Ordinanza n. 730/2026 - Torino, Sezione 3
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla Sentenza n. 2004/2023 pubbl. il 09/11/2023 (RG n. 4106/2023) del Tribunale di Torino - Sezione Lavoro - notificata 10/11/2023, dispositiva, tra l'altro, della condanna del Ministero dell'Istruzione e del Merito alla corresponsione alla parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta elettronica del Docente, dell'importo nominale di € 1.500,00, quale contributo alla formazione professionale del docente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Persistente mancata esecuzione del giudicato relativo alla corresponsione di € 1.500,00 mediante accredito sulla Carta elettronica del Docente
Esito
La controversia
La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad accreditarle sulla Carta elettronica del Docente l'importo nominale di € 1.500,00 quale contributo alla formazione professionale. Il TAR Piemonte, con precedente sentenza, aveva accolto il ricorso e ordinato all'Amministrazione di dare esecuzione al titolo entro sessanta giorni, nominando per l'eventuale protratta inottemperanza un Commissario ad acta nella persona del Direttore Generale competente del Ministero. Con specifica istanza, la ricorrente ha rappresentato il perdurare dell'inadempimento e ha chiesto l'adozione delle iniziative necessarie a conseguire l'effettiva soddisfazione del giudicato.
La decisione
Il TAR non definisce il giudizio di ottemperanza e non adotta ancora una misura sostitutiva definitiva. Rilevato il perdurante inadempimento nonostante la precedente nomina del Commissario ad acta, ordina a quest'ultimo, individuato nel Direttore Generale competente del Ministero dell'Istruzione e del Merito, di depositare entro quaranta giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza una relazione aggiornata sullo svolgimento dei fatti e sulle ragioni del mancato adempimento. La trattazione è rinviata alla camera di consiglio dell'11 giugno 2026.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando il giudicato risulta ancora ineseguito nonostante l'assegnazione di un termine e la nomina di un Commissario ad acta, il giudice può acquisire da quest'ultimo una relazione aggiornata sui fatti e sulle ragioni dell'inadempimento prima di adottare ulteriori misure esecutive.
- Il Commissario ad acta nominato per dare esecuzione al giudicato è tenuto a riferire al giudice dell'ottemperanza sullo stato dell'attività sostitutiva e sulle cause che ne impediscono il completamento, entro il termine assegnato con l'ordinanza istruttoria.
Come è indicizzato
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