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Circolare

Circolare numero 41 del 08-03-2019

Si forniscono le istruzioni operative relative all'applicazione della convenzione stipulata tra l'INPS e la CONFEDERAZIONE INTESA PER L'AUTONOMIA SINDACALE (CONFINTESA), per la riscossione dei contributi sindacali su prestazioni temporanee. INDICE 1. Premessa 2. Soggetti che possono rilasciare la delega 3. Modalità di rilascio della delega 4. Presentazione della delega alla riscossione della quota associativa 5. Revoca della delega: decorrenza e validità 6. Misura del contributo sindacale 7. Fornitura dati 8. Rapporti finanziari, spese e rimesse 9. Clausola di salvaguardia 10. Recesso e risoluzione della convenzione 11. Codice INPS 12. Istruzioni contabili

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la convenzione stipulata tra INPS e CONFINTESA per la trattenuta e riscossione dei contributi sindacali sui trattamenti temporanei. Definisce i soggetti che possono delegare, le modalità di rilascio, presentazione, revoca e conservazione delle deleghe, la misura del contributo, la fornitura dei dati, i rapporti finanziari e i costi del servizio. Riporta inoltre le clausole di salvaguardia, le ipotesi di recesso/risoluzione, il codice INPS e le istruzioni contabili per la gestione amministrativa della convenzione.

Convenzione INPS-CONFINTESA per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni temporanee

Convenzione INPS-CONFINTESA per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni temporanee

La circolare disciplina la convenzione stipulata il 23 novembre 2018 tra INPS e CONFEDERAZIONE INTESA PER L'AUTONOMIA SINDACALE (CONFINTESA) per la riscossione dei contributi sindacali trattenuti sulle prestazioni temporanee. Il documento definisce i soggetti interessati, le regole di rilascio e revoca delle deleghe, la misura del contributo, le modalità di scambio dati e le istruzioni finanziarie e contabili connesse al servizio.

Durata della convenzione e modalità di rinnovo o recesso

La convenzione è valida fino al 31 dicembre 2021 ed è rinnovabile solo su richiesta della organizzazione sindacale, da inviare all'Istituto via PEC almeno sei mesi prima della scadenza. In mancanza di tale richiesta, la convenzione cessa automaticamente di efficacia e l'INPS interrompe il servizio di riscossione senza ulteriori comunicazioni. Resta ferma la facoltà di entrambe le parti di recedere con comunicazione scritta trasmessa via PEC.

Soggetti legittimati a rilasciare la delega

Possono aderire al versamento dei contributi associativi, tramite delega personale volontaria, i beneficiari di:

  • trattamenti di mobilità in corso di pagamento;
  • NASpI;
  • DIS-COLL;
  • disoccupazione speciale;
  • trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale;
  • sussidi per lavori socialmente utili.

Rilascio e presentazione della delega

L'autorizzazione alle trattenute avviene mediante trasmissione telematica della delega all'INPS. La delega deve essere compilata sul modulo predisposto dall'Istituto, nel quale devono risultare la misura del contributo e le autorizzazioni per il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. n. 196/03. Il documento deve essere sottoscritto dal titolare della prestazione e riportare gli estremi di un documento di riconoscimento valido.

La delega alla riscossione è inserita nel modello INPS di richiesta della prestazione e deve indicare la sigla dell'organizzazione sindacale destinataria della trattenuta. Deve inoltre essere accompagnata da copia di un documento d'identità in corso di validità. Per le prestazioni temporanee erogate per periodi superiori all'anno, l'organizzazione sindacale può presentare la delega anche successivamente alla richiesta della prestazione, secondo le specifiche modalità stabilite dall'Istituto.

Conservazione della documentazione e adempimenti nei pagamenti diretti

L'organizzazione sindacale deve conservare, secondo la normativa vigente sulla conservazione sostitutiva e fino ai termini ordinari di prescrizione, l'originale della delega firmata e la copia del documento d'identità. La conservazione deve garantire identificazione certa del soggetto che ha formato il documento, integrità, immodificabilità, leggibilità, certezza della data e rispetto delle regole di sicurezza.

Nei casi di pagamento diretto da parte dell'INPS dei trattamenti di integrazione salariale, la comunicazione dei dati relativi alle deleghe e la conservazione della documentazione spettano al datore di lavoro.

Revoca della delega e nuova delega

La circolare ribadisce che il rapporto associativo è esclusivamente tra associato e organizzazione sindacale; pertanto, ogni comunicazione relativa a tale rapporto deve essere indirizzata all'organizzazione. L'associato può tuttavia revocare la delega direttamente all'INPS, indicando l'organizzazione revocata e gli estremi di un documento di riconoscimento in corso di validità. L'Istituto elabora la richiesta e informa l'organizzazione competente nel più breve tempo possibile.

Se perviene una nuova delega relativa a una prestazione sulla quale è già attiva una delega a favore di altra organizzazione sindacale, la nuova delega produce effetti solo se preceduta dalla revoca di quella precedente. In tal caso, l'organizzazione che acquisisce revoca e nuova delega deve conservare gli originali di entrambi gli atti, unitamente alla copia del documento di identità. Nei casi di integrazione salariale con pagamento diretto INPS, revoca e nuova delega devono essere consegnate al datore di lavoro, che provvede alla comunicazione dei dati all'Istituto e alla conservazione degli originali.

Misura del contributo sindacale e costi del servizio

Il contributo sindacale è pari al 1% dell'importo lordo della prestazione per:

  • NASpI;
  • DIS-COLL;
  • CIG;
  • trattamenti speciali di disoccupazione, indennità di mobilità e sussidi per lavori socialmente utili.

I costi del servizio di riscossione sono stati fissati con Determinazione presidenziale n. 46 del 2 maggio 2018 e, per questa convenzione, dal 1° gennaio 2018, ammontano a € 0,45 per la gestione della delega. Tali costi, insieme a ogni altro onere inerente alla convenzione, sono posti a carico dell'organizzazione sindacale.

Fornitura dei dati e comunicazioni tramite applicazione dedicata

L'INPS mette a disposizione, attraverso l'applicazione "Deleghe sindacali su disoccupazione e cig" accessibile dai servizi online del sito istituzionale, gli elenchi dei nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con i relativi dati anagrafici e importi, nonché l'elenco dei pagamenti telematici effettuati a favore delle organizzazioni sindacali.

La medesima applicazione consente l'invio delle fatture relative al costo dei servizi e di tutte le altre comunicazioni inerenti la convenzione. Consultazione e prelievo dei dati devono avvenire nel rispetto delle norme di sicurezza fissate dall'Istituto e dal Garante per la protezione dei dati personali.

Rapporti finanziari e rimesse

Le modalità di versamento delle quote associative e le spese sostenute dall'Istituto per il servizio sono regolate dagli articoli 6 e 8 della convenzione, con adempimenti gestiti a livello centrale tra Direzione generale e organizzazione sindacale. L'INPS versa all'organizzazione sindacale l'importo delle trattenute operate sui pagamenti, dedotte le spese e le eventuali somme già versate e non dovute, con quattro mandati di pagamento nei mesi di aprile, luglio, ottobre e dicembre.

Clausola di salvaguardia e limitazione delle responsabilità

La convenzione non deve generare oneri aggiuntivi a carico dell'INPS. L'Istituto resta estraneo al rapporto associativo tra iscritto e sindacato e alle vicende connesse, mentre l'organizzazione sindacale lo esonera da ogni responsabilità. In particolare, in caso di controversie sull'effettivo e valido rilascio della delega, l'organizzazione soccombente deve rimborsare all'interessato la ritenuta operata.

L'INPS è inoltre sollevato da responsabilità verso terzi, anche per pignoramenti presso terzi sulle somme oggetto della convenzione, promossi dai creditori dell'organizzazione sindacale o di strutture ad essa associate, compresi quelli in corso o già eseguiti alla data di stipula. Se l'Istituto venga convenuto o chiamato in giudizio per questioni attinenti ai rapporti tra associati e organizzazione sindacale, quest'ultima deve rimborsare le spese sostenute dall'INPS, quantificate secondo la normativa vigente sui compensi professionali.

Recesso unilaterale e risoluzione di diritto

La convenzione attribuisce all'INPS il potere di recedere unilateralmente nei casi di contestazioni sull'uso della denominazione, dell'acronimo o del logo dell'organizzazione, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, in caso di perdita dei requisiti di legge per la stipula oppure se nuove disposizioni normative o regolamentari impediscono la revisione o integrazione della convenzione. Prima di esercitare il recesso, l'Istituto deve motivare la decisione e comunicarla all'organizzazione sindacale, che ha 30 giorni per presentare osservazioni documentate; nei 30 giorni successivi l'INPS comunica l'eventuale recesso oppure la decisione di non procedere.

La convenzione si risolve di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., se sopravvengono disposizioni che rendano impossibile la prosecuzione o se emergono pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell'INPS. La risoluzione opera nel momento in cui l'Istituto comunica di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa. Tutte le comunicazioni devono avvenire via PEC.

Codice INPS e istruzioni contabili

Alla convenzione è assegnato il codice INPS 10 20. Ai fini contabili sono istituiti i conti:

  • GPA25691, per l'imputazione dei contributi associativi trattenuti sulle prestazioni economiche temporanee;
  • GPA35691, per l'accreditamento all'organizzazione sindacale dei contributi associativi;
  • GPA11691, per la rilevazione del debito verso l'organizzazione sindacale.

Gli importi relativi al rimborso delle spese per il servizio di esazione devono essere imputati al conto GPA24042. Le rimesse all'organizzazione sindacale sono effettuate con le consuete procedure di pagamento accentrato, che consentono contestualmente le rilevazioni contabili.

Punti principali

Ambito della convenzione e durata

La convenzione, sottoscritta il 23 novembre 2018 tra INPS e CONFINTESA, disciplina la riscossione dei contributi sindacali dovuti dagli associati titolari di prestazioni temporanee. Ha validità fino al 31 dicembre 2021, è rinnovabile su richiesta dell'organizzazione sindacale da trasmettere via PEC almeno sei mesi prima della scadenza e può essere oggetto di recesso da ciascuna parte con comunicazione scritta via PEC.

Soggetti che possono rilasciare la delega

Possono rilasciare delega volontaria per il versamento dei contributi associativi i beneficiari di mobilità in corso di pagamento, NASpI, DIS-COLL, disoccupazione speciale, trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale e sussidi per lavori socialmente utili.

Modalità di rilascio e presentazione della delega

La delega deve essere trasmessa telematicamente all'INPS, utilizzando il modulo predisposto dall'Istituto, con indicazione del contributo e delle autorizzazioni al trattamento dei dati personali. Deve essere sottoscritta dal titolare della prestazione e riportare gli estremi di un documento di riconoscimento valido. La quota associativa deve risultare nel modello INPS relativo alla richiesta di prestazione e, per prestazioni superiori a un anno, la delega può essere presentata anche successivamente secondo le modalità indicate dall'Istituto, allegando copia del documento d'identità in corso di validità.

Conservazione della documentazione

L'organizzazione sindacale deve conservare l'originale della delega e la copia del documento d'identità fino ai termini ordinari di prescrizione, nel rispetto della normativa sulla conservazione sostitutiva. Nei casi di integrazione salariale pagata direttamente dall'INPS, gli adempimenti di comunicazione e conservazione delle deleghe e delle revoche spettano al datore di lavoro.

Revoca della delega

L'associato può revocare la delega comunicandolo direttamente all'INPS, con indicazione dell'organizzazione revocata e degli estremi del documento di riconoscimento. Se una nuova delega arriva in presenza di una delega già attiva verso altra organizzazione, essa produce effetti solo se preceduta dalla revoca della precedente. In caso di revoca contestuale a nuova delega, l'organizzazione sindacale deve conservare entrambi gli originali e la copia del documento. Per i pagamenti diretti di integrazione salariale, revoca e nuova delega vanno consegnate al datore di lavoro.

Misura del contributo e costi del servizio

Il contributo sindacale è pari al 1% dell'importo lordo della prestazione per NASpI, DIS-COLL, CIG e per gli altri trattamenti indicati (disoccupazione speciale, mobilità e sussidi per lavori socialmente utili). I costi del servizio di riscossione sono fissati, dal 1° gennaio 2018, in € 0,45 per gestione delega e sono a carico dell'organizzazione sindacale, insieme a ogni altro onere inerente alla convenzione.

Fornitura dati e comunicazioni

Attraverso l'applicazione "Deleghe sindacali su disoccupazione e cig" l'INPS rende disponibili all'organizzazione sindacale gli elenchi dei soggetti per i quali è stata effettuata la trattenuta, con dati anagrafici e importi, oltre all'elenco dei pagamenti telematici effettuati. Tramite la stessa applicazione l'Istituto invia anche le fatture per i costi del servizio e le altre comunicazioni inerenti la convenzione, nel rispetto delle regole di sicurezza dell'INPS e del Garante privacy.

Rapporti finanziari e rimesse

Le trattenute vengono versate all'organizzazione sindacale dall'INPS con quattro mandati di pagamento nei mesi di aprile, luglio, ottobre e dicembre, al netto delle spese di cui all'articolo 8 della convenzione e di eventuali trattenute già versate e non dovute. Gli adempimenti finanziari sono regolati a livello centrale tra Direzione generale e organizzazione sindacale.

Clausola di salvaguardia e responsabilità

L'applicazione della convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l'INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra iscritto e sindacato. L'organizzazione sindacale esonera l'Istituto da ogni responsabilità e, in caso di controversie sull'effettivo e valido rilascio della delega, se soccombente deve rimborsare all'interessato la ritenuta operata. L'organizzazione deve inoltre rimborsare le spese sostenute dall'INPS se l'Istituto venga coinvolto in giudizio per questioni connesse ai rapporti associativi, secondo la normativa sui compensi professionali. L'INPS è altresì sollevato da responsabilità verso terzi, anche per pignoramenti presso terzi sulle somme oggetto della convenzione.

Recesso e risoluzione

L'INPS può recedere unilateralmente in caso di contestazioni sull'uso di denominazione, acronimo o logo del sindacato, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, per perdita dei requisiti di legge o se sopravvengono norme che impediscano la revisione o integrazione della convenzione. Prima del recesso deve inviare comunicazione motivata; l'organizzazione ha 30 giorni per presentare osservazioni e l'Istituto deve rispondere nei 30 giorni successivi. La convenzione si risolve di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., se nuove norme impediscono la prosecuzione o se emergono pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell'INPS. Tutte le comunicazioni avvengono via PEC.

Codice INPS e istruzioni contabili

Alla convenzione è assegnato il codice INPS 10 20. Per la rilevazione contabile sono istituiti i conti GPA25691, GPA35691 e GPA11691; il rimborso delle spese per il servizio di esazione va imputato al conto GPA24042. Le rimesse seguono le consuete procedure di pagamento accentrato, con contestuale rilevazione contabile.

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