Cassazione Penale, Sentenza n. 28628/2025 del 05/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Fonti ha impugnato la sentenza di condanna per furto e furto in abitazione, lamentando: mancata acquisizione in appello di nuove prove ai sensi dell'art. 603 c.p.p. per dimostrare la lecita provenienza delle somme; vizio di motivazione e riduzione del criterio del beyond reasonable doubt nella valutazione delle prove (in particolare riguardo a fotogrammi di videosorveglianza ritenuti non coincidenti con la data del fatto); insufficienza degli indizi circa il furto di 100.000 euro (contestando la supposta disponibilita delle chiavi e la correlazione tra somme disponibili e somme sottratte); mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e motivazione ritenuta vaga.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondati i motivi: la richiesta di rinnovazione istruttoria non ha dimostrato l'oggettiva necessità richiesta dall'art. 603 c.p.p.; le censure sui fatti e sulle prove configurano un sindacato inammissibile di merito; le critiche sulla videosorveglianza e sulla disponibilità delle chiavi non superano la presunzione di correttezza della valutazione dei giudici di merito. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, a versare €3.000 alla cassa delle ammende e a rifondere alle parti civili €5.000 per rappresentanza e difesa, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 125 cod. proc. pen.
Rinvio ai principi procedurali generali; utilizzata nella censura sulle attenuanti e procedure, la Corte ha ritenuto le censure generiche e prive di specificità.
art. 546 cod. proc. pen.
Norma richiamata tra le disposizioni del processo penale di impugnazione; la Corte ha considerato inammissibili le censure che mirano a un riesame non consentito dei fatti.
art. 603 cod. proc. pen.
La rinnovazione dell'istruttoria in appello è eccezionale; la Cassazione ha confermato che il ricorrente non ha dimostrato l'oggettiva necessità dell'assunzione di nuove prove per sanare lacune decisive.
art. 192 cod. proc. pen.
Richiamata in relazione ai vizi di motivazione; la Corte ha ribadito i limiti del controllo di legittimità sulla valutazione delle prove operata dai giudici di merito.
art. 533 cod. proc. pen.
Norma collegata al giudizio d'appello; la Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte territoriale fosse adeguata e non manifestamente illogica.
art. 624 cod. pen.
Riferimento al reato di furto; la condanna per il furto commesso è stata confermata dai giudici di merito e non viziata da errori di diritto rilevabili in Cassazione.
art. 624-bis cod. pen.
Richiamata in relazione alla contestazione di furto in abitazione; la Corte ha ritenuto che gli indizi e le valutazioni dei giudici di merito fossero sufficienti e coerenti.
art. 62-bis cod. pen.
Norma sulle circostanze attenuanti; contestazione del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è stata ritenuta infondata perché la Corte territoriale ha fornito adeguata motivazione.
art. 133 cod. pen.
Richiamata in relazione alla quantificazione della pena e alle attenuanti; la valutazione del giudice di merito è stata ritenuta congrua.
art. 606 cod. proc. pen.
Richiamato per delimitare l'ambito del sindacato in Cassazione: il controllo è limitato a specifici vizi e non a una rivalutazione libera delle prove.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicata per la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in caso di ricorso dichiarato inammissibile.
Massime di principio
- La rinnovazione dell'istruttoria in appello (art. 603 c.p.p.) è eccezionale: per ottenerla occorre dimostrare l'oggettiva necessità e la presenza di lacune decisive nella motivazione dei giudici di merito.
- In Cassazione il sindacato sulle valutazioni probatorie dei giudici di merito è molto limitato; non è consentito un libero riesame delle prove se non in presenza di vizi di legge, travisamento degli atti o manifesta illogicità nella motivazione.
- Immagini o prove successive al fatto possono comunque assumere rilievo probatorio se dimostrano un comportamento o un modus operandi coerente con l'accusa, purché adeguatamente motivate dai giudici di merito.
- La semplice disponibilità di denaro da parte dell'imputato non costituisce di per sé prova sufficiente del furto: è necessario un nesso probatorio concreto tra la somma sequestrata e il fatto contestato.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se il giudice di merito fornisce un congruo e specifico riferimento agli elementi decisivi che giustificano la decisione.
- Ricorsi generici o privi di specificità sulle modalità probatorie o temporali delle prove difficilmente superano il filtro di ammissibilità in Cassazione e possono comportare condanna alle spese e sanzioni.
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