Cassazione Penale, Sentenza n. 1380/2022 del 14/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello che lo aveva confermato responsabile dei reati di tentato furto in abitazione, resistenza a pubblico ufficiale e falso. Ha proposto due motivi: (1) censura circa la mancata prova che fosse il conducente dell'auto in fuga e quindi la mancata configurabilità della "violenza" ai sensi dell'art. 337 c.p.; deduceva contraddittorietà e incertezza delle dichiarazioni del teste Auriemma e contrasto con altri testi (Berger, Piccato), nonchè illogicità della valutazione sul concorso morale qualora fosse stato solo passeggero; (2) censura per la mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p., ritenendo che la somma di euro 500 inviata a mezzo raccomandata e la lettera-quietanza dell'avvocato della persona offesa dovessero integrare la riparazione del danno e giustificare l'attenuante, oltre a contestare che gli agenti possano essere considerati persone offese quando non subivano violenza diretta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato la valutazione del giudice di merito secondo cui il ricorrente era il conducente (confermata anche da una dichiarazione immediata dell'imputato: "ero io al volante dell' auto") o, comunque, è da ritenersi concorso nel reato di resistenza anche se avesse svolto il ruolo di passeggero, atteso che la condotta di fuga e le manovre pericolose integrano la violenza prevista dall'art. 337 c.p. Inoltre la Corte ha ritenuto non sussistente l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p., perché il versamento di euro 500 è stato inviato unilateralmente senza un accordo che dimostri la riparazione integrale e perché il reato è plurioffensivo (anche gli agenti che inseguivano hanno subito offesa) e non risultava alcun pagamento a favore degli operatori. Il ricorso è stato dunque rigettato; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 337 c.p.
La condotta di darsi alla fuga alla guida di un'autovettura, con manovre pericolose volte a sottrarsi all'alt delle forze dell'ordine, integra la violenza o minaccia necessaria per la fattispecie di resistenza a pubblico ufficiale; anche il passeggero che accetta la fuga può concorrere nel reato.
art. 62, n. 6 c.p.
L'attenuante per la riparazione del danno non è riconosciuta se il pagamento è stato effettuato unilateralmente e non emerge un accordo che attesti la riparazione integrale; inoltre la natura plurioffensiva del reato può escludere l'efficacia del pagamento se non ricomprende tutti i soggetti offesi.
art. 606 c.p.p.
I motivi di ricorso per cassazione (lett. b, c, e) sono stati valutati e ritenuti infondati nella motivazione e nella valutazione di merito sulla base della prova e della giurisprudenza consolidata.
art. 110 c.p.
Applicato il principio del concorso morale e materiale tra più soggetti: anche chi non è materialmente autore dell'azione diretta può rispondere se aderisce consapevolmente alla decisione di commettere il fatto (es. scegliere di darsi alla fuga in auto).
art. 56, 624-bis n. 3, 625 n. 5, c.p.
Norme relative al tentato furto e alle circostanze aggravanti sono state richiamate per identificare i capi di imputazione originari poi ritenuti sussistenti in continuazione con gli altri reati.
art. 477 e 482 c.p.
Richiamate in relazione al reato di falso per il capo C; la sentenza di merito ha ritenuto sussistente anche tale responsabilità, confermata in cassazione implicitamente con il rigetto del ricorso.
art. 61 n. 2 c.p.
Riferimento alle cause di diminuzione della pena (precedenti richiami nella sentenza di merito), applicate e poi confermate nelle valutazioni complessive.
Massime di principio
- La fuga in auto con manovre pericolose verso le forze di polizia integra il concetto di violenza previsto dall'art. 337 c.p.; non è necessaria una offensività fisica diretta verso gli agenti se la condotta mette in pericolo l'incolumità.
- Anche il passeggero che accetta o condivide la decisione di darsi alla fuga può essere ritenuto concorrente nel reato di resistenza a pubblico ufficiale.
- La semplice trasmissione unilaterale di una somma di denaro alla persona offesa non prova automaticamente la riparazione del danno ai fini dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p.; è rilevante l'esistenza di un accordo o di elementi che dimostrino la volontà e l'efficacia della riparazione verso tutte le persone offese.
- Il giudizio sulla attendibilità dei testi e sulla ricostruzione dei fatti è prerogativa del giudice di merito e la Cassazione interviene solo in presenza di vizi di legalità o manifesta illogicità, non per mero dissenso sulla valutazione probatoria.
- Nei reati plurioffensivi è necessario considerare tutte le vittime (anche gli operatori intervenuti) quando si valuta la rilevanza di atti riparatori ai fini delle circostanze attenuanti.
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