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Circolare

Circolare numero 40 del 08-03-2019

Si forniscono le istruzioni operative relative all'applicazione della convenzione stipulata tra l'INPS e il SINDACATO NAZIONALE INQUILINI (FEDER.CASA), per la riscossione dei contributi sindacali su prestazioni temporanee. INDICE 1. Premessa 2. Soggetti che possono rilasciare la delega 3. Modalità di rilascio della delega 4. Presentazione della delega alla riscossione della quota associativa 5. Revoca della delega: decorrenza e validità 6. Misura del contributo sindacale 7. Fornitura dati 8. Rapporti finanziari, spese e rimesse 9. Clausola di salvaguardia 10. Recesso e risoluzione della convenzione 11. Codice INPS 12. Istruzioni contabili

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la convenzione sottoscritta il 22 gennaio 2019 tra INPS e SINDACATO NAZIONALE INQUILINI (FEDER.CASA) per la trattenuta e la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni temporanee. Sono indicati i soggetti che possono aderire, le modalità di rilascio, presentazione, revoca e conservazione delle deleghe, la misura dei contributi, i flussi informativi, i rapporti finanziari, le clausole di salvaguardia, recesso e risoluzione, oltre alle istruzioni contabili e al codice INPS assegnato.

Convenzione INPS-FEDER.CASA per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni temporanee

Convenzione INPS-FEDER.CASA per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni temporanee

La circolare illustra la convenzione stipulata il 22 gennaio 2019 tra INPS e SINDACATO NAZIONALE INQUILINI (FEDER.CASA) per la riscossione dei contributi sindacali mediante trattenuta sulle prestazioni temporanee. Il documento disciplina soggetti legittimati, modalità di delega e revoca, conservazione documentale, misura dei contributi, flussi informativi, aspetti finanziari, profili di responsabilità, facoltà di recesso e istruzioni contabili.

Ambito di applicazione e durata della convenzione

La convenzione è stata sottoscritta sulla base dello schema approvato con Determinazione presidenziale n. 48 del 3 maggio 2018. Ha validità fino al 31 dicembre 2021 ed è rinnovabile su richiesta dell’Organizzazione sindacale da inviare all’INPS via PEC almeno sei mesi prima della scadenza.

In assenza di tale richiesta, alla data di scadenza la convenzione cessa di essere valida ed efficace e l’Istituto interrompe il servizio di riscossione senza ulteriori comunicazioni. Resta comunque ferma la facoltà di ciascuna parte di recedere con apposita comunicazione scritta trasmessa via PEC.

Soggetti che possono rilasciare la delega

Possono aderire alla trattenuta, mediante delega personale volontaria, i beneficiari dei seguenti trattamenti:

  • prestazioni di mobilità in corso di pagamento;
  • NASpI;
  • DIS-COLL;
  • disoccupazione speciale;
  • trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale;
  • sussidi per lavori socialmente utili.

Modalità di rilascio e presentazione della delega

L’autorizzazione alla trattenuta avviene tramite trasmissione telematica all’INPS di apposita delega. La delega deve essere redatta sul modulo predisposto dall’Istituto, nel quale devono risultare:

  • la misura del contributo sindacale;
  • le autorizzazioni necessarie al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs n. 196/03.

La delega deve essere sottoscritta dal titolare della prestazione e contenere gli estremi di un documento di riconoscimento valido.

L’articolo 4 della convenzione prevede che la delega, con indicazione della sigla dell’Organizzazione sindacale destinataria della trattenuta, sia contenuta nel modello INPS di richiesta della prestazione e sia corredata da copia di un documento di identità in corso di validità.

Per prestazioni temporanee erogate per periodi superiori all’anno, l’Organizzazione sindacale può presentare la delega anche successivamente alla richiesta della prestazione, secondo le specifiche modalità indicate dall’Istituto, allegando comunque copia del documento di identità valido del delegante.

Conservazione della documentazione

L’Organizzazione sindacale deve conservare l’originale della delega sottoscritta dal titolare della prestazione e la copia del documento di identità, nel rispetto della normativa vigente in materia di conservazione sostitutiva e fino ai termini ordinari di prescrizione.

La conservazione deve assicurare:

  • identificazione certa del soggetto che ha creato il documento;
  • integrità e immodificabilità;
  • leggibilità;
  • certezza della data;
  • rispetto delle norme di sicurezza.

Nei casi di pagamento diretto da parte dell’INPS dei trattamenti di integrazione salariale, il datore di lavoro deve comunicare i dati relativi alle deleghe rilasciate dai lavoratori e conservare la relativa documentazione.

Revoca della delega e nuova delega

Il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra l’associato e l’Organizzazione sindacale; pertanto, ogni comunicazione attinente a tale rapporto deve essere indirizzata all’Organizzazione stessa.

L’associato può tuttavia comunicare direttamente all’INPS la revoca della delega, indicando:

  • l’Organizzazione sindacale revocata;
  • gli estremi di un proprio documento di riconoscimento valido.

L’Istituto elabora la richiesta nel più breve tempo possibile e ne dà comunicazione all’Organizzazione sindacale competente.

Se perviene una nuova delega su una prestazione sulla quale è già attiva una delega per un’altra Organizzazione sindacale, la nuova delega produce effetti solo se preceduta dalla revoca di quella esistente, con indicazione dell’Organizzazione revocata e degli estremi del documento del revocante.

L’Organizzazione sindacale che acquisisce contestualmente revoca e nuova delega deve conservare entrambi gli originali e la copia del documento di identità secondo le regole già previste per la conservazione. Nei casi di pagamento diretto degli ammortizzatori sociali, revoca e nuova delega devono essere consegnate al datore di lavoro, che provvede alla comunicazione all’INPS e alla conservazione degli originali.

Misura del contributo sindacale

Il contributo sindacale, da indicare nel testo della delega, è calcolato sull’importo lordo della prestazione nelle seguenti percentuali:

  • 3% per NASpI;
  • 1% per DIS-COLL;
  • 1% per CIG;
  • 1% per i restanti trattamenti, cioè trattamenti speciali di disoccupazione, indennità di mobilità e sussidi per lavori socialmente utili.

Dati resi disponibili dall’INPS

Nell’applicazione telematica "Deleghe sindacali su disoccupazione e cig", accessibile dai servizi online del sito istituzionale, l’INPS mette a disposizione dell’Organizzazione sindacale:

  • l’elenco dei nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con relativi dati anagrafici e importo;
  • l’elenco dei pagamenti telematici effettuati a favore delle Organizzazioni sindacali.

Tramite la stessa applicazione l’Istituto invia anche le fatture relative al costo dei servizi e tutte le eventuali comunicazioni inerenti la convenzione. La consultazione e il prelievo dei dati devono avvenire nel rispetto delle norme di sicurezza stabilite dall’Istituto e dal Garante per la protezione dei dati personali.

Rapporti finanziari, spese e rimesse

Le modalità di versamento delle quote associative e le spese sostenute dall’Istituto per il servizio sono regolate dagli articoli 6 e 8 della convenzione; gli adempimenti sono previsti a livello centrale tra Direzione generale e Organizzazione sindacale.

L’INPS versa all’Organizzazione sindacale l’importo delle trattenute operate sui pagamenti effettuati, al netto:

  • delle spese di cui all’articolo 8 della convenzione;
  • delle eventuali trattenute già versate e non dovute.

Il versamento avviene con quattro mandati di pagamento nei mesi di aprile, luglio, ottobre e dicembre.

I costi del servizio di riscossione dei contributi sindacali, fissati con Determinazione presidenziale n. 46 del 2 maggio 2018, sono applicabili, per la convenzione in esame, a decorrere dal 1° gennaio 2018. Per la sola attività di gestione della delega è previsto il costo di € 0,45.

Resta a carico dell’Organizzazione sindacale, oltre alle spese, ogni altro onere inerente alla convenzione.

Clausola di salvaguardia e responsabilità

L’applicazione della convenzione non deve determinare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra l’iscritto e l’Organizzazione sindacale e alle vicende connesse.

L’Organizzazione sindacale esonera l’Istituto da ogni responsabilità derivante dal rapporto associativo; in particolare, nelle controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’Organizzazione che risulti soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata.

L’INPS è inoltre sollevato da responsabilità verso i terzi derivanti dall’applicazione della convenzione, compresi i casi di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione da parte di creditori dell’Organizzazione o di strutture ad essa associate, anche se i pignoramenti siano in corso o già eseguiti alla data della stipula.

Se l’Istituto è convenuto o chiamato in giudizio per controversie attinenti ai rapporti tra gli associati e l’Organizzazione sindacale, quest’ultima deve rimborsare, su semplice presentazione di nota specifica, le spese sostenute dall’INPS, quantificate secondo la vigente normativa sui compensi professionali.

Recesso e risoluzione della convenzione

La convenzione attribuisce all’INPS la facoltà di recedere unilateralmente nei casi in cui sorgano contestazioni su:

  • uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’Organizzazione sindacale;
  • legittimo esercizio dei corrispondenti poteri statutari;
  • perdita dei requisiti prescritti dalla legge per accedere alla stipula;
  • sopravvenienza di disposizioni normative o regolamentari che non consentano la revisione o l’integrazione della convenzione ai sensi dell’articolo 13.

Prima di esercitare il recesso, l’Istituto comunica motivatamente all’Organizzazione la volontà di recedere. Entro 30 giorni dal ricevimento, l’Organizzazione può trasmettere osservazioni eventualmente documentate. Nei 30 giorni successivi, l’INPS comunica il recesso, motivando il mancato accoglimento delle osservazioni, oppure la decisione di non procedere al recesso.

La convenzione si risolve di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 c.c., nei seguenti casi:

  • sopravvenienza di disposizioni normative e/o regolamentari che rendano impossibile la prosecuzione della convenzione;
  • presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.

La risoluzione opera nel momento in cui l’INPS, verificatasi una delle condizioni sopra indicate, comunica all’Organizzazione la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa. Tutte le comunicazioni devono avvenire via PEC.

Codice INPS e istruzioni contabili

Alla convenzione è assegnato il codice INPS 10 22.

Ai fini della rilevazione contabile dei contributi associativi e dei versamenti all’Organizzazione sindacale sono istituiti i seguenti conti:

  • GPA25700, per l’imputazione dei contributi associativi trattenuti sulle prestazioni economiche temporanee;
  • GPA35700, per l’accreditamento all’Organizzazione sindacale dei contributi associativi;
  • GPA11700, per la rilevazione del debito verso l’Organizzazione sindacale.

Gli importi relativi al rimborso delle spese per il servizio di esazione, da trattenere sulle somme da versare all’Organizzazione sindacale, devono essere imputati al conto GPA24042.

Le rimesse all’Organizzazione avvengono con le consuete procedure di pagamento accentrato, che consentono anche le rilevazioni contabili contestuali. Nell’allegato n. 2 sono descritte le variazioni al piano dei conti.

Punti principali

Ambito della convenzione e durata

La convenzione disciplina la riscossione dei contributi sindacali dagli associati titolari di prestazioni temporanee. È valida fino al 31 dicembre 2021, con possibilità di rinnovo su richiesta dell’Organizzazione sindacale da trasmettere via PEC almeno sei mesi prima della scadenza. In mancanza di richiesta, la convenzione cessa automaticamente; ciascuna parte può comunque recedere con comunicazione scritta via PEC.

Soggetti legittimati a rilasciare la delega

Possono rilasciare delega personale volontaria i beneficiari di trattamenti di mobilità in corso di pagamento, NASpI, DIS-COLL, disoccupazione speciale, trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale, nonché sussidi per lavori socialmente utili.

Modalità di rilascio e presentazione della delega

La delega è trasmessa telematicamente all’INPS tramite l’apposito modulo predisposto dall’Istituto, che indica la misura del contributo e le autorizzazioni per il trattamento dei dati personali. Deve essere sottoscritta dal titolare della prestazione e contenere gli estremi di un documento di riconoscimento valido. Nella richiesta di prestazione deve essere indicata la sigla dell’Organizzazione sindacale destinataria della trattenuta; per prestazioni superiori all’anno la delega può essere presentata anche successivamente, secondo le modalità INPS, con allegata copia del documento d’identità valido.

Conservazione della documentazione

L’Organizzazione sindacale deve conservare l’originale della delega e la copia del documento d’identità, nel rispetto della normativa sulla conservazione sostitutiva e fino ai termini ordinari di prescrizione. La conservazione deve garantire identificazione certa del soggetto che ha formato il documento, integrità, immodificabilità, leggibilità, certezza della data e sicurezza. Nei casi di pagamento diretto INPS degli ammortizzatori, gli adempimenti di comunicazione e conservazione sono posti in capo al datore di lavoro.

Revoca della delega

L’associato può comunicare direttamente all’INPS la revoca della delega, indicando l’Organizzazione sindacale revocata e gli estremi di un documento di riconoscimento valido. La nuova delega su una prestazione già gravata da altra delega produce effetto solo se preceduta dalla revoca della precedente. La revoca e l’eventuale nuova delega devono essere conservate dall’Organizzazione sindacale secondo le stesse modalità previste per la delega; nei casi di pagamento diretto, vanno consegnate al datore di lavoro.

Misura del contributo sindacale

Il contributo è calcolato sull’importo lordo della prestazione nelle seguenti misure: 3% per NASpI, 1% per DIS-COLL, 1% per CIG e 1% per gli altri trattamenti indicati (disoccupazione speciale, mobilità e sussidi per lavori socialmente utili).

Fornitura dei dati e comunicazioni

Attraverso l’applicazione "Deleghe sindacali su disoccupazione e cig" l’INPS mette a disposizione dell’Organizzazione sindacale gli elenchi dei nominativi con trattenuta, dati anagrafici e importi, nonché l’elenco dei pagamenti telematici effettuati. Tramite la stessa applicazione vengono trasmesse anche le fatture per il costo dei servizi e le eventuali comunicazioni inerenti la convenzione, nel rispetto delle regole di sicurezza dell’Istituto e del Garante privacy.

Rapporti finanziari e costi del servizio

L’INPS versa le trattenute all’Organizzazione sindacale, dedotte le spese di cui all’articolo 8 della convenzione e le eventuali somme già versate e non dovute, con quattro mandati nei mesi di aprile, luglio, ottobre e dicembre. I costi del servizio, fissati con Determinazione presidenziale n. 46 del 2 maggio 2018 e applicabili dal 1° gennaio 2018, comprendono la gestione delega pari a € 0,45. Ogni altro onere connesso alla convenzione resta a carico dell’Organizzazione sindacale.

Clausola di salvaguardia e responsabilità

La convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra iscritto e sindacato. L’Organizzazione esonera l’Istituto da responsabilità per controversie sulla validità della delega e, se soccombente, deve rimborsare all’interessato la trattenuta. L’INPS è inoltre sollevato da responsabilità verso terzi, anche in caso di pignoramenti presso terzi sulle somme oggetto della convenzione, e l’Organizzazione deve rimborsare le spese legali sostenute dall’Istituto in eventuali giudizi connessi ai rapporti associativi.

Recesso e risoluzione

L’INPS può recedere unilateralmente in caso di contestazioni su denominazione, acronimo o logo, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, per perdita dei requisiti di legge dell’Organizzazione o per sopravvenute disposizioni che impediscano la revisione o integrazione della convenzione. Prima del recesso, l’Istituto deve comunicare le ragioni; l’Organizzazione ha 30 giorni per presentare osservazioni e l’INPS decide nei 30 giorni successivi. La convenzione si risolve di diritto, ex articolo 1456 c.c., se sopravvengono norme che ne impediscono la prosecuzione o se emergono pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto. Tutte le comunicazioni avvengono via PEC.

Codice INPS e istruzioni contabili

È assegnato il codice INPS 10 22. Per la contabilizzazione sono istituiti i conti GPA25700, GPA35700 e GPA11700; il rimborso delle spese del servizio di esazione va imputato al conto GPA24042. Le rimesse all’Organizzazione sindacale seguono le ordinarie procedure di pagamento accentrato con rilevazioni contabili contestuali.

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