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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27995/2023 del 27/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza che, pur avendo concordato e ottenuto l'applicazione di una pena di mesi otto di reclusione (inferiore ai due anni), ha comunque disposto l'applicazione delle pene accessorie fallimentari. Il motivo contestato è la violazione dell'art. 445, comma 1, cod. proc. pen., che esclude l'applicazione delle pene accessorie quando, in sede di patteggiamento, la pena non superi i due anni di reclusione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle pene accessorie previste dall'art. 216, ultimo comma, della legge fallimentare, eliminandole. La Corte ha richiamato l'art. 445, comma 1, c.p.p. e la propria giurisprudenza consolidata, precisando che le pene accessorie fallimentari rientrano nell'ambito di applicazione di tale norma e non sono escluse dall'art. 445, comma 1-ter. La pronuncia non è stata estesa ai coimputati (Marino Arzilli e Aldo Mei) in quanto le statuizioni relative a costoro riguardavano capi diversi/reati distinti e non punti della medesima decisione.

Norme richiamate

  • art. 445, comma 1, codice di procedura penale

    "la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria, non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento né l'applicazione di pene accessorie"

    La Corte interpreta la norma in senso estensivo rispetto alle pene accessorie, includendo anche le pene accessorie previste dall'art. 216, ultimo comma, della legge fallimentare: se il patteggiamento comporta una pena non superiore a due anni, non possono essere applicate pene accessorie.

  • art. 216, ultimo comma, legge fallimentare

    La disposizione prevede pene accessorie in materia fallimentare; la Corte ha ritenuto che tali pene accessorie rientrino nel divieto di applicazione previsto dall'art. 445, comma 1, c.p.p., quando la pena concordata non superi i due anni.

  • art. 444, comma 2, codice di procedura penale

    Richiamato da art. 445 come riferimento alla sentenza emessa in sede di giudizio abbreviato o patteggiamento; rilevante per individuare l'ambito applicativo della disciplina sul patteggiamento.

  • art. 445, comma 1-ter, codice di procedura penale (introdotto dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3)

    La Corte osserva che le eccezioni previste dall'art. 445, comma 1-ter non comprendono le pene accessorie fallimentari e che le modifiche introdotte rilevano solo per fatti commessi dopo l'entrata in vigore della legge; pertanto non ostano all'applicazione del divieto di cui al comma 1 nel caso concreto.

  • art. 217, legge fallimentare

    Richiamato in relazione ai coimputati che avevano patteggiato una pena diversa (mesi quattro) per un diverso delitto previsto da tale norma: la Corte ha ritenuto che le statuizioni sull'accessorietà non potessero estendersi automaticamente a capi di imputazione distinti.

Massime di principio

  • Quando, in sede di patteggiamento, la pena concordata non supera i due anni di reclusione, non possono essere applicate pene accessorie, comprese quelle previste dalla legge fallimentare (art. 216 l. fall.).
  • Se in una sentenza di patteggiamento vengono comunque imposte pene accessorie nonostante la pena concordata sia <= 2 anni, è fondato il ricorso per violazione dell'art. 445, comma 1, c.p.p., con richiesta di annullamento delle sole pene accessorie.
  • Le modifiche normative che introducono eccezioni al divieto di pene accessorie (es. art. 445, comma 1-ter) vanno verificate rispetto al momento in cui i fatti sono stati commessi: eventuali eccezioni possono non avere efficacia retroattiva.
  • Un annullamento limitato (senza rinvio) delle pene accessorie è possibile quando la questione riguarda esclusivamente la loro illegittima applicazione e non incide sulla determinazione della responsabilità o sulla pena principale.
  • L'effetto estensivo di una pronuncia favorevole a un imputato non si applica automaticamente ai coimputati quando le statuizioni riguardano capi di imputazione o reati diversi; bisogna valutare se si tratta dello stesso 'punto' decisionale.
  • In casi analoghi è utile far emergere chiaramente in motivazione la relazione tra la pena concordata e il divieto previsto dall'art. 445 per ottenere l'annullamento delle sole misure accessorie.

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