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Sentenza

Sentenza del 28/12/2022 n. 6370 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio

Processo tributario - Controversia relativa alla configurabilità o meno di una società di fatto - Litisconsorzio necessario tra tutti i soggetti coinvolti - Configurabilità - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Controversia sulla configurabilità di una società di fatto: l'Amministrazione aveva individuato più persone come presunti soci di fatto nell'ambito del processo verbale e dell'accertamento. Il questionamento centrale è se, in giudizio, sia necessario chiamare in causa tutti i soggetti indicati come soci di fatto (litisconsorzio necessario) affinché la decisione possa raggiungere il proprio scopo.

La decisione

Il giudice ha ritenuto sussistente il litisconsorzio necessario: nelle controversie in cui la natura del rapporto dedotto in giudizio e la situazione comuni a più soggetti rendono impossibile che la decisione consegua il proprio scopo se non resa nei confronti di tutti, è obbligatorio che tutti i presunti soci di fatto (persone fisiche individuate dall'Amministrazione) siano chiamati in giudizio. Di conseguenza il procedimento non può proseguire senza la chiamata in causa di tali soggetti (con le conseguenti esigenze di integrazione del contraddittorio o di estinzione/inammissibilità dell'azione fino alla regolarizzazione).

Norme richiamate

  • Codice di procedura civile

    L'art. 102 c.p.c., che disciplina il litisconsorzio necessario, è stato interpretato applicandolo anche ai casi non espressamente previsti dalla legge quando, per la natura del rapporto e la situazione comune a più soggetti, la decisione non possa raggiungere il proprio scopo se non resa nei confronti di tutti i soggetti interessati.

  • Giurisprudenza richiamata

    Cass. nn. 23261/18, 24025/18, 15566/16, 8211/22

    Le pronunce indicate confermano il principio secondo cui nelle ipotesi di società di fatto o di situazioni patrimoniali/gestionali comuni a più soggetti è necessario che tutti i presunti partecipanti siano parte del giudizio, pena l'impossibilità di decidere nel merito.

Massime di principio

  • Quando si contesta l'esistenza di una società di fatto la valutazione del giudice richiede la presenza in giudizio di tutti i presunti soci individuati dall'atto impositivo; altrimenti sussiste litisconsorzio necessario.
  • Se l'Amministrazione finanziaria ha già identificato nominativamente i presunti soci nell'accertamento o nel processo verbale, il contribuente che impugna l'atto deve accertarsi che tali soggetti siano parte del processo; in mancanza il giudice può sospendere o non decidere il merito fino alla regolarizzazione.
  • Il difetto di contraddittorio con soggetti la cui posizione è strutturalmente comune può comportare l'inammissibilità o l'estinzione dell'azione rispetto alla domanda principale, o comunque l'obbligo di integrazione del contraddittorio mediante chiamata in causa dei terzi.
  • Per i contribuenti: verificare sempre la compresenza in giudizio di tutti i nominativi indicati nell'atto impositivo e, se necessario, chiedere la chiamata in causa dei terzi o proporre azioni riconvenzionali/incidentali mirate a far emergere la posizione di ciascuno.
  • Per l'Amministrazione: se si intende fondare l'accertamento sulla sussistenza di una società di fatto, è opportuno individuare e indicare chiaramente tutti i soggetti ritenuti soci per evitare difetti di costituzione del contraddittorio in sede contenziosa.

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