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Sentenza

Sentenza n. 1436/2026 - Catanzaro, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500986

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale civile di Crotone che aveva accertato il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente per l’anno scolastico 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza n. 799/2024 del Tribunale civile di Crotone, sezione lavoro, pubblicata il 14 novembre 2024, con la quale era stato accertato il suo diritto a usufruire del beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per l’anno scolastico 2023/2024. La sentenza era stata notificata al Ministero il 14 novembre 2024, anche tramite PEC all’indirizzo istituzionale, con indicazione del codice fiscale e dell’annualità interessata, ed era passata in giudicato, come attestato il 4 giugno 2025. Decorso il termine di moratoria di centoventi giorni dalla notificazione, il Ministero non aveva dato esecuzione alla pronuncia. La ricorrente ha pertanto agito ai sensi dell’art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, ritenendo sussistenti il giudicato, la rituale notificazione della sentenza, il decorso del termine di moratoria e il perdurante inadempimento dell’amministrazione. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di eseguire integralmente la sentenza civile entro sessanta giorni dalla notificazione della decisione del TAR a cura della ricorrente. Ha nominato sin d’ora, per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, un commissario ad acta, individuato in un dirigente designato dal Capo del Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale del Ministero, il quale dovrà provvedere in via sostitutiva entro ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione dell’inadempimento. Il TAR ha posto a carico dell’amministrazione inadempiente gli eventuali compensi e le spese dell’attività commissariale, richiamando l’applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 828,00 oltre accessori, spese generali e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente di promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario; nel caso concreto, la disposizione è stata applicata a fronte del mancato adempimento del Ministero alla sentenza civile.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR lo ha utilizzato per ordinare l’esecuzione del giudicato e nominare preventivamente un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente

    Costituisce la base normativa del diritto riconosciuto dalla sentenza civile alla docente per l’anno scolastico 2023/2024.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001

    Sebbene prevista per i giudizi di ottemperanza relativi ai decreti decisori emessi ai sensi della legge n. 89/2001, è stata ritenuta applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, con imputazione all’amministrazione inadempiente dei compensi e delle spese dell’eventuale commissario ad acta.

  • art. 1, comma 777, l. n. 208/2015

    È richiamato quale disposizione introduttiva dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando una sentenza del giudice ordinario sia passata in giudicato, sia stata ritualmente notificata all’amministrazione e sia inutilmente decorso il termine di moratoria previsto dalla legge, senza che l’amministrazione abbia dato esecuzione al comando giudiziale.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione di eseguire integralmente il giudicato entro un termine determinato e nominare sin d’ora un commissario ad acta per l’eventualità di una persistente inottemperanza.
  • Il commissario ad acta deve compiere tutti gli atti necessari a dare attuazione al giudicato, incluse, ove occorra, le modifiche di bilancio funzionali all’esecuzione della pronuncia.
  • I compensi e le spese dell’eventuale attività commissariale possono essere posti a carico dell’amministrazione inadempiente; la disciplina prevista per specifiche ipotesi di ottemperanza può essere applicata per analogia ad altre condanne al pagamento di somme di denaro.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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