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Sentenza

Sentenza del 16/09/2016 n. 18216 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava il diniego di rimborso IRPEF per euro 5.141,86 richiesto dal contribuente in relazione alla tassazione della prestazione erogata da un fondo pensione. Il contribuente sosteneva che l'importo tassato comprendesse indebitamente sia i contributi versati direttamente dal lavoratore entro il limite del 4% della retribuzione, sia rendimenti finanziari già assoggettati a imposta sostitutiva. Contestava inoltre l'aliquota applicata dal fondo, pari al 26,51%, ritenendo applicabile quella del 23%. L'Agenzia delle Entrate censurava la sentenza della CTR per violazione delle regole sulle eccezioni nuove in appello e, soprattutto, per motivazione insufficiente sull'effettiva natura e collocazione temporale dei rendimenti finanziari e sulla prova del diretto versamento dei contributi da parte del lavoratore.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate nei limiti indicati in motivazione, ha ritenuto inammissibili alcune censure e fondate quelle relative all'insufficienza della motivazione della CTR. In particolare, la CTR aveva affermato in modo apodittico sia che i rendimenti finanziari fossero maturati dopo il 31 dicembre 2000, sia che fosse provato il versamento diretto dei contributi da parte del lavoratore, senza confrontarsi adeguatamente con la documentazione contraria indicata dall'Ufficio. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto, in diversa composizione, per un nuovo accertamento dei fatti e per la regolazione delle spese di tutti i gradi di giudizio. Non è stata quindi definita definitivamente la spettanza del rimborso.

Norme richiamate

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 17, comma 2

    le somme risultanti dalla capitalizzazione della pensione fossero assoggettabili alla tassazione separata al netto dei contributi a carico del lavoratore

    La deduzione dal capitale imponibile dei contributi versati dal lavoratore richiede la prova che tali contributi siano stati effettivamente sostenuti e versati direttamente dal lavoratore, nei limiti previsti dalla disciplina applicabile ratione temporis.

  • D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, art. 11, comma 6

    imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta

    La prestazione pensionistica complementare in forma di rendita è imponibile, secondo la disciplina richiamata, al netto della componente corrispondente a redditi già tassati. Nel caso concreto era decisivo stabilire quando e con quale natura fossero maturati i rendimenti finanziari.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57

    In appello tributario non possono essere proposte domande nuove e, secondo la disciplina applicabile, non possono essere introdotte nuove eccezioni non rilevabili d'ufficio. Tuttavia, le eccezioni già formulate davanti al giudice di primo grado non sono nuove e devono essere esaminate.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38

    Disciplina il termine e le condizioni per chiedere il rimborso delle ritenute o delle somme versate in eccesso. Nel caso concreto la CTR aveva anche rilevato che l'Agenzia non aveva dimostrato la decadenza del contribuente, statuizione non adeguatamente impugnata in cassazione.

  • Art. 2697 c.c.

    Pone a carico di chi vuole far valere un diritto l'onere di provarne i fatti costitutivi. La Corte ha sottolineato la necessità di una verifica concreta della documentazione relativa ai contributi e ai rendimenti, pur rilevando che la violazione della norma non era stata adeguatamente illustrata.

  • Art. 384 c.p.c., comma 4

    Consente alla Corte di cassazione di correggere o integrare la motivazione giuridica quando la decisione sia comunque conforme a diritto; non risolve però l'assenza o l'insufficienza dell'accertamento di fatti decisivi.

Massime di principio

  • Nelle controversie fiscali sulla tassazione di prestazioni pensionistiche, non è sufficiente invocare in astratto l'esclusione dei contributi o dei rendimenti: occorre produrre documentazione analitica che dimostri chi ha versato le somme, in quale misura, quando sono maturati i rendimenti e se questi siano già stati tassati.
  • Una motivazione giudiziale meramente assertiva, che affermi l'esistenza di un requisito senza esaminare la documentazione contraria, può comportare la cassazione della sentenza e il rinvio per un nuovo accertamento.
  • Le eccezioni già proposte in primo grado possono essere riproposte in appello senza costituire domande o eccezioni nuove; il divieto di cui all'art. 57 del D.Lgs. n. 546/1992 opera principalmente per le eccezioni introdotte per la prima volta in appello.
  • Quando una sentenza si fonda su più autonome ragioni decisorie, la parte che intende impugnarla deve contestarle tutte: se una ratio resta non impugnata, essa può diventare definitiva e rendere inutile l'esame delle altre censure.
  • La cassazione con rinvio non equivale alla vittoria definitiva sul merito: indica che la decisione precedente è stata annullata e che il giudice di rinvio dovrà rivalutare i fatti e applicare i principi indicati dalla Corte.

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