Ordinanza n. 265/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR, ritenuta la propria giurisdizione e competenza e richiamato l’art. 55, comma 4, c.p.a., ha dichiarato improcedibile l’istanza cautelare, senza esaminarne nel merito i presupposti. Ha lasciato salva la possibilità di ripresentarla previa rimozione delle preclusioni di legge, precisando che l’esito della futura istanza resta impregiudicato. La decisione non definisce il merito dell’impugnazione del diniego.
Atto impugnato: diniego di accesso al sistema di accoglienza ai sensi degli artt. 9 e 11 d.lgs. 142/2015
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Prefettura di Bergamo che ha rigettato la domanda di accesso al sistema di accoglienza presentata il 24 marzo 2025, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Dal testo dell’ordinanza non risultano esposti i motivi specifici di illegittimità dedotti nel ricorso.
Norme richiamate
artt. 9 e 11 d.lgs. 142/2015
Costituiscono la base normativa della domanda di accesso al sistema di accoglienza oggetto del provvedimento prefettizio impugnato.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; il giudice lo richiama per la decisione sull’istanza cautelare.
art. 55, comma 4, c.p.a.
È richiamato quale specifico fondamento processuale della declaratoria di improcedibilità dell’istanza cautelare, con salva ripresentazione previa rimozione delle preclusioni di legge.
Massime di principio
- L’istanza cautelare può essere dichiarata improcedibile quando sussistano preclusioni di legge che impediscano il suo esame, ferma restando la possibilità di ripresentarla dopo la loro rimozione.
- La declaratoria di improcedibilità dell’istanza cautelare, se adottata con espressa riserva circa la sua ripresentazione, non comporta una decisione sul fumus boni iuris, sul periculum in mora né sul merito dell’impugnazione.
Come è indicizzato
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