Cassazione Penale, Ordinanza n. 39080/2025 del 03/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il motivo dedotto privo di specificità e comunque manifestamente infondato quanto alla prescrizione. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Roma ha confermato la condanna di primo grado nei confronti dell'imputata per il reato di cui all'art. 455 c.p. Avverso tale decisione la condannata ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo l'intervenuta prescrizione del reato contestato. La Suprema Corte ha però rilevato che il motivo era formulato in modo non specifico, in violazione dell'art. 581, lett. c), c.p.p., ed era altresì estraneo ai casi di ricorso previsti dall'art. 606 c.p.p.; inoltre lo ha ritenuto manifestamente infondato perché, alla luce della data di consumazione indicata nella sentenza (20 aprile 2018), il termine prescrizionale ordinario di otto anni e quello massimo di dieci anni non risultavano ancora maturati secondo il ragionamento della Corte.
Norme richiamate
art. 455 c.p.
norma incriminatrice per il reato per il quale l'imputata è stata condannata in primo e secondo grado; il testo non specifica la qualificazione fattuale ulteriore.
art. 581, lett. c), c.p.p.
richiamato come parametro della specificità dei motivi di ricorso; il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di specificità.
art. 606 c.p.p.
richiamato quale limite oggettivo dei motivi proponibili in cassazione; il motivo dedotto è ritenuto estraneo ai casi consentiti.
art. 33542 del 27/06/2001, Sez. U., Cavalera
citato a sostegno del principio secondo cui il ricorso che non rispetta il criterio di specificità o esula dai casi di ricorso è inammissibile.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve rispettare il requisito della specificità dei motivi: una doglianza formulata in termini generici o non correlata ai vizi deducibili ex art. 606 c.p.p. è inammissibile.
- La deduzione dell'estinzione del reato per prescrizione, se non sorretta da una critica specifica e pertinente rispetto al ragionamento della sentenza impugnata, non supera il vaglio di ammissibilità.
- Quando la data di consumazione indicata in sentenza consente di verificare immediatamente che il termine di prescrizione ordinario o massimo non è maturato, la censura sulla prescrizione è manifestamente infondata.
- La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, secondo il dispositivo della Corte.
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