Sentenza n. 1207/2026 - Salerno, Sezione 3
per quanto al ricorso n. 1037 del 2025: l’ottemperanza alla sentenza n. 784/2024 emessa da questa Sezione e pubblicata in data 8.4.2024, previa dichiarazione di nullità: - della determinazione n. 2396 del 6.11.2024 del Dirigente del Settore 3 Edilizia Scolastica e Patrimonio – Demanio – Viabilità della Provincia di Avellino (comunicata alla ricorrente con l’atto n. 19414 del 22.4.2025), con la quale è stato approvato il verbale del 14.6.2024 della Commissione Esaminatrice, di formazione della graduatoria finale per l’affidamento dell’incarico professionale di “Esperto tematico settore giuridico-amministrativo, profilo Senior”, e nominato vincitore per l’affidamento di tale incarico l’Avv. Felice Tafuro, invece che la ricorrente, ingiustamente classificata a pari merito e, quindi, al 2° posto in virtù di una previsione dell’avviso della procedura concorsuale; - del verbale del 14.6.2024 della Commissione Esaminatrice, di formazione della graduatoria finale per l’affidamento dell’incarico professionale, comunicata alla ricorrente con nota del 13 giugno 2025; quanto al ricorso n. 1084 del 2025: la dichiarazione di nullità o l’annullamento, previa adozione delle opportune misure cautelari: - della determinazione n. 2396 del 6.11.2024 del Dirigente del Settore 3 Edilizia Scolastica e Patrimonio – Demanio - Viabilità della Provincia di Avellino (comunicata alla ricorrente con l’atto n. 19414 del 22.4.2025), con la quale è stato approvato il verbale del 14.6.2024 della Commissione Esaminatrice di formazione della graduatoria finale per l’affidamento dell’incarico professionale di “Esperto tematico settore giuridico-amministrativo, profilo Senior” e nominato vincitore per l’affidamento di tale incarico l’Avv. Felice Tafuro, invece che la ricorrente, classificata a pari merito e, quindi, al 2° posto in virtù di una previsione dell’avviso della procedura concorsuale; - del verbale del 14.6.2024 della Commissione Esaminatrice, di formazione della graduatoria finale per l’affidamento dell’incarico professionale, comunicata alla ricorrente con nota del 13.6.2025; - dell’avviso di procedura comparativa di cui all’incarico da conferire, pubblicato il 16.1.2023, nella parte in cui (art. 4) prevede che a parità di punteggio prevarrà il candidato che ha conseguito il maggior punteggio all’orale; - di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ivi compreso, ove occorra, e se vigente e per quanto d’interesse, del verbale della Commissione esaminatrice n. 2 del 16.5.2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbale della commissione esaminatrice del 14 giugno 2024 e determinazione dirigenziale n. 2396 del 6 novembre 2024, con cui è stata confermata la vittoria del controinteressato nella procedura comparativa
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto, con un primo giudizio, azione di ottemperanza alla precedente sentenza della Sezione n. 784/2024, che aveva annullato la precedente graduatoria e l’affidamento dell’incarico al controinteressato, e, con un secondo giudizio, azione di annullamento degli atti adottati dall’amministrazione in riedizione del potere. I giudizi sono stati riuniti; la precedente sentenza n. 253/2026 aveva respinto l’ottemperanza e riservato alla decisione successiva le censure proprie dell’azione di annullamento. La ricorrente ha dedotto: la nullità degli atti per elusione del giudicato; la violazione dell’art. 21-nonies l. 241/1990, assumendo che l’amministrazione avesse modificato tardivamente i precedenti verbali e la precedente determinazione; sviamento di potere, difetto di imparzialità, lealtà e buona fede; illegittima riduzione del punteggio relativo ai titoli di studio e formazione; illegittima riduzione da 9 a 8,5 del punteggio relativo alla valutazione complessiva del curriculum; erronea attribuzione del punteggio al controinteressato; illegittima previsione del bando che, in caso di parità, attribuiva prevalenza al candidato con il maggiore punteggio nel colloquio orale. La Provincia ha eccepito l’irricevibilità del ricorso, richiamando la clausola dell’avviso che attribuiva alla pubblicazione della graduatoria valore di notifica.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di irricevibilità, ritenendo che la clausola del bando sulla pubblicazione della graduatoria valesse per la fase fisiologica della procedura e non per la fase di riedizione del potere successiva all’annullamento giurisdizionale. Poiché la ricorrente non poteva prevedere quando l’amministrazione avrebbe nuovamente esercitato il potere, la determinazione del 6 novembre 2024 doveva esserle comunicata individualmente; il ricorso notificato il 21 giugno 2025 è stato quindi tempestivo, essendo la ricorrente venuta a conoscenza dell’atto solo con la comunicazione del 22 aprile 2025 conseguente all’istanza di accesso. Nel merito, il giudice ha escluso la nullità per elusione del giudicato, rilevando che la precedente sentenza aveva lasciato all’amministrazione uno spazio di riedizione, facendo salve le ulteriori determinazioni all’esito della rinnovata istruttoria. Ha inoltre escluso la violazione dell’art. 21-nonies l. 241/1990: non si trattava di autentica autotutela, poiché la precedente determinazione era stata annullata, mentre il verbale relativo ai punteggi era un atto endoprocedimentale e non un provvedimento soggetto all’art. 21-nonies. È stata invece accolta la censura di sviamento di potere concernente la riduzione del punteggio della ricorrente per la voce n. 6, relativa alla valutazione complessiva del curriculum, da 9 a 8,5 punti. Il bando e il verbale iniziale della commissione imponevano una valutazione globale del curriculum, comprensiva delle esperienze professionali, della loro diversità e qualificazione e della corrispondenza al profilo richiesto, anche quando alcuni titoli fossero già considerati in altre voci. L’incremento del punteggio attribuito alla voce n. 4 non giustificava quindi la riduzione del punteggio della voce n. 6. La commissione aveva già attribuito 9 punti nei precedenti verbali e la successiva riduzione, non adeguatamente spiegata e contraddittoria rispetto alle valutazioni precedenti, risultava sintomatica dello sviamento. Il giudice ha ritenuto che dovesse essere confermato il punteggio di 9 punti per la voce n. 6. La ricorrente raggiunge così 43,50 punti complessivi, contro i 43,00 del controinteressato, risultando prima in graduatoria. Le ulteriori censure sono state ritenute superflue o, quanto alla clausola di prevalenza del punteggio orale, carenti di interesse. Il TAR ha annullato il verbale del 14 giugno 2024 e la determinazione n. 2396 del 6 novembre 2024, ordinando alla Provincia di collocare la ricorrente al primo posto con 43,50 punti e di dichiararla vincitrice, entro trenta giorni, senza ulteriori margini di rivalutazione dei punteggi. Le spese dell’ottemperanza sono state compensate; Provincia e controinteressato sono stati condannati in solido alle spese del giudizio di annullamento, liquidate in euro 1.500 oltre accessori e rimborso forfettario.
Norme richiamate
art. 112 ss. c.p.a.
La ricorrente ha utilizzato il rito dell’ottemperanza per chiedere l’esecuzione della precedente sentenza, ma tale domanda è stata respinta con la precedente sentenza n. 253/2026.
art. 21-nonies l. 241/1990
La disposizione non è stata ritenuta applicabile alla riedizione del potere successiva all’annullamento giurisdizionale né alla modifica di un verbale endoprocedimentale, non qualificabile come provvedimento in senso proprio.
Massime di principio
- Quando una sentenza annulla una graduatoria e lascia all’amministrazione uno spazio per ulteriori determinazioni all’esito di una rinnovata istruttoria, gli atti adottati in tale riedizione non costituiscono, per ciò solo, elusione o violazione del giudicato, purché rispettino il contenuto conformativo della pronuncia.
- La clausola del bando che attribuisce alla pubblicazione della graduatoria valore di notifica deve essere riferita alla fase fisiologica della procedura e non necessariamente alla riedizione del potere successiva a un annullamento giurisdizionale. In tale fase, quando il numero degli interessati è ristretto e l’amministrazione non ha previamente comunicato l’esito della riedizione, decorre dalla comunicazione individuale la piena conoscenza dell’atto lesivo.
- L’art. 21-nonies l. 241/1990 non si applica alla modifica di atti meramente endoprocedimentali e non è configurabile un’autotutela decisoria in senso proprio quando l’atto finale sia già stato annullato dal giudice e l’amministrazione stia rieditando il potere in esecuzione della pronuncia.
- Nella valutazione complessiva del curriculum, se il bando prevede un apprezzamento globale delle esperienze, della loro qualificazione e della corrispondenza al profilo richiesto, i medesimi titoli possono rilevare anche se già considerati in altre voci della griglia, salvo una chiara previsione contraria.
- La commissione non può ridurre, in sede di riedizione della procedura, un punteggio già attribuito senza una motivazione coerente e specifica. La riduzione immotivata e contraddittoria rispetto alle precedenti valutazioni può integrare sviamento di potere e imporre la conferma del punteggio originario.
- Quando l’esito della procedura deriva matematicamente dalla correzione di un punteggio e il giudice dispone di tutti gli elementi per determinare la graduatoria, l’annullamento può essere accompagnato dall’ordine all’amministrazione di collocare il candidato nella posizione spettante e dichiararlo vincitore, escludendo ulteriori margini di rivalutazione secondo il principio del one-shot temperato.
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