Sentenza del 22/02/2016 n. 927 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
IRPEF - Operazioni - Costi inerenti - Indicazione - Oneri del contribuente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'onere del contribuente di documentare e indicare con precisione le operazioni rilevanti ai fini IVA e delle imposte sui redditi. In particolare, devono essere specificate la natura, la qualità e la quantità dei beni o servizi oggetto dell'operazione. Ai fini della deducibilità dal reddito, i costi devono inoltre essere inerenti all'attività e risultare certi e precisamente determinati o determinabili.
La decisione
La sentenza afferma che il contribuente deve fornire un'indicazione sufficientemente dettagliata delle operazioni e dei relativi costi. In mancanza di elementi idonei a dimostrare natura, qualità, quantità, inerenza, certezza e precisione della spesa, il costo non può essere riconosciuto fiscalmente. Il testo fornito non indica l'esito formale del ricorso né il dispositivo completo; il principio enunciato è tuttavia favorevole alla posizione dell'Amministrazione finanziaria quando il contribuente non assolva tale onere probatorio.
Norme richiamate
Art. 21 del d.P.R. n. 633/1972
La documentazione dell'operazione deve indicare la natura, la qualità e la quantità dei beni o dei servizi oggetto della prestazione, così da consentire la verifica della sua effettività e corretta rilevanza ai fini IVA.
Art. 109 del d.P.R. n. 917/1986
La deducibilità dei componenti negativi di reddito richiede che i costi siano inerenti all'attività d'impresa o professionale e siano dotati di certezza e precisione, ovvero determinabili secondo criteri verificabili.
Cassazione n. 12330/2001
Il riferimento conferma l'orientamento secondo cui spetta al contribuente dimostrare la sussistenza dei requisiti sostanziali e documentali necessari per il riconoscimento fiscale dei costi.
Massime di principio
- Per dedurre un costo non è sufficiente registrarlo contabilmente o disporre di una fattura formalmente esistente: occorre dimostrare l'effettività dell'operazione e descriverne adeguatamente natura, qualità e quantità.
- L'inerenza deve risultare dal collegamento concreto tra la spesa e l'attività esercitata; non è sufficiente una giustificazione generica o meramente astratta.
- Il contribuente sopporta l'onere di conservare e produrre documentazione idonea a rendere il costo certo, preciso e verificabile dall'Amministrazione finanziaria.
- In presenza di documentazione generica, incompleta o non coerente con l'operazione, l'Amministrazione può negare la deducibilità del costo e il contribuente deve fornire ulteriori elementi probatori.
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