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Sentenza

Sentenza n. 424/2026 - Catanzaro, Sezione 2

per l’accertamento della illegittimità del silenzio serbato dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro sulla richiesta di adeguamento dei prezzi del 24 maggio 2024 avente ad oggetto “Delibera n. 1930/2005 recante aggiudicazione dei Lotti 7 e 14 per forniture di reagenti e materiali di consumo dei Laboratori Analisi dell’ASP Catanzaro e successivo contratto ponte di cui alla delibera 548 del 15.06.2018. Adeguamento dei prezzi – Richiesta di avvio del procedimento istruttorio di accertamento della misura della revisione dei prezzi delle forniture erogate” e per la condanna dell’amministrazione a provvedere sull’istanza.

Giustizia amministrativa202500862

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di adeguamento dei prezzi delle forniture erogate

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

L'impresa, già aggiudicataria di forniture in service e subentrata anche nei rapporti relativi ad altri lotti per effetto di una cessione di ramo d'azienda, ha chiesto all'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, con istanza del 24 maggio 2024 e successivi solleciti, l'adeguamento dei prezzi sulla base degli indici Istat per le forniture effettuate dal 1° maggio 2019 nell'ambito della prosecuzione contrattuale e del contratto ponte stipulato in attesa di una nuova gara. L'amministrazione non ha inizialmente riscontrato l'istanza. È stato quindi proposto ricorso per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio e per la condanna dell'amministrazione a provvedere espressamente. Nel corso del giudizio, l'Azienda Sanitaria ha depositato un provvedimento del 12 febbraio 2026 con cui ha respinto l'istanza.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché l'amministrazione, nel corso del giudizio, ha adottato un provvedimento espresso sull'istanza, venendo meno l'interesse alla decisione sull'azione avverso il silenzio. Le spese sono state poste a carico dell'Azienda Sanitaria in applicazione del principio della soccombenza virtuale: l'amministrazione ha provveduto solo in prossimità dell'udienza di trattazione, dopo la proposizione del ricorso e i solleciti. Le spese sono state liquidate in 2.000 euro, oltre oneri e spese di legge.

Massime di principio

  • Quando l'amministrazione adotta, nel corso del giudizio instaurato contro il silenzio, un provvedimento espresso sull'istanza, viene meno l'oggetto della controversia sul silenzio e deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
  • Nel giudizio avverso il silenzio, il provvedimento adottato dall'amministrazione solo dopo la proposizione del ricorso e in prossimità dell'udienza può giustificare la condanna dell'amministrazione alle spese secondo il principio della soccombenza virtuale, anche se il giudizio si conclude per cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàOrganizzazione del servizio sanitario
RamiProcesso amministrativoSanità
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

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