Sentenza n. 378/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l'annullamento - della deliberazione del -OMISSIS- con la quale il Ministero dell’Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Direzione Centrale per le Risorse Umane – Ufficio V – Contenzioso Disciplinare ha irrogato al ricorrente la sanzione disciplinare della multa pari ad 1 (una) ora di retribuzione; - di ogni atto e/o provvedimento ad esso presupposto, connesso e/o conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sanzione disciplinare della multa pari a un'ora di retribuzione per il rifiuto di eseguire una missione di soccorso
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sanzione disciplinare sostenendo che il rifiuto della missione di soccorso fosse giustificato dall'assenza degli occhiali di sicurezza prescritti per gli elisoccorritori impegnati in attività operative fuori bordo o a terra. Ha dedotto eccesso di potere per contraddittorietà, travisamento dei fatti, carenza di istruttoria e carenza di motivazione. Secondo il ricorrente, il d.lgs. 81/2008 e le direttive interne imponevano l'uso di specifici DPI, non sostituibili con occhiali da vista personali, e il suo ruolo di capo equipaggio e preposto alla sicurezza gli imponeva di impedire lo svolgimento di attività in condizioni non conformi alle norme antinfortunistiche. Il rifiuto, pertanto, non avrebbe costituito insubordinazione, ma legittimo rifiuto di un ordine manifestamente illegittimo e pericoloso. L'Amministrazione ha sostenuto l'infondatezza del ricorso, richiamando la disciplina interna transitoria che consentiva al personale di volo, compresi gli elisoccorritori, di utilizzare occhiali correttivi personali compatibili con il casco da volo in attesa della fornitura degli occhiali correttivi specifici.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha affermato che il dipendente pubblico può rifiutare un ordine gerarchico soltanto quando esso sia manifestamente illegittimo o comporti la commissione di un illecito; non è invece consentita una valutazione discrezionale del dipendente sull'opportunità o sull'adeguatezza organizzativa dell'ordine. Nel caso concreto, le disposizioni interne applicabili, tra cui la circolare n. 8817 del 28 giugno 2013 e la nota della Direzione Centrale competente, consentivano transitoriamente l'impiego di occhiali correttivi personali indossabili con il casco da volo anche agli elisoccorritori, senza distinguere tra attività a bordo e operazioni fuori bordo nell'ambito delle missioni di soccorso. La visiera del casco era considerata il dispositivo destinato alla protezione degli occhi, mentre l'occhiale personale aveva funzione correttiva e doveva essere compatibile con il casco. L'Amministrazione aveva inoltre coinvolto gli uffici tecnici competenti nel procedimento disciplinare, i quali avevano confermato la correttezza delle modalità operative. L'ordine non era quindi manifestamente illegittimo e il rifiuto integrava l'illecito disciplinare contestato. Sono stati esclusi il travisamento dei fatti, il difetto di istruttoria, la carenza di motivazione e l'illogicità manifesta. Le spese di lite sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 36, commi 1 e 3, lett. a) e h), CCNL 5 aprile 1996, come modificato dal CCNL 26 maggio 2004
Disposizione contrattuale richiamata nella contestazione disciplinare per il comportamento ritenuto illecito.
art. 7, commi 1 e 3, lett. a) e h), d.P.R. 64/2012
Disposizione regolamentare richiamata nella contestazione disciplinare.
d.lgs. 81/2008
Invocato dal ricorrente quale fonte degli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro e dispositivi di protezione individuale; il giudice ha ritenuto decisive, nel caso concreto, le disposizioni interne transitorie adottate dall'Amministrazione.
circolare n. 8817 del 28 giugno 2013
la conduzione degli aeromobili e l’assistenza tecnica a bordo, anche nell’ambito delle missioni di soccorso, con l’utilizzo di occhiali correttivi da vista personali indossabili con il casco da volo
La circolare consente transitoriamente l'uso di occhiali correttivi personali compatibili con il casco da volo e si applica anche al personale elisoccorritore, senza la distinzione tra attività a bordo e fuori bordo prospettata dal ricorrente.
Direttiva tecnica n. 9219 del 27 luglio 2012
Prevede le montature oftalmiche specifiche per i Vigili del Fuoco; nelle more della loro acquisizione, l'Amministrazione ha previsto l'impiego temporaneo di occhiali correttivi personali con casco dotato di visiera.
Massime di principio
- Il dipendente pubblico può rifiutare l'esecuzione di un ordine gerarchico soltanto quando l'ordine sia manifestamente illegittimo o implichi la commissione di un illecito; non può sostituire la propria valutazione a quella dell'amministrazione quanto all'opportunità o all'adeguatezza organizzativa dell'ordine.
- La manifesta illegittimità dell'ordine non sussiste quando disposizioni interne formalmente adottate dall'amministrazione prevedano espressamente, anche in via transitoria, le modalità operative contestate dal dipendente e tali disposizioni siano state confermate dagli uffici tecnici competenti.
- Quando la disciplina interna riferisce l'autorizzazione all'impiego di determinati dispositivi al personale di volo nell'ambito delle missioni di soccorso nel loro complesso, non è consentito introdurre una distinzione tra attività a bordo e operazioni fuori bordo non prevista dalle disposizioni applicabili.
- L'impugnazione di una sanzione disciplinare non può essere accolta per asseriti travisamento, difetto di istruttoria o carenza di motivazione quando l'amministrazione abbia acquisito il parere degli uffici tecnici competenti, esaminato le specifiche questioni di sicurezza e motivato la sussistenza dell'obbligo di eseguire l'ordine.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 19 feb 2026Sentenza n. 423/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 19 feb 2026Sentenza n. 424/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 19 feb 2026Sentenza n. 425/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 19 feb 2026Sentenza n. 426/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 19 feb 2026Sentenza n. 427/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 19 feb 2026Sentenza n. 428/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →