Sentenza del 27/10/2022 n. 4690 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
Notificazioni - Cartella di pagamento - Raccomandata con avviso di ricevimento - Avviso di ricevimento sottoscritto dal portiere - Invalidità della notifica - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
il ricorrente deduceva l'invalidità della notifica della cartella di pagamento perché l'avviso di ricevimento (AR) della raccomandata era stato sottoscritto dal portiere dell'edificio e non dal destinatario; contestava quindi la validità della notifica
La decisione
il giudice ha ritenuto valida la notifica. In applicazione dell'art. 26, co. 1, del d.P.R. n. 602/1973, quando la cartella è notificata dal concessionario mediante invio diretto di raccomandata con avviso di ricevimento si applicano le norme del servizio postale ordinario e non quelle della l. n. 890/1982; pertanto la firma del portiere sull'AR non invalida la notificazione se conforme alle regole del servizio postale e non emerge prova che il portiere fosse manifestamente privo di autorizzazione a ricevere
Norme richiamate
d.P.R. n. 602/1973
la notifica delle cartelle esattoriali effettuata dal concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento si disciplina secondo le regole del servizio postale ordinario; pertanto la sottoscrizione dell'AR da parte di terzi legittimati alla ricezione (es. portiere) può rendere valida la notificazione
legge n. 890/1982
l. n. 890/1982 (richiamata nel confronto)
la norma non trova applicazione rispetto alle notifiche eseguite dal concessionario con raccomandata AR ai sensi dell'art. 26 DPR 602/1973; il giudice esclude l'applicabilità delle disposizioni della l. 890/1982 nel caso concreto
Cassazione
giurisprudenza richiamata a sostegno del principio secondo cui, nelle notifiche eseguite dal concessionario tramite raccomandata con AR, si applicano le regole del servizio postale e la firma di soggetti che legittimamente ricevono la corrispondenza può sanare la notificazione
Massime di principio
- Quando la cartella di pagamento è inviata dal concessionario tramite raccomandata con avviso di ricevimento, si applicano le regole del servizio postale ordinario; non si applicano automaticamente le disposizioni della legge n. 890/1982.
- La firma dell'avviso di ricevimento apposta da una persona diversa dal destinatario (es. portiere, custode) non invalida la notifica se emerge che tale persona poteva legittimamente ricevere la corrispondenza per conto del destinatario o se dalle modalità di consegna non risulta manifesta mancanza di autorizzazione.
- Per contestare efficacemente la validità della notifica è necessario produrre prove concrete che il soggetto che ha firmato l'AR fosse privo di qualsiasi potere di ricezione o che la firma sia stata apposta in modo fraudolento; mere presunzioni non sono sufficienti.
- In analoghe situazioni pratiche è opportuno verificare: (a) la corrispondenza tra luogo di notifica e domicilio indicato; (b) eventuali elementi probatori (testimonianze, registri di portineria, immagini) che dimostrino l'assenza di autorizzazione; (c) la conformità della procedura alla normativa postale.
- Nel dubbio, il contribuente dovrebbe tempestivamente proporre ricorso indicando circostanze concrete sull'irregolarità della ricezione, poiché la giurisprudenza tende a ritenere valide le notifiche effettuate tramite servizio postale quando l'AR risulta sottoscritto da soggetti che usualmente ricevono la corrispondenza per conto del destinatario.
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