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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28628/2025 del 05/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Fonti ha impugnato la sentenza di condanna per furto e furto in abitazione, lamentando: mancata acquisizione in appello di nuove prove ai sensi dell'art. 603 c.p.p. per dimostrare la lecita provenienza delle somme; vizio di motivazione e riduzione del criterio del beyond reasonable doubt nella valutazione delle prove (in particolare riguardo a fotogrammi di videosorveglianza ritenuti non coincidenti con la data del fatto); insufficienza degli indizi circa il furto di 100.000 euro (contestando la supposta disponibilita delle chiavi e la correlazione tra somme disponibili e somme sottratte); mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e motivazione ritenuta vaga.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondati i motivi: la richiesta di rinnovazione istruttoria non ha dimostrato l'oggettiva necessità richiesta dall'art. 603 c.p.p.; le censure sui fatti e sulle prove configurano un sindacato inammissibile di merito; le critiche sulla videosorveglianza e sulla disponibilità delle chiavi non superano la presunzione di correttezza della valutazione dei giudici di merito. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, a versare €3.000 alla cassa delle ammende e a rifondere alle parti civili €5.000 per rappresentanza e difesa, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Rinvio ai principi procedurali generali; utilizzata nella censura sulle attenuanti e procedure, la Corte ha ritenuto le censure generiche e prive di specificità.

  • art. 546 cod. proc. pen.

    Norma richiamata tra le disposizioni del processo penale di impugnazione; la Corte ha considerato inammissibili le censure che mirano a un riesame non consentito dei fatti.

  • art. 603 cod. proc. pen.

    La rinnovazione dell'istruttoria in appello è eccezionale; la Cassazione ha confermato che il ricorrente non ha dimostrato l'oggettiva necessità dell'assunzione di nuove prove per sanare lacune decisive.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione ai vizi di motivazione; la Corte ha ribadito i limiti del controllo di legittimità sulla valutazione delle prove operata dai giudici di merito.

  • art. 533 cod. proc. pen.

    Norma collegata al giudizio d'appello; la Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte territoriale fosse adeguata e non manifestamente illogica.

  • art. 624 cod. pen.

    Riferimento al reato di furto; la condanna per il furto commesso è stata confermata dai giudici di merito e non viziata da errori di diritto rilevabili in Cassazione.

  • art. 624-bis cod. pen.

    Richiamata in relazione alla contestazione di furto in abitazione; la Corte ha ritenuto che gli indizi e le valutazioni dei giudici di merito fossero sufficienti e coerenti.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Norma sulle circostanze attenuanti; contestazione del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è stata ritenuta infondata perché la Corte territoriale ha fornito adeguata motivazione.

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamata in relazione alla quantificazione della pena e alle attenuanti; la valutazione del giudice di merito è stata ritenuta congrua.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Richiamato per delimitare l'ambito del sindacato in Cassazione: il controllo è limitato a specifici vizi e non a una rivalutazione libera delle prove.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicata per la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in caso di ricorso dichiarato inammissibile.

Massime di principio

  • La rinnovazione dell'istruttoria in appello (art. 603 c.p.p.) è eccezionale: per ottenerla occorre dimostrare l'oggettiva necessità e la presenza di lacune decisive nella motivazione dei giudici di merito.
  • In Cassazione il sindacato sulle valutazioni probatorie dei giudici di merito è molto limitato; non è consentito un libero riesame delle prove se non in presenza di vizi di legge, travisamento degli atti o manifesta illogicità nella motivazione.
  • Immagini o prove successive al fatto possono comunque assumere rilievo probatorio se dimostrano un comportamento o un modus operandi coerente con l'accusa, purché adeguatamente motivate dai giudici di merito.
  • La semplice disponibilità di denaro da parte dell'imputato non costituisce di per sé prova sufficiente del furto: è necessario un nesso probatorio concreto tra la somma sequestrata e il fatto contestato.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se il giudice di merito fornisce un congruo e specifico riferimento agli elementi decisivi che giustificano la decisione.
  • Ricorsi generici o privi di specificità sulle modalità probatorie o temporali delle prove difficilmente superano il filtro di ammissibilità in Cassazione e possono comportare condanna alle spese e sanzioni.

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