Cassazione Civile, Sentenza n. 19218/2023 del 06/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno proposto ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c. avverso l'ordinanza della Corte di cassazione 17.3.2021 n. 7405 che aveva dichiarato inammissibile il loro ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Milano 6.10.2017 n. 4229. L'ordinanza revocanda aveva ritenuto il ricorso originario privo di una valida procura speciale, giudicandola "spillata all'ultima pagina del ricorso e del tutto generica", ossia non riferita espressamente all'impugnazione. Nel ricorso per revocazione i ricorrenti deducevano un errore percettivo del Collegio: sostenevano che la procura non fosse su foglio separato ma fosse apposta in calce al ricorso (estesa alla p. 37 su 38) e seguita dalla relata di notificazione, e dunque la procura sarebbe stata congiunta al ricorso e validamente riferibile ad esso.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che la censura prospettata non denunciava un errore percettivo ma un errore di diritto: la valutazione della 'non riferibilità' della procura al ricorso costituisce un apprezzamento giuridico e non un mero fatto percepibile. La Corte ha inoltre spiegato che il termine "spillata" nella prassi giudiziaria comprende sia la procura su foglio separato materialmente congiunto sia la procura su documento informatico con firma digitale congiunto all'atto; e che una procura stampata dopo il ricorso e prima della relata di notificazione va considerata comunque congiunta all'atto di ricorso (la relata è atto distinto). Ha altresì ritenuto irrilevante la numerazione delle pagine ai fini dell'errore percettivo. Non si è pronunciata sulle spese perché il controricorso della resistente è stato dichiarato inammissibile per tardività (notificato oltre il termine di 40 giorni). Ha inoltre disposto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, di dare atto della sussistenza dei presupposti per un eventuale ulteriore versamento del contributo unificato da parte dei ricorrenti.
Norme richiamate
art. 391-bis c.p.c.
richiamato come base della revocazione
La Corte ha ritenuto che il motivo di revocazione non prospettava un errore percettivo (fatto) ma una questione di diritto sulla validità della procura, non sindacabile in revocazione secondo i limiti della norma.
art. 83, terzo comma, terzo periodo, c.p.c.
richiamato implicitamente con riferimento alla nozione di "spillata"
La Corte interpreta il termine "spillata" in senso ampio, comprendendo sia la procura su foglio separato materialmente congiunto all'atto sia la procura su documento informatico con firma digitale congiunto mediante strumenti informatici.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
citato testualmente nell'ordinanza
La Corte dà atto che, nei casi previsti, possono sussistere presupposti per l'applicazione di un ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, conformemente alle previsioni del comma 1-bis.
Massime di principio
- La revocazione ex art. 391-bis c.p.c. è esperibile solo per vizi che costituiscono errori materiali o errori percettivi (fatti), non per diverse valutazioni di diritto o di sufficienza/validità di documenti: le questioni di diritto sulla validità di una procura sono giudiziabili in sede ordinaria e non sono normalmente rimediabili mediante revocazione.
- Il termine "spillata" in giurisprudenza va inteso in senso ampio: una procura può essere considerata congiunta all'atto sia se è materialmente spillata su foglio separato, sia se è un documento informatico firmato digitalmente e congiunto all'atto; anche una procura stampata dopo il corpo del ricorso ma prima della relata può essere ritenuta congiunta all'atto.
- La mera numerazione progressiva delle pagine non prova di per sé che un foglio non sia materialmente congiunto all'atto; dunque la numerazione non esclude la qualifica di procura "spillata".
- Se si vuol contestare la validità formale della procura alle liti, la contestazione corretta è in genere in sede di merito o con rimedi diversi dalla revocazione; la revocazione non è lo strumento idoneo per trasformare una divergenza di diritto in un errore di fatto.
- Prestare cura nella redazione e nella documentazione delle procure: la procura speciale dovrebbe espressamente riferirsi all'impugnazione specifica (es. ricorso per cassazione contro determinata sentenza), essere materialmente congiunta secondo le forme previste (foglio separato congiunto o documento informatico firmato) e comunque chiaramente riconoscibile come riferita all'atto impugnatorio, per ridurre il rischio di eccezioni di inammissibilità.
- Rispetto ai termini processuali di costituzione e deposito del controricorso, occorre osservare scrupolosamente i termini (qui rilevanti i 40 giorni richiamati dall'ordinanza): il mancato rispetto comporta inammissibilità del controricorso e può influire sulle decisioni circa le spese.
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