Cassazione Civile, Ordinanza n. 00575/2023 del 11/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (soci)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di conto corrente intestato a una società di autotrasporti. La banca aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il saldo passivo del conto; la società aveva proposto opposizione e, separatamente, aveva anche agito per l'accertamento di un proprio credito verso la banca derivante dal medesimo rapporto. Dopo la cancellazione della società dal Registro delle Imprese, il giudizio fu riassunto dai due soci, uno dei quali era anche amministratore. Il Tribunale accolse l'opposizione, revocò il decreto ingiuntivo, rigettò la domanda della banca e accolse quella della società; la Corte d'appello confermò. La ricorrente per cassazione ha dedotto, con due motivi sostanzialmente sovrapposti, la violazione degli artt. 50 c.p.c., 2272 n. 4 e 2495, comma 2, c.c., sostenendo che la cancellazione della società ne avesse determinato l'estinzione con preclusione del subingresso dei soci nei giudizi pendenti; che i soci non avessero legittimazione né interesse a riassumere, anche perché uno di essi era già coobbligato/fideiussore e l'altra sarebbe stata estranea al credito; che la domanda di accertamento del credito non fosse trasmissibile ai soci perché proposta dopo l'estinzione della società; e, in ulteriore prospettazione, che la riassunzione dovesse essere qualificata come nuova domanda autonoma, nulla perché proveniente da soggetto estinto e fondata solo su un interesse di mero fatto dei soci.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi. Ha ritenuto corretto il richiamo al principio per cui, a seguito della cancellazione della società dal registro delle imprese, se residuano rapporti giuridici non esauriti opera un fenomeno successorio in favore dei soci: i debiti sociali si trasferiscono ai soci nei limiti o secondo la responsabilità originaria, mentre i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione passano ai soci in contitolarità, con esclusione solo delle mere pretese o dei crediti ancora incerti o illiquidi, salvo prova rigorosa di una remissione del debito. Su tale base ha confermato la legittimazione dei soci a proseguire l'opposizione a decreto ingiuntivo e a proporre l'azione di accertamento del credito sociale. Ha inoltre escluso che assumesse rilievo la posizione del socio che era anche fideiussore, trattandosi di titolo autonomo e distinto, e ha dichiarato non scrutinabile in cassazione la contestazione sulla legittimazione dell'altra intimata, perché questione di fatto non risulta trattata nella sentenza impugnata e non risulta ritualmente devoluta nei gradi di merito. Infine, ha ritenuto non sindacabile la qualificazione dell'atto di riassunzione come eventuale nuova domanda, trattandosi di interpretazione dell'atto riservata al giudice di merito e non censurata per illogicità motivazionale. Il ricorso è stato quindi rigettato, senza statuizione sulle spese per mancata costituzione degli intimati, con ulteriore rilievo dei presupposti per il contributo unificato aggravato.
Norme richiamate
art. 50 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente per contestare la riassunzione del giudizio; la Corte non ne ricava un limite alla legittimazione dei soci quando operi la successione nei rapporti residui della società estinta.
art. 2272 n. 4 c.c.
Invocato come norma sull'estinzione della società; la Corte ribadisce che l'estinzione non comporta il venir meno automatico di ogni rapporto giuridico ancora pendente.
art. 2495, secondo comma, c.c.
La Corte lo interpreta nel quadro del principio successorio in favore dei soci rispetto ai rapporti non definiti della società cancellata.
art. 2490, ultimo comma, c.c.
La cancellazione d'ufficio non viene equiparata a una rinuncia automatica ai crediti societari.
art. 1236 c.c.
La remissione del debito è configurabile solo se provata rigorosamente da chi la allega, con dimostrazione dell'inequivoca volontà remissoria e della destinazione al singolo creditore.
d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6
Richiamato come riforma del diritto societario alla base dell'elaborazione giurisprudenziale sulla successione dei soci nei rapporti della società estinta.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente.
legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
Norma che ha inserito il meccanismo del contributo unificato aggiuntivo nei casi di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- Dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese, i rapporti giuridici non esauriti non si estinguono automaticamente: opera una successione dei soci nei rapporti residui, con trasferimento dei debiti e dei diritti non compresi nel bilancio finale, salvo le mere pretese o i crediti ancora incerti o illiquidi.
- La cancellazione della società, anche se disposta d'ufficio, non equivale di per sé a rinuncia ai crediti sociali; la remissione del debito deve essere allegata e provata rigorosamente, mediante prova dell'inequivoca volontà remissoria e della sua destinazione a quello specifico credito.
- La legittimazione dei soci a proseguire o riassumere il giudizio già pendente dopo l'estinzione della società deriva dalla successione nei rapporti sostanziali residui e non è esclusa dalla circostanza che uno dei soci sia anche obbligato a titolo autonomo verso lo stesso creditore.
- La qualificazione dell'atto di riassunzione come prosecuzione del giudizio oppure come nuova domanda è questione di interpretazione dell'atto e di fatto riservata al giudice di merito, censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale dedotto in modo specifico.
- Non è scrutinabile in cassazione la contestazione sulla legittimazione di una parte quando presupponga accertamenti di fatto non affrontati nella sentenza impugnata e non risulti che la questione sia stata ritualmente proposta nei gradi di merito.
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