Sentenza n. 563/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l'ottemperanza della sentenza adottata dal Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, Sez. Prima, n. 539/2025 pubblicata il 4.12.2025, notificata all’Ente comunale il giorno 14.12.2025 (ver!), resa a seguito del giudizio RG n. 346/2025, passata in giudicato, con la quale il Tribunale ha accolto il detto ricorso statuendo l’obbligo per il Comune di Rivisondoli di concludere con un provvedimento espresso, nel termine di 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, il procedimento avviato dal detto Dr. De Santis con istanza/diffida presentata a mezzo pec in data 4.4.2025, stabilendo inoltre che, in caso di inottemperanza, si provvederà, su istanza di parte, alla nomina di un commissario ad acta, il cui compenso sarà posto in capo al Comune; NONCHÉ PER L’APPLICAZIONE DELLA SANZIONE ai sensi dell’art. 114, comma IV, lett. e) C.p.a. E PER LA NOMINA DI UN COMMISSARIO AD ACTA in caso di perdurante inerzia delle parti intimate.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Comune nell'esecuzione della sentenza che gli imponeva di concludere con un provvedimento espresso il procedimento avviato dal proprietario per la restituzione dell'area o l'acquisizione sanante
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha agito in ottemperanza alla sentenza del TAR Abruzzo n. 539/2025, resa in un giudizio sul silenzio ai sensi dell'art. 117 c.p.a., che aveva imposto al Comune di concludere entro novanta giorni il procedimento avviato con l'istanza del 4 aprile 2025. L'istanza chiedeva, in via principale, la restituzione dell'area privata occupata sine titulo, previa rimozione della cabina o gruppo di riduzione della rete metanifera e ripristino dello stato dei luoghi, oltre al pagamento delle indennità, del valore della vegetazione e dei danni; in alternativa, chiedeva l'acquisizione sanante ai sensi dell'art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001, con corresponsione dell'indennizzo previsto. Il ricorrente deduceva che il Comune fosse rimasto inerte anche dopo la notificazione della sentenza e chiedeva l'esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta e l'applicazione della sanzione di cui all'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. Nel corso del giudizio il ricorrente produceva l'ordinanza comunale n. 7 del 12 maggio 2026, con cui il Comune aveva ordinato alla società utilizzatrice dell'impianto la rimozione della cabina e delle opere accessorie, nonché il ripristino dello stato dei luoghi, riservando l'esecuzione in danno. Il ricorrente sosteneva che tale atto non fosse satisfattivo, perché non aveva ancora comportato la materiale rimozione dell'opera né regolato gli aspetti patrimoniali derivanti dall'occupazione illegittima e dal ritardo.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. La sentenza ottemperanda, pronunciata in un giudizio sul silenzio, imponeva al Comune di adottare un provvedimento espresso, ma non predeterminava il contenuto sostanziale della decisione: l'Amministrazione poteva scegliere, nell'esercizio della propria discrezionalità, tra l'acquisizione coattiva ai sensi dell'art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001 e la restituzione dell'area, previa rimozione dell'opera. L'ordinanza comunale di ripristino costituiva il primo necessario atto della sequenza procedimentale diretta alla restituzione e, essendo rivolta alla società controinteressata utilizzatrice dell'impianto, non richiedeva che tutte le attività materiali fossero esaurite con un unico atto. Il Comune aveva inoltre escluso l'acquisizione sanante, esercitando la propria discrezionalità e rimuovendo l'inerzia accertata nella precedente sentenza. L'atto sopravvenuto non è stato ritenuto violativo o elusivo del giudicato, poiché coerente con uno degli esiti possibili del procedimento. Le ulteriori pretese del proprietario relative all'effettiva rimozione, alla restituzione materiale e agli aspetti patrimoniali restano azionabili con gli strumenti di tutela eventualmente pertinenti, ma non giustificano la prosecuzione del giudizio di ottemperanza. In ragione della soccombenza virtuale, il Comune è stato condannato a rifondere al ricorrente euro 1.500,00 oltre accessori; le spese sono state compensate per il resto. Non sono stati nominati commissari ad acta né applicate sanzioni.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La sanzione richiesta nell'ambito del giudizio di ottemperanza non è stata applicata, poiché il Comune ha adottato un atto idoneo a rimuovere l'inerzia e non è stata ravvisata violazione o elusione del giudicato.
art. 117 c.p.a.
La sentenza ottemperanda era stata pronunciata all'esito del rito sul silenzio; tale rito tutela l'interesse all'adozione di un provvedimento espresso, senza predeterminare necessariamente il contenuto sostanziale della decisione amministrativa.
art. 2 l. n. 241/1990
L'obbligo di conclusione del procedimento impone all'Amministrazione di fornire una risposta espressa, che non deve necessariamente essere immediatamente satisfattiva dell'interesse sostanziale né attribuire il bene della vita richiesto.
art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001
Nel procedimento relativo all'occupazione sine titulo di un'area privata, l'Amministrazione può valutare discrezionalmente se procedere all'acquisizione coattiva sanante oppure escludere l'interesse pubblico al mantenimento dell'opera e avviare le attività finalizzate alla restituzione dell'area.
Massime di principio
- Quando una sentenza resa ai sensi dell'art. 117 c.p.a. ordina all'Amministrazione di concludere un procedimento con un provvedimento espresso senza predeterminarne il contenuto, l'ottemperanza si considera realizzata con l'adozione di un atto coerente con uno degli esiti consentiti, anche se tale atto non soddisfa immediatamente l'interesse sostanziale del privato.
- Nel giudizio sul silenzio, l'obbligo dell'Amministrazione consiste nella rimozione dell'inerzia mediante una decisione espressa; il giudice non può imporre, in sede di ottemperanza, l'adozione dello specifico contenuto sostanziale richiesto dal privato quando il giudicato non lo abbia stabilito.
- In presenza di un procedimento diretto alla restituzione di un'area occupata sine titulo, l'ordinanza di rimozione dell'opera rivolta al soggetto che la utilizza può costituire il primo atto di una sequenza procedimentale non esauribile con un unico provvedimento; l'assenza di materiale esecuzione immediata non equivale, di per sé, a persistente inerzia.
- L'adozione, nel corso del giudizio di ottemperanza, di un provvedimento espresso coerente con il giudicato determina il sopravvenuto difetto di interesse e l'improcedibilità del ricorso, anche quando restino controverse pretese materiali o patrimoniali azionabili con autonomi strumenti di tutela.
- La soccombenza virtuale può giustificare la condanna alle spese dell'Amministrazione anche quando il ricorso di ottemperanza sia dichiarato improcedibile per sopravvenuta adozione dell'atto richiesto.
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