Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 5506/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento del provvedimento dello Sportello Unico per l'Immigrazione di Napoli che ha revocato il nulla osta all’ingresso per motivi di lavoro subordinato rilasciato in favore del lavoratore Masuk Samid Ahmed presentata in data 27/03/2023 ai sensi dell'art. 22 del d. Lgs. 286/98 e dell'art. 31 D.P.R. 394/99 e successive modifiche e integrazioni.

Giustizia amministrativa202506713

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato, disposta il 7 luglio 2025 per la mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno e l’asserita mancanza dell’asseverazione e della verifica di indisponibilità di manodopera

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (lavoratore straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente aveva ottenuto il 1° maggio 2023 dalla Prefettura di Napoli il nulla osta per svolgere lavoro subordinato alle dipendenze di un datore di lavoro, era quindi entrato in Italia e attendeva la convocazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno. Dopo oltre 24 mesi, l’Amministrazione ha revocato il nulla osta per la mancata sottoscrizione del contratto e per la carenza dell’asseverazione e della verifica di indisponibilità di manodopera. Il ricorrente ha dedotto violazioni di legge, carenza di istruttoria e dei presupposti ed eccesso di potere, lamentando la violazione delle garanzie partecipative, la mancata convocazione tempestiva propria e del datore di lavoro e l’assenza di prova della notificazione degli atti endoprocedimentali. Ha inoltre sostenuto che sussistevano i requisiti per stipulare il contratto e che l’Amministrazione avrebbe dovuto convocare nuovamente le parti, cooperando lealmente e motivando sul punto.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato la revoca. Ha ritenuto fondate congiuntamente le censure: il ricorrente era entrato in Italia legittimamente in forza del nulla osta del 1° maggio 2023; l’Amministrazione non aveva tempestivamente convocato lui e il datore di lavoro per definire il procedimento; tra il rilascio e la revoca erano trascorsi oltre 24 mesi, senza che il ritardo fosse imputabile al ricorrente. L’Amministrazione non ha prodotto documentazione idonea a provare l’effettiva notificazione degli atti endoprocedimentali, mentre il ricorrente ha offerto elementi documentali e un principio di prova circa la sussistenza dell’asseverazione e della verifica di indisponibilità. Il ritardo e l’omessa partecipazione hanno inciso sul processo decisionale: una corretta convocazione e un ulteriore tempo per completare la procedura avrebbero potuto condurre a un esito diverso. Era dunque ragionevole la richiesta di una nuova convocazione per verificare i requisiti e consentire la sottoscrizione del contratto di soggiorno. Spese compensate. Disposta l’ammissione definitiva al patrocinio a spese dello Stato e liquidati al difensore € 1.500,00, comprensivi di spese generali e accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 22 d.lgs. 286/1998

    Il ricorrente otteneva in data 1 maggio 2023 dalla Prefettura di Napoli nulla osta per motivi di lavoro subordinato da svolgersi alle dipendenze del sig. Donato Amato, così facendo ingresso nel territorio nazionale.

    Il nulla osta costituisce il titolo in forza del quale il ricorrente è entrato legittimamente in Italia; la decisione valorizza tale ingresso regolare nel valutare la successiva revoca.

  • art. 31 d.P.R. 394/1999

    Il ricorrente otteneva in data 1 maggio 2023 dalla Prefettura di Napoli nulla osta per motivi di lavoro subordinato da svolgersi alle dipendenze del sig. Donato Amato, così facendo ingresso nel territorio nazionale.

    La pronuncia richiama la disciplina del nulla osta al lavoro subordinato quale base della procedura in cui si inseriscono la convocazione delle parti e la stipulazione del contratto di soggiorno.

  • art. 4, comma 1, D.M. 55/2014

    Al riguardo deve rammentarsi che ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del D.M. n. 55/2014 "ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate".

    La liquidazione del compenso per il patrocinio tiene conto, tra gli altri criteri, della natura e difficoltà della controversia, delle condizioni soggettive del cliente e dei risultati conseguiti.

  • art. 130 d.P.R. 115/2002

    Nella fattispecie, nella liquidazione del compenso deve considerarsi la limitata difficoltà della controversia, tenendo conto della riduzione ordinaria del 50% del compenso prescritta dall'articolo 130 del D.P.R. 115/2002.

    Per la liquidazione del compenso relativo al patrocinio a spese dello Stato si applica la riduzione ordinaria del 50% prevista dalla norma.

Massime di principio

  • Quando l’Amministrazione, dopo avere rilasciato un nulla osta che ha consentito l’ingresso regolare dello straniero per lavoro subordinato, omette per un lungo periodo di convocare il lavoratore e il datore di lavoro per la stipulazione del contratto di soggiorno, non può fondare la revoca del nulla osta sulla mancata stipulazione senza considerare il proprio ritardo e la mancata attivazione della procedura.
  • La revoca adottata per mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno è illegittima se l’Amministrazione non dimostra l’effettiva notificazione degli atti endoprocedimentali e l’omessa partecipazione ha concretamente potuto incidere sul contenuto della decisione, in presenza di elementi documentali che offrano un principio di prova dei requisiti richiesti.
  • In una procedura di revoca del nulla osta al lavoro subordinato, quando il ritardo procedimentale non è imputabile al lavoratore e questi fornisce elementi circa la sussistenza dei requisiti, può essere ragionevole la richiesta di una nuova convocazione del lavoratore e del datore di lavoro per verificare i presupposti della stipulazione del contratto di soggiorno.
  • L’Amministrazione, nell’esercizio dei propri poteri procedimentali, deve agire secondo buona fede, correttezza e leale cooperazione, considerando l’incidenza dei propri ritardi e consentendo la partecipazione degli interessati quando questa può orientare diversamente la decisione.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleBuona fede e correttezza della PATermini del procedimentoOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.