica di una risultanza probatoria) e non per semplice difforme apprezzamento delle prove da parte del giudice di merito.

  • art. 2696 cod. civ.

    Richiamato in ordine all'onere della prova; la Corte ha ritenuto che le risultanze probatorie prodotte (in particolare la C.T.U.) siano state adeguate a dimostrare la funzione comune del pilastro.

  • art. 13, comma 1‑quater D.P.R. n. 115/02

    Riferimento formale alla registrazione/versamento connesso al processo e alle conseguenze procedurali per il ricorso proposto dopo il 30.01.2013; la sentenza ne dà atto ai fini dell'adempimento.

  • art. 324 c.p.c.; art. 2909 c.c.; artt. 112, 113 c.p.c.; 118 disp. att. c.p.c.; art. 24 e art. 111 Cost.

    Norme e principi invocati dal ricorrente in varie censures (giudicato, diritti di difesa, principio del minimo costituzionale) ritenuti non idonei a rovesciare la decisione di merito: la Corte ha valutato che i presupposti fattuali e probatori erano diversi e che non sussistevano vizi tali da giustificare annullamento.

Massime di principio

  • Se da perizia tecnica e documenti ufficiali emerge che un elemento strutturale sostiene parti comuni (es. porticato) e influisce sulla stabilità dell'intero complesso, le spese di conservazione sono ripartite tra tutti i condomini secondo l'art. 1123, comma 1 c.c.
  • La configurazione di un 'condominio parziale' richiede che la parte dell'edificio serva in modo esclusivo o effettivamente e obiettivamente solo una porzione delimitata; tale valutazione è di merito e si fonda su elementi tecnici e documentali (CTU, atti di assegnazione, regolamento, tabelle millesimali).
  • In sede di Cassazione non si ridiscute liberamente la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito: i motivi che si limitano a contestare l'apprezzamento delle stesse sono inammissibili, salvo i casi molto ristretti previsti dall'art. 360 c.p.c.
  • Un precedente giudicato non vincola se il presupposto di fatto è differente: occorre verificare identità di fatto e di diritto per invocare l'effetto preclusivo di una pronuncia antecedente.
  • Il comportamento del condomino in assemblea (consenso o dissenso) è rilevante solo nel contesto probatorio complessivo; tuttavia, l'esito decisionale fondato su elementi tecnici (CTU) prevale sulla sola dichiarazione assembleare se non dimostra in concreto la diversa posizione di fatto.

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