Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18575/2026 del 22/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di patteggiamento e dell'ordinanza di rigetto dell'istanza congiunta di correzione di errore materiale. La ricorrente deduce (i) vizi di forma nella lettura del dispositivo e della motivazione in udienza (violazione artt. 544, 545, 548 c.p.p.), con conseguente impedimento della decorrenza dei termini di impugnazione; (ii) errata e/o automatica applicazione della sanzione amministrativa accessoria (revoca della patente) in violazione dell'art. 589-bis c.p. e dell'art. 222/2 del d.lgs. 285/1992 alla luce della sentenza n.89/2019 della Corte Costituzionale; (iii) mancata motivazione sulla scelta della sanzione accessoria; inoltre, avverso l'ordinanza di rigetto dell'errore materiale si deduce la nullità per mancata celebrazione dell'udienza in camera di consiglio e la carenza/contraddittorietà della motivazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso nella sua interezza. Ha ritenuto che: (a) le censure dirette a contestare il passaggio in giudicato o la validità del titolo esecutivo non siano sindacabili in sede di legittimità ma vadano proposte mediante incidente di esecuzione ai sensi dell'art.670 c.p.p.; (b) dai verbali risultava la pronuncia con motivazione contestuale, con conseguente decorrenza dei termini di impugnazione e relativa irrevocabilità; in ogni caso, anche assumendo diversamente sul deposito, il termine per la cassazione sarebbe comunque decorso (tardività). Analogamente l'impugnazione dell'ordinanza di rigetto dell'istanza di correzione era tardiva. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 444 e ss. c.p.p.

    Norme sul patteggiamento: la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti può essere emessa con motivazione contestuale; la Corte ha considerato applicabili le regole sul conteggio dei termini nelle ipotesi di patteggiamento.

  • art. 589-bis c.p.

    Norma che disciplina l'omicidio stradale e le relative sanzioni accessorie: la ricorrente contestava l'applicazione automatica della revoca della patente; la Corte ha però ritenuto la questione inammissibile per modalità e termini dell'impugnazione, senza entrare nel merito della corretta applicazione della norma.

  • d.lgs. 30 aprile 1992, n.285, art. 222, comma 2

    Disposizioni del Codice della Strada sulle sanzioni accessorie alla guida: la questione relativa alla scelta tra revoca e sospensione è stata sollevata dalla ricorrente ma non esaminata nel merito dalla Corte per ragioni di inammissibilità e tardività.

  • art. 544 c.p.p.

    Disciplina della pronuncia della sentenza in udienza e della contestualità della motivazione: la Corte ha ritenuto che, dai verbali, la sentenza fosse pronunziata con motivazione contestuale e quindi il termine breve per impugnare fosse decorrente.

  • art. 545 c.p.p.

    Regole sulla lettura del dispositivo e della motivazione; la Corte ha esaminato i verbali e il deposito e ha ritenuto che non sussistessero profili che consentissero il sindacato in cassazione sull'effettivo passaggio in giudicato.

  • art. 585 c.p.p.

    Termini per il ricorso per cassazione: la Corte ha applicato i termini stabiliti (15 o 30 giorni a seconda dei casi) e ha ritenuto il ricorso tardivo.

  • art. 448, comma 2-bis c.p.p.

    Limiti dell'impugnabilità della sentenza di patteggiamento: la Corte richiama la giurisprudenza secondo cui è ammissibile censurare in cassazione l'omessa o errata applicazione di sanzioni amministrative accessorie, ma ha comunque dichiarato inammissibile il ricorso per ragioni procedurali.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c), e) c.p.p.

    Motivi di impugnazione indicati dalla ricorrente (violazione di norme procedurali e mancanza/contraddittorietà della motivazione); la Corte ha ritenuto tali motivi inammissibili o impropriamente formulati ove attengono al giudicato.

  • art. 670 c.p.p.

    Strumento procedurale per contestare la validità del titolo esecutivo o la mancata esecutività: la Corte sottolinea che le questioni relative alla formazione del titolo e al passaggio in giudicato devono essere dedotte davanti al giudice dell'esecuzione mediante incidente di esecuzione.

  • art. 178 c.p.p.

    Regole sulla celebrazione della camera di consiglio: la ricorrente invocava la violazione dell'obbligo di udienza in camera di consiglio per l'ordinanza di rigetto; la Corte ha ritenuto la questione comunque inammissibile per tardività.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che prevede la condanna alle spese e alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso: applicata dalla Corte per condannare la ricorrente.

Massime di principio

  • Se si contesta la formazione del titolo esecutivo o il passaggio in giudicato di una sentenza, la via corretta non è la cassazione ma l'incidente di esecuzione (art.670 c.p.p.) davanti al giudice dell'esecuzione.
  • Nei casi di patteggiamento verificare sempre dal verbale se la pronuncia è stata resa con motivazione contestuale: se sì il termine per impugnare è breve (15 giorni); in assenza di motivazione contestuale il termine per cassazione può essere diverso (30 giorni dalla scadenza ordinaria del deposito). Contare i termini con attenzione e notificare tempestivamente.
  • Se in udienza il dispositivo letto è diverso da quello poi depositato, occorre attivare subito i rimedi procedurali idonei e, se il titolo è già divenuto irrevocabile, promuovere incidente di esecuzione; non utilizzare la cassazione per questioni attinenti esclusivamente alla validità del titolo.
  • La contestazione della scelta o dell'automatismo di una sanzione amministrativa accessoria (es. revoca vs sospensione della patente) è un motivo di legittimità ammissibile in cassazione solo se riguarda l'erronea applicazione della norma; tuttavia l'ammissibilità può essere preclusa da vizi formali o dalla tardività dell'impugnazione.
  • Avverso ordinanze emesse in camera di consiglio i termini per proporre impugnazione sono da considerare con attenzione (solitamente 15 giorni): la mancata tempestività comporta inammissibilità.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.