Sentenza del 21/01/2015 n. 997 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva impugnato una cartella di pagamento relativa all'IVA non versata per il 1996, sostenendo, tra l'altro, la nullità o illegittimità della cartella per carenza di motivazione e per l'omessa indicazione del responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. a), della legge n. 212/2000. La CTP aveva accolto il ricorso e la CTR aveva confermato la decisione, ritenendo illegittima la cartella. L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza sostenendo, da un lato, che il motivo fosse stato proposto tardivamente in appello e, dall'altro, che per le cartelle relative a ruoli consegnati prima del 1° giugno 2008 l'omessa indicazione del responsabile del procedimento non determinasse l'invalidità dell'atto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i primi due motivi dell'Agenzia, riconoscendo che la società aveva già dedotto in primo grado l'omessa indicazione del responsabile del procedimento. Ha invece accolto il terzo motivo, stabilendo che l'omissione, per una cartella relativa a un ruolo consegnato prima del 1° giugno 2008, costituiva una violazione formale dell'art. 7 della legge n. 212/2000, ma non comportava né nullità né annullabilità della cartella. La cartella è infatti un atto vincolato e l'omissione non aveva inciso sul diritto di difesa del contribuente. Il quarto motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio ad altra sezione della CTR del Lazio, che dovrà esaminare nuovamente la controversia anche sulle questioni di merito e liquidare le spese.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633/1972, art. 54-bis
Disciplina il controllo automatizzato e il recupero dell'IVA non versata, sulla cui base era stata emessa la cartella.
Legge n. 212/2000, art. 7, comma 2, lett. a)
Gli atti dell'Amministrazione finanziaria devono indicare il responsabile del procedimento.
L'omessa indicazione integra una violazione formale, ma, per i ruoli consegnati prima del 1° giugno 2008, non determina di per sé la nullità o l'annullabilità della cartella, in assenza di una concreta lesione del diritto di difesa.
D.L. n. 248/2007, art. 36, comma 4-ter, convertito nella legge n. 31/2008
La mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati prima di tale data non è causa di nullità delle stesse.
La nullità per omessa indicazione del responsabile del procedimento opera per le cartelle relative a ruoli consegnati dal 1° giugno 2008; la disposizione chiarisce espressamente l'assenza di nullità per i ruoli anteriori.
Legge n. 241/1990, art. 21-octies, comma 2
Un provvedimento vincolato non è annullabile per violazioni procedimentali o formali quando, per la sua natura, il contenuto non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato e non risulta compromesso il diritto di difesa.
D.P.R. n. 602/1973, art. 25, comma 2
La cartella di pagamento ha natura di intimazione ad adempiere l'obbligo tributario risultante dal ruolo, confermandone il carattere vincolato.
D.Lgs. n. 546/1992, artt. 18, 32 e 57
Regolano il contenuto del ricorso tributario e il divieto di introdurre in appello domande o eccezioni nuove; nel caso concreto la Cassazione ha ritenuto che il motivo fosse già stato proposto in primo grado.
Codice di procedura civile, art. 112
Impone al giudice di pronunciarsi sulle domande e sulle eccezioni ritualmente proposte, senza attribuire o negare oltre i limiti della domanda.
Massime di principio
- Per le cartelle relative a ruoli consegnati prima del 1° giugno 2008, la sola omessa indicazione del responsabile del procedimento non comporta automaticamente la nullità della cartella.
- L'omissione di un elemento formale può determinare l'annullamento solo se una norma prevede espressamente tale conseguenza oppure se la violazione incide concretamente sul diritto di difesa del contribuente.
- La cartella di pagamento è normalmente considerata un atto vincolato: quando l'Amministrazione non dispone di margini discrezionali sul contenuto, le irregolarità procedurali non sono sufficienti ad annullarla se il contenuto non avrebbe potuto essere diverso.
- La contestazione relativa all'omessa indicazione del responsabile del procedimento deve essere proposta già nel ricorso introduttivo; se è stata effettivamente dedotta in primo grado, non costituisce una nuova eccezione in appello.
- Per le cartelle relative a ruoli consegnati dal 1° giugno 2008, l'omessa indicazione del responsabile del procedimento può invece comportare la nullità secondo la disciplina introdotta dal D.L. n. 248/2007, salvo la verifica dell'ambito temporale di applicazione.
- La cassazione con rinvio non equivale a una vittoria definitiva sul merito: comporta la riapertura del giudizio davanti al giudice indicato, che dovrà esaminare le questioni ancora non decise.
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