Ordinanza n. 542/2026 - Milano, Sezione 2
Istanza per sollecito e/o sostituzione Commissario ad acta nominato con Ordinanza collegiale n. 3569/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia nell'integrale esecuzione del giudicato e del precedente mandato commissariale, con mancato pagamento delle spese di lite liquidate dal Tribunale di Milano
Esito
Favorevole al ricorrente (parte vittoriosa)
Prevale il privato
La controversia
Nel giudizio di ottemperanza il TAR aveva ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di eseguire il giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Milano - Sezione Lavoro, nominando un Commissario ad acta in caso di inerzia. A causa della perdurante inerzia dell'Amministrazione e del primo Commissario, il Tribunale aveva disposto una prima sostituzione, nominando il Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza. Poiché anche il secondo organo commissariale aveva adempiuto solo parzialmente, pagando le somme relative alla Carta Docente ma non le spese di lite, era stato nominato un terzo Commissario ad acta, individuato nel Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, o in un delegato, con termine di 30 giorni. Scaduto il termine senza attività utile, salvo un mero atto interno di delega e senza contatti con i difensori dei ricorrenti, questi ultimi hanno chiesto un sollecito o, in alternativa, la sostituzione del Commissario con una figura esterna alle amministrazioni già inadempienti, individuata nel Prefetto di Milano.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza di sostituzione. Ha rilevato che la perdurante e ingiustificata inerzia del terzo Commissario ad acta, inserita in una sequenza di reiterate difficoltà nell'esecuzione del giudicato, giustificava la sostituzione per assicurare l'effettività della tutela giurisdizionale. Ha quindi nominato il Prefetto di Milano quale nuovo Commissario ad acta, con facoltà di delega a un funzionario della Prefettura, assegnandogli 30 giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza per compiere tutti gli adempimenti necessari all'integrale esecuzione del giudicato, in particolare per reperire e pagare le spese di lite ancora dovute. Il Collegio ha precisato che il Commissario opera quale organo ausiliario del giudice dell'ottemperanza e deve agire esclusivamente in funzione dell'esecuzione del giudicato; eventuali impedimenti contabili o carenze di fondi non costituiscono causa legittima di impedimento. Il Commissario dovrà inoltre trasmettere una relazione dettagliata sull'attività svolta. Il compenso sarà liquidato con successivo provvedimento e posto a carico dell'Amministrazione inadempiente. Le spese della fase sono state compensate.
Norme richiamate
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La disposizione è richiamata quale base per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono richiamate, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, la perdurante e ingiustificata inerzia del Commissario ad acta nominato per l'esecuzione del giudicato costituisce presupposto sufficiente per la sua sostituzione, quando le precedenti nomine non abbiano assicurato l'effettività della tutela giurisdizionale.
- Il Commissario ad acta è organo ausiliario del giudice dell'ottemperanza e deve adottare le proprie determinazioni esclusivamente in funzione dell'integrale esecuzione del giudicato, entro il termine assegnato dal giudice.
- Nell'esecuzione del giudicato, il Commissario ad acta deve superare gli impedimenti di natura contabile o le carenze di fondi dell'amministrazione obbligata, che non costituiscono legittima causa di mancato adempimento dell'obbligo giudizialmente accertato.
- In presenza di reiterate inerzie di organi appartenenti alle amministrazioni già inadempienti, è coerente con l'effettività della tutela nominare quale Commissario ad acta un organo esterno, dotato di posizione di terzietà e di poteri adeguati sul territorio.
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