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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17626/2023 del 28/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di riparazione per ingiusta detenzione a seguito di misura cautelare (carcere e domiciliari) per il reato di cui all'art. 74 D.P.R. 9/10/1990, n. 309; il ricorrente contestava l'ordinanza che aveva rigettato la domanda di indennizzo sostenendo che l'assoluzione pronunciata in sede di merito escludeva ogni profilo di dolo o colpa grave e che la Corte di appello aveva valutato in modo apodittico la sentenza assolutoria, non considerando circostanze idonee a dimostrare l'insussistenza di responsabilità personale. L'unica prova indiziaria era, secondo il ricorrente, una sola intercettazione ambientale.

La decisione

Il ricorso in Cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto legittima e congruente la motivazione della Corte d'appello che aveva evidenziato come, pur essendo intervenuta l'assoluzione per non essere stata provata la stabile partecipazione ad un'associazione, fosse comunque accertato (sulle base delle intercettazioni) che il Demasi aveva avuto una conversazione significativa con un soggetto apicale della 'ndrangheta, con la quale si erano definiti dettagli di cessioni di stupefacenti (1 kg e poi 5 kg). Tali elementi sono stati qualificati come condotta riconducibile a colpa grave ostativa al diritto all'equa riparazione; pertanto la domanda è stata respinta e il ricorrente condannato alle spese.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    «chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave».

    La norma riconosce il diritto all'indennizzo salvo che l'interessato abbia concorso a causare la custodia cautelare per dolo o colpa grave; il giudice della riparazione deve accertare d'ufficio l'assenza di tale causa.

  • art. 43 cod. pen.

    Definisce la nozione di colpa: la colpa grave rilevante ai fini dell'art. 314 è quella consistente in negligenza macroscopica, imprudenza o trascuratezza tale da rendere prevedibile l'intervento dell'autorità giudiziaria.

  • art. 646, comma 3, cod. proc. pen. e art. 315, comma 3, cod. proc. pen.

    Attribuiscono limiti alla cognizione della Cassazione nei procedimenti di riparazione: la Corte di legittimità verifica la legittimità e la logicità della motivazione dell'ordinanza impugnata, senza investire il merito del giudizio di merito.

  • art. 74 D.P.R. 9/10/1990, n. 309

    Norma incriminatrice richiamata come fatto-reato contestato (traffico di sostanze stupefacenti); nel caso ha fornito il contesto fattuale delle intercettazioni valutate.

  • Giurisprudenza della Cassazione (Sez. U e Sez. Penali)

    Richiamati principi consolidati: il dolo idoneo a escludere l'indennizzo comprende anche la condotta volontaria che crea allarme sociale; il giudice deve valutare comportamento anteriore e successivo alla misura; l'indennizzo perde funzione riparatoria se l'interessato ha contribuito con condotte dolose o gravemente colpose all'adozione o al mantenimento della misura (es. Sarnataro, D'Annbrosio, Nicosia e altre pronunce citate).

Massime di principio

  • L'assoluzione non determina automaticamente il diritto all'indennizzo: va sempre accertato se l'imputato abbia concorso a causare la custodia cautelare per dolo o colpa grave.
  • Il giudice della riparazione valuta la legittimità e la logica della motivazione del provvedimento impugnato, ma deve accertare d'ufficio l'assenza di dolo o colpa grave.
  • La colpa grave comprende condotte di macroscopica negligenza, imprudenza o inosservanza di norme che rendono prevedibile l'intervento dell'autorità giudiziaria.
  • Il dolo rilevante può consistere anche in una condotta consapevole che, pur non finalizzata all'illecito formale, crea una situazione di allarme sociale che giustifica l'intervento giudiziario.
  • Anche una singola intercettazione può essere determinante se mostra dettagli inequivocabili e un ruolo attivo dell'imputato nella vicenda delittuosa.
  • Il giudice deve valutare la condotta dell'interessato sia prima che dopo l'adozione della misura e in base agli elementi noti all'autorità al momento dell'adozione e fino alla cessazione della misura.
  • In casi simili la difesa dovrebbe puntare a documentare l'assenza di un ruolo attivo, spiegare il contenuto delle conversazioni contestate e dimostrare che le condotte non erano idonee, neanche per negligenza, a suscitare l'intervento giudiziario.

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