Parere n. 48/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana proposto dallo Studio Odontoiatrico di Lunetto & C. s.a.s., rappresentato e difeso dagli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, contro l’Assessorato regionale della salute della Regione Siciliana, il Dipartimento per la Pianificazione Strategica dell’Assessorato regionale della salute e l’Azienda sanitaria provinciale di Palermo, nonché nei confronti dello studio del dott. Sergio Picone & C. S.A.S., per l’annullamento, previa sospensione cautelare, del decreto n. 845 dell’1 agosto 2025 dell’Assessore regionale della salute e della delibera dell’A.S.P. di Palermo n. 1777 del 3 dicembre 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRichiesta di annullamento, previa sospensione cautelare, del decreto dell’Assessore regionale della salute n. 845 dell’1 agosto 2025 e della delibera dell’A.S.P. di Palermo n. 1777 del 3 dicembre 2025
Esito
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato, con ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, il decreto assessoriale n. 845 dell’1 agosto 2025, recante gli schemi-tipo dei contratti per l’annualità 2025, nonché la delibera dell’A.S.P. di Palermo n. 1777 del 3 dicembre 2025. In sede cautelare sono state sottoposte al Consiglio di giustizia amministrativa le doglianze relative alla legittimità degli atti impugnati, con particolare riguardo al terzo motivo, concernente l’art. 10 dello schema contrattuale, rubricato «Clausola di salvaguardia». Tale clausola imporrebbe la rinuncia preventiva ai contenziosi in essere e precluderebbe la proposizione di future azioni e impugnazioni. Il ricorrente ha dedotto il periculum in mora derivante dalla lesione immediata e irreversibile del diritto di difesa e della possibilità di tutelare in sede giurisdizionale o giustiziale i propri diritti e interessi legittimi.
Il parere
Il Consiglio di giustizia amministrativa ha accolto parzialmente l’istanza cautelare. Ha sospeso, inter partes, l’efficacia dell’art. 10 («Clausola di salvaguardia») del decreto assessoriale n. 845 dell’1 agosto 2025, rilevando che la clausola, destinata a essere recepita nel contratto individuale tra l’A.S.P. e la società ricorrente, è idonea a comprimere immediatamente e irreversibilmente il diritto di difesa, in contrasto con il diritto costituzionalmente garantito alla piena tutela giurisdizionale o giustiziale nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Per le restanti doglianze l’istanza cautelare è stata respinta, poiché il pregiudizio dedotto ha natura economico-patrimoniale e può essere risarcito qualora, nella fase di merito, le ragioni del ricorrente risultino fondate. Ogni decisione sulle questioni di rito e sul merito del ricorso è stata riservata, in considerazione della complessità delle questioni e della necessità di un adeguato approfondimento.
Osservazioni
Art. 10 del decreto assessoriale n. 845/2025 - Clausola di salvaguardia
La clausola, imponendo la rinuncia preventiva ai contenziosi in essere e precludendo future azioni e impugnazioni, è stata ritenuta idonea a comprimere immediatamente e irreversibilmente il diritto di difesa e la piena tutela giurisdizionale o giustiziale dei privati. La sua efficacia è stata pertanto sospesa inter partes in sede cautelare.
Residue doglianze - Periculum in mora
La sospensione cautelare non è stata estesa alle restanti doglianze, poiché il pregiudizio prospettato è stato qualificato come economico-patrimoniale e, in caso di fondatezza nel merito, ritenuto suscettibile di risarcimento.
Norme richiamate
Art. 10 dello schema contrattuale allegato al decreto assessoriale n. 845 dell’1 agosto 2025
La clausola, prevedendo rinunce preventive a contenziosi e future azioni, è stata ritenuta potenzialmente lesiva del diritto di difesa e della tutela giurisdizionale o giustiziale.
Diritto costituzionalmente garantito alla piena tutela giurisdizionale o giustiziale
Il Consiglio ha affermato che una clausola contrattuale non può comprimere immediatamente e irreversibilmente la possibilità dei privati di tutelare diritti e interessi legittimi nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
Massime di principio
- Una clausola inserita in uno schema contrattuale predisposto dalla pubblica amministrazione che imponga la rinuncia preventiva a contenziosi in corso o precluda future azioni e impugnazioni è idonea a comprimere il diritto di difesa e la piena tutela giurisdizionale o giustiziale e può essere sospesa cautelarmente quando la sua applicazione determini un pregiudizio immediato e irreversibile.
- Ai fini della tutela cautelare, il pregiudizio economico-patrimoniale non integra normalmente un danno grave e irreparabile quando possa essere integralmente risarcito nell’eventuale giudizio di merito.
- Quando le questioni dedotte presentano peculiare complessità e richiedono un adeguato approfondimento, il giudice può limitare la pronuncia alla fase cautelare, riservando ogni decisione sulle questioni di rito e sul merito.
Sospensione cautelare della clausola di salvaguardia negli schemi contrattuali sanitari
Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, riunito in Adunanza delle Sezioni riunite, si è pronunciato in sede consultiva su un ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana proposto da uno studio odontoiatrico privato contro l’Assessorato regionale della salute, il Dipartimento per la Pianificazione Strategica e l’A.S.P. di Palermo, con riferimento al decreto assessoriale n. 845 dell’1 agosto 2025 e alla delibera dell’A.S.P. di Palermo n. 1777 del 3 dicembre 2025.
Premesse e oggetto dell’impugnazione
Il decreto assessoriale impugnato reca gli schemi-tipo dei contratti per l’annualità 2025. Il ricorrente ne ha chiesto l’annullamento, unitamente alla delibera dell’A.S.P. di Palermo, domandando anche la sospensione cautelare degli atti.
La questione è stata esaminata nella sola fase interinale, caratterizzata da una delibazione sommaria e dalle esigenze di celerità proprie della tutela cautelare.
La clausola contestata
Il principale profilo cautelare ha riguardato l’art. 10 dello schema contrattuale, rubricato «Clausola di salvaguardia». Secondo quanto rappresentato nel parere, la clausola impone la rinuncia preventiva ai contenziosi in essere e impedisce la proposizione di future azioni e impugnazioni.
La clausola è destinata a essere recepita nel contratto individuale da stipulare tra l’A.S.P. resistente e la società ricorrente.
Valutazione sul periculum in mora
Il Consiglio ha ritenuto che la clausola sia idonea a determinare una compressione immediata e irreversibile del diritto di difesa. Tale effetto è stato considerato incompatibile con il diritto, costituzionalmente garantito, alla piena tutela giurisdizionale o giustiziale dei diritti e degli interessi legittimi dei privati nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
Per questa ragione sono stati ritenuti sussistenti i presupposti per la concessione della misura cautelare, limitatamente all’art. 10 del decreto assessoriale.
Limiti della tutela cautelare
La sospensione è stata disposta soltanto inter partes e ha riguardato esclusivamente l’efficacia dell’art. 10 («Clausola di salvaguardia») del decreto n. 845/2025.
Le restanti doglianze non sono state accolte in sede cautelare. Il Consiglio ha rilevato che il danno prospettato per tali profili è di natura economico-patrimoniale e, pertanto, può essere risarcito qualora, nella successiva definizione del merito, risultino fondate le ragioni del ricorrente.
Riserva sul merito
Considerata la peculiare complessità delle questioni dedotte, il Consiglio ha riservato ogni decisione sulle questioni di rito e sul merito del ricorso. Il parere ha quindi definito soltanto l’istanza cautelare, accogliendola nei termini e nei limiti indicati in motivazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Parere · 16 feb 2026Parere n. 41/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
- Parere · 16 feb 2026Parere n. 42/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
- Parere · 16 feb 2026Parere n. 43/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
- Parere · 16 feb 2026Parere n. 44/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
- Parere · 16 feb 2026Parere n. 45/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
- Parere · 16 feb 2026Parere n. 46/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →