Circolare numero 39 del 08-03-2019
Si forniscono le istruzioni operative relative all'applicazione della convenzione stipulata tra l'INPS e la FEDERAZIONE A.I.P. - ATTIVITA' IMPEGNO PRODUZIONE (A.I.P.), per la riscossione dei contributi sindacali su prestazioni temporanee. INDICE 1. Premessa 2. Soggetti che possono rilasciare la delega 3. Modalità di rilascio della delega 4. Presentazione della delega alla riscossione della quota associativa 5. Revoca della delega: decorrenza e validità 6. Misura del contributo sindacale 7. Fornitura dati 8. Rapporti finanziari, spese e rimesse 9. Clausola di salvaguardia 10. Recesso e risoluzione della convenzione 11. Codice INPS 12. Istruzioni contabili
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione sottoscritta il 21 dicembre 2018 tra INPS e FEDERAZIONE A.I.P. per trattenere e riversare i contributi sindacali sulle prestazioni temporanee. Definisce chi può aderire, come si rilascia e si revoca la delega, la misura delle quote, le modalità di trasmissione e conservazione della documentazione, i rapporti finanziari e le spese, oltre alle clausole di salvaguardia, recesso/risoluzione e ai codici contabili istituiti. La convenzione dura fino al 31 dicembre 2021, è rinnovabile su richiesta PEC dell’organizzazione almeno sei mesi prima della scadenza e prevede specifici obblighi documentali e di conservazione a carico del sindacato o, nei casi di pagamento diretto, del datore di lavoro.
Convenzione INPS-FEDERAZIONE A.I.P. per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni temporanee
Convenzione INPS-FEDERAZIONE A.I.P. per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni temporanee
La circolare illustra la convenzione stipulata tra INPS e FEDERAZIONE A.I.P. per la riscossione, mediante trattenuta sulle prestazioni temporanee, dei contributi sindacali dovuti dagli associati. Il documento disciplina in modo organico i soggetti interessati, le modalità di rilascio e revoca della delega, la misura della quota, gli adempimenti di conservazione documentale, la trasmissione dei dati, i rapporti finanziari e le regole di salvaguardia, recesso e risoluzione.
Durata della convenzione e rinnovo
La convenzione è stata sottoscritta il 21 dicembre 2018 sulla base dello schema convenzionale approvato con Determinazione presidenziale n. 48 del 3 maggio 2018. La sua validità è fissata fino al 31 dicembre 2021. È previsto il rinnovo solo su specifica richiesta dell’Organizzazione sindacale, da trasmettere all’INPS via PEC almeno sei mesi prima della scadenza.
In mancanza della richiesta di rinnovo, alla scadenza la convenzione cessa di essere valida ed efficace e l’Istituto interrompe il servizio di riscossione senza necessità di ulteriori comunicazioni. Resta ferma, per entrambe le parti, la facoltà di recesso dal negozio giuridico mediante comunicazione scritta da inviare all’altra parte tramite PEC.
Soggetti che possono aderire
Possono rilasciare la delega personale volontaria per il versamento dei contributi associativi i beneficiari dei seguenti trattamenti:
- prestazioni di mobilità in corso di pagamento;
- NASpI;
- DIS-COLL;
- disoccupazione speciale;
- trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale;
- sussidi per lavori socialmente utili.
La convenzione si applica quindi ai titolari di prestazioni temporanee individuati dall’articolo 1 della stessa.
Rilascio della delega e requisiti formali
L’autorizzazione alla trattenuta avviene tramite trasmissione telematica all’INPS della delega predisposta dall’Istituto. La delega deve essere compilata utilizzando l’apposito modulo INPS, nel quale sono indicati espressamente la misura del contributo e le autorizzazioni necessarie per il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. n. 196/03.
La delega deve inoltre:
- essere sottoscritta dal titolare della prestazione;
- riportare gli estremi di un documento di riconoscimento valido;
- indicare la sigla dell’Organizzazione sindacale a favore della quale è effettuata la trattenuta.
La delega è contenuta nel modello INPS relativo alla richiesta di prestazione e deve essere corredata da copia di un documento d’identità in corso di validità del delegante.
Presentazione della delega e conservazione della documentazione
Per le prestazioni temporanee erogate per periodi superiori all’anno, l’Organizzazione sindacale può presentare la delega anche in un momento successivo rispetto alla richiesta della prestazione, secondo le modalità indicate dall’Istituto, allegando la copia del documento d’identità del delegante in corso di validità.
Ai fini di eventuali verifiche da parte dell’INPS, l’Organizzazione sindacale deve conservare:
- l’originale della delega sottoscritta dal titolare della prestazione temporanea;
- la copia del documento d’identità.
La conservazione deve avvenire in conformità alla normativa sulla conservazione sostitutiva e fino ai termini ordinari di prescrizione, garantendo identificazione certa del soggetto che ha formato il documento, integrità, immodificabilità, leggibilità, certezza della data e rispetto delle norme di sicurezza.
Nel caso di pagamento diretto da parte dell’INPS dei trattamenti di integrazione salariale, gli adempimenti relativi alla comunicazione dei dati delle deleghe rilasciate dai lavoratori e alla conservazione della documentazione spettano al datore di lavoro.
Revoca della delega e nuova delega
La circolare precisa che il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra l’associato e l’Organizzazione sindacale; pertanto, ogni comunicazione relativa a tale rapporto deve essere indirizzata all’Organizzazione stessa.
Tuttavia, l’associato può comunicare direttamente all’INPS la volontà di revocare la delega per la riscossione della quota associativa, indicando:
- l’Organizzazione sindacale revocata;
- gli estremi di un documento di riconoscimento in corso di validità.
L’Istituto provvede nel più breve tempo possibile all’elaborazione della richiesta e alla comunicazione all’Organizzazione sindacale competente.
Se perviene una nuova delega su una prestazione per la quale è già attiva una delega verso un’altra Organizzazione sindacale, la nuova delega produce effetti solo se è stata preventivamente revocata quella esistente, con indicazione dell’Organizzazione revocata e del documento di riconoscimento del revocante.
L’Organizzazione sindacale che acquisisce contestualmente revoca e nuova delega deve conservare entrambi gli originali, insieme alla copia del documento d’identità, secondo le stesse modalità previste per la conservazione della delega.
Nei casi di pagamento diretto dei trattamenti di integrazione salariale, la revoca e/o la nuova delega devono essere consegnate al datore di lavoro, che provvede a comunicare i dati all’INPS e a conservarne gli originali.
Misura del contributo sindacale
La quota associativa è determinata in percentuale sull’importo lordo della prestazione e deve essere indicata nel testo della delega. Le percentuali previste sono le seguenti:
- 3% per NASpI;
- 3% per DIS-COLL;
- 3% per CIG;
- 1% per gli altri trattamenti, cioè trattamenti speciali di disoccupazione, indennità di mobilità e sussidi per lavori socialmente utili.
Fornitura dei dati e strumenti informatici
L’INPS mette a disposizione dell’Organizzazione sindacale, attraverso l’applicazione "Deleghe sindacali su disoccupazione e cig" accessibile dai servizi online del sito istituzionale, gli elenchi dei nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con i relativi dati anagrafici e l’importo trattenuto. Tramite la medesima applicazione sono resi disponibili anche gli elenchi dei pagamenti telematici effettuati a favore delle Organizzazioni sindacali.
Sempre tramite la stessa applicazione, l’Istituto invia le fatture relative al costo dei servizi e ogni altra comunicazione inerente alla convenzione. La consultazione e il prelievo dei dati devono avvenire nel rispetto delle norme di sicurezza stabilite dall’INPS e dal Garante per la protezione dei dati personali.
Rapporti finanziari, spese e rimesse
Le modalità di versamento delle quote associative e le spese sostenute dall’INPS per il servizio sono regolate dagli articoli 6 e 8 della convenzione e i relativi adempimenti sono gestiti a livello centrale tra la Direzione generale e l’Organizzazione sindacale.
L’INPS versa all’Organizzazione l’importo delle trattenute operate sui pagamenti effettuati, dedotte:
- le spese previste dall’articolo 8 della convenzione;
- le eventuali trattenute già versate e non dovute.
Il versamento avviene con quattro mandati di pagamento nei mesi di aprile, luglio, ottobre e dicembre.
I costi del servizio di riscossione dei contributi sindacali sono stati fissati con Determinazione presidenziale n. 46 del 2 maggio 2018. Per la convenzione in oggetto, a decorrere dal 1° gennaio 2018, è previsto il seguente costo:
- gestione delega: 0,45 euro.
Ogni ulteriore onere inerente alla convenzione è a carico dell’Organizzazione sindacale, oltre alle spese dovute.
Clausola di salvaguardia e responsabilità
La convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra l’associato e l’Organizzazione sindacale e alle vicende connesse.
L’Organizzazione sindacale esonera l’Istituto da ogni responsabilità derivante da tali rapporti. In particolare, nelle controversie relative all’effettivo e valido rilascio della delega, l’Organizzazione stipulante che risulti soccombente in giudizio si obbliga a rimborsare all’interessato la ritenuta operata.
L’INPS è inoltre sollevato da ogni responsabilità verso terzi derivante dall’applicazione della convenzione, compresi i casi di pignoramento presso terzi eseguito sulle somme oggetto della convenzione da creditori dell’Organizzazione sindacale stipulante o di strutture ad essa associate, anche se i pignoramenti sono in corso o già eseguiti alla data di stipula della convenzione.
È inoltre previsto che l’Organizzazione sindacale stipulante rimborsi, su semplice presentazione di nota specifica, le spese sostenute dall’Istituto qualora quest’ultimo risulti convenuto o chiamato in giudizio per controversie inerenti o comunque connesse ai rapporti tra gli associati e l’Organizzazione alla quale risultano iscritti. Tali spese sono quantificate secondo la normativa vigente sui compensi professionali.
Recesso e risoluzione della convenzione
La convenzione attribuisce all’INPS la facoltà di recedere unilateralmente in presenza di specifiche situazioni, tra cui:
- contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’Organizzazione sindacale;
- contestazioni sul legittimo esercizio dei corrispondenti poteri statutari;
- perdita, da parte dell’Organizzazione sottoscrivente, dei requisiti prescritti dalla legge per la stipula;
- sopravvenienza di disposizioni normative o regolamentari che non consentano la revisione o integrazione della convenzione ai sensi dell’articolo 13.
Prima di esercitare il recesso, l’Istituto deve comunicare all’Organizzazione, motivando, la propria intenzione di recedere. L’Organizzazione ha 30 giorni dal ricevimento per inviare osservazioni, eventualmente documentate. Nei 30 giorni successivi alla ricezione delle osservazioni, l’INPS comunica il recesso, con motivazione del mancato accoglimento, oppure la decisione di non procedere al recesso.
La convenzione si risolve di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 c.c., nei seguenti casi:
- sopravvenienza di disposizioni normative o regolamentari che rendano impossibile la prosecuzione della convenzione;
- presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’INPS.
La risoluzione opera nel momento in cui l’Istituto, verificatasi una delle condizioni previste, comunica all’Organizzazione la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa. Tutte le comunicazioni devono avvenire tramite PEC.
Codice INPS e istruzioni contabili
Alla convenzione è assegnato il codice INPS 10 21.
Ai fini della rilevazione contabile dei contributi associativi e dei successivi versamenti a favore della FEDERAZIONE A.I.P. sono istituiti i seguenti conti:
- GPA25697: imputazione dei contributi associativi trattenuti sulle prestazioni economiche temporanee;
- GPA35697: accreditamento all’Organizzazione sindacale dei contributi associativi;
- GPA11697: rilevazione del debito verso l’Organizzazione sindacale.
Gli importi relativi al rimborso delle spese per il servizio di esazione devono essere imputati al conto esistente GPA24042. Le rimesse all’Organizzazione sindacale sono effettuate con le consuete procedure che consentono il pagamento accentrato e la contestuale rilevazione contabile. Nell’allegato n. 2 sono descritte le variazioni al piano dei conti.
Punti principali
Premessa e durata della convenzione
Il 21 dicembre 2018 è stata sottoscritta la convenzione tra INPS e FEDERAZIONE A.I.P. per la riscossione dei contributi sindacali dagli associati titolari di prestazioni temporanee. La convenzione vale fino al 31 dicembre 2021, è rinnovabile su richiesta PEC dell’organizzazione da inviare almeno sei mesi prima della scadenza e ciascuna parte può recedere con comunicazione scritta via PEC.
Soggetti che possono rilasciare la delega
Possono rilasciare delega personale volontaria i beneficiari di prestazioni di mobilità in pagamento, NASpI, DIS-COLL, disoccupazione speciale, trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale e sussidi per lavori socialmente utili.
Modalità di rilascio e presentazione della delega
La delega deve essere trasmessa telematicamente all’INPS tramite l’apposito modulo predisposto dall’Istituto, con indicazione del contributo e delle autorizzazioni privacy. Deve essere sottoscritta dal titolare della prestazione e accompagnata dagli estremi di un documento valido; per la presentazione va indicata la sigla dell’organizzazione sindacale e allegata copia del documento d’identità in corso di validità. Per prestazioni temporanee superiori all’anno, la delega può essere presentata anche successivamente alla domanda di prestazione, secondo le modalità INPS.
Conservazione della documentazione
L’organizzazione sindacale deve conservare l’originale della delega e la copia del documento d’identità, nel rispetto della normativa sulla conservazione sostitutiva e fino ai termini ordinari di prescrizione. La conservazione deve garantire identificazione certa del soggetto che ha formato il documento, integrità, immodificabilità, leggibilità, certezza della data e sicurezza. Nei casi di pagamento diretto di integrazione salariale, tali adempimenti e la comunicazione dei dati spettano al datore di lavoro.
Revoca della delega
L’associato può revocare la delega comunicandolo direttamente all’INPS, indicando l’organizzazione sindacale revocata e gli estremi di un documento valido. La nuova delega su una prestazione già gravata da altra delega produce effetti solo se preceduta dalla revoca della precedente. L’organizzazione che riceve revoca e nuova delega deve conservare gli originali; nei pagamenti diretti per integrazione salariale la revoca e/o la nuova delega vanno consegnate al datore di lavoro.
Misura del contributo sindacale
La quota è calcolata sull’importo lordo della prestazione nella misura del 3% per NASpI, 3% per DIS-COLL, 3% per CIG e 1% per i restanti trattamenti (disoccupazione speciale, mobilità e sussidi per lavori socialmente utili).
Fornitura dati e comunicazioni
Nell’applicazione "Deleghe sindacali su disoccupazione e cig" l’INPS rende disponibili all’organizzazione sindacale gli elenchi dei soggetti per cui è stata effettuata la trattenuta, con dati anagrafici e importi, oltre all’elenco dei pagamenti telematici eseguiti. Tramite la stessa applicazione vengono inviate fatture e altre comunicazioni relative alla convenzione, nel rispetto delle norme di sicurezza dell’Istituto e del Garante privacy.
Rapporti finanziari, spese e rimesse
Il versamento delle quote associative e le spese del servizio sono disciplinati dagli articoli 6 e 8 della convenzione. L’INPS versa all’organizzazione l’importo delle trattenute, dedotte le spese e gli eventuali importi già versati e non dovuti, con quattro mandati di pagamento nei mesi di aprile, luglio, ottobre e dicembre. Il costo del servizio, fissato con Determinazione presidenziale n. 46 del 2 maggio 2018, prevede per la gestione delega un importo di 0,45 euro a decorrere dal 1° gennaio 2018; ogni altro onere è a carico dell’organizzazione sindacale.
Clausola di salvaguardia e responsabilità
Dall’applicazione della convenzione non devono derivare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra associato e sindacato. L’organizzazione esonera l’Istituto da responsabilità, compresi i casi di controversie sulla validità della delega, nei quali l’organizzazione soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. L’INPS è inoltre sollevato da responsabilità verso terzi, anche in caso di pignoramenti presso terzi sulle somme oggetto della convenzione; l’organizzazione deve anche rimborsare le spese legali sostenute dall’Istituto nei giudizi connessi ai rapporti associativi.
Recesso e risoluzione
L’INPS può recedere unilateralmente in caso di contestazioni sull’uso di denominazione, acronimo o logo dell’organizzazione, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, in caso di perdita dei requisiti di legge o se sopravvengono norme che impediscano la revisione o integrazione della convenzione. Prima del recesso, l’Istituto comunica i motivi; l’organizzazione può presentare osservazioni entro 30 giorni, e l’INPS decide nei 30 giorni successivi. La convenzione si risolve di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., se nuove norme rendono impossibile la prosecuzione o se emergono pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto. Tutte le comunicazioni avvengono via PEC.
Codice INPS e istruzioni contabili
Il codice INPS assegnato è 10 21. Per la contabilizzazione sono istituiti i conti GPA25697, GPA35697 e GPA11697 per rispettivamente trattenute, accrediti e debito verso l’organizzazione; le spese del servizio sono imputate al conto GPA24042. Le rimesse seguono le procedure ordinarie di pagamento accentrato con contestuali rilevazioni contabili.
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