Cassazione Penale, Sentenza n. 45477/2022 del 30/11/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso straordinario deduceva un errore di fatto nella pronuncia di inammissibilità: la Corte aveva ritenuto che il ricorso per cassazione fosse stato presentato personalmente dal ricorrente senza la sottoscrizione di un difensore iscritto all'albo speciale, in violazione degli artt. 571 e 613 c.p.p.; in realtà il difensore aveva depositato personalmente l'atto, regolarmente sottoscritto, presso la cancelleria dell'ufficio impugnazioni del Tribunale di Lecce che lo aveva poi trasmesso alla Corte
La decisione
Il giudice ha accolto il ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p., qualificando la precedente decisione come affetta da errore di fatto per difetto di percezione nella lettura degli atti. Ha revocato l'ordinanza di inammissibilità n. 45137/2021 e ha disposto il rinvio del processo a nuovo ruolo per la trattazione in udienza pubblica. La decisione non annulla né modifica le precedenti statuizioni nel merito (la condanna confermata in sede di appello per i reati contestati rimane oggetto del ricorso che sarà ora trattato in udienza)
Norme richiamate
art. 625-bis cod. proc. pen.
Attribuisce rimedio per l'errore di fatto (svista o equivoco percettivo) nella decisione; applicato per revocare l'ordinanza di inammissibilità quando la Corte ha erroneamente interpretato gli atti di deposito del ricorso
artt. 571 e 613 cod. proc. pen.
Norme richiamate in relazione all'osservanza delle forme e della rappresentanza tecnica nei ricorsi per cassazione; la Corte aveva ritenuto assente la sottoscrizione di un difensore abilitato, elemento poi smentito dall'esame degli atti
art. 582, comma 2, cod. proc. pen.
Regola le modalità di deposito del ricorso per cassazione; nel caso il difensore aveva depositato personalmente l'impugnazione presso la cancelleria del Tribunale di Lecce che successivamente trasmise l'atto alla Corte, circostanza che soddisfa i requisiti formali
Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011 (Corsini)
Giurisprudenza di riferimento che distingue l'errore di fatto (svista percettiva sulle risultanze processuali) dall'errore di giudizio (valutativo); solo il primo rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 625-bis c.p.p.
art. 497-bis e art. 495 cod. pen.
Reati per i quali De Cataldis era stato condannato in primo e secondo grado; la pronuncia qui esaminata riguarda esclusivamente profili procedurali di ammissibilità del ricorso per cassazione e non la valutazione del merito della condanna
Massime di principio
- L'errore di fatto ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p. è configurabile quando la Corte, per una svista o vizio di percezione, interpreta erroneamente le risultanze processuali e ciò incide sulla decisione; in tali casi è possibile ottenere la revoca dell'atto impugnato
- Va sempre verificata la distinzione tra errore di fatto (percettivo) ed errore di giudizio (valutativo): il rimedio straordinario è limitato al primo ed esclude correzioni di merito o valutazioni sostanziali
- Prima di dichiarare l'inammissibilità per mancata sottoscrizione o difetto di rappresentanza, è necessario controllare gli atti di deposito e le trasmissioni dalla cancelleria del giudice di merito, poiché il deposito presso l'ufficio impugnazioni e la successiva trasmissione possono comprovare la correttezza formale
- La revoca dell'ordinanza di inammissibilità comporta il rinvio per la trattazione del ricorso in udienza pubblica ma non modifica automaticamente le decisioni di merito già adottate: eventuali questioni sostanziali restano da decidere in sede di merito
- Per il difensore è determinante conservare e, se necessario, produrre le ricevute o evidenze del deposito e della trasmissione del ricorso per cassazione per poter dimostrare la regolarità formale in caso di contestazioni
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