Ordinanza n. 3502/2026 - Roma, Sezione 2Q
per la declaratoria dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Comune di Nettuno (RM) sull'istanza di ripianificazione dell'area di proprietà dei ricorrenti sita in località Ponserico del territorio comunale, Via Lampedusa – Via Ponserico, presentata via pec in data 27.11.2020 e protocollata al n. 66894 del 30.11.2020 e per la conseguente declaratoria dell'obbligo del Comune intimato a provvedere in ordine a tale istanza RICHIESTA DI PROROGA DEL TERMINE ASSEGNATO AL COMMISSARIO AD ACTA
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento del Comune di Nettuno sull’istanza di ripianificazione urbanistica dell’area di proprietà dei ricorrenti
Esito
La controversia
Il giudizio riguarda l’istanza già proposta dai proprietari per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Comune di Nettuno sull’istanza di ripianificazione dell’area sita in località Ponserico, presentata via PEC il 27 novembre 2020. Nel corso del giudizio era stato nominato un commissario ad acta, incaricato di portare a compimento le attività necessarie, tra cui quelle finalizzate all’approvazione di una variante puntuale al PRG vigente ai sensi degli artt. 8, 9 e 10 della l. 1150/1942. Il commissario ad acta ha chiesto una nuova proroga di 300 giorni, motivandola con la necessità di svolgere molteplici attività ancora pendenti, riepilogate in un programma allegato all’istanza.
La decisione
Il TAR ha accolto l’istanza del commissario ad acta depositata il 5 febbraio 2026 e ha concesso un’ulteriore proroga di 300 giorni per la conclusione dell’incarico commissariale. Il termine decorre dalla comunicazione dell’ordinanza da parte della Segreteria. La pronuncia non ridefinisce nel merito l’obbligo del Comune né la legittimità dell’originario silenzio, ma si limita a prorogare il termine assegnato al commissario ad acta e a disporre la comunicazione dell’ordinanza alle parti e al commissario.
Norme richiamate
artt. 8, 9 e 10 l. 1150/1942
ai sensi degli artt. 8, 9 e 10 della L. 1150/1942
Le disposizioni sono richiamate quale base normativa delle attività finalizzate all’approvazione della variante puntuale al PRG; l’ordinanza non ne sviluppa un’interpretazione ulteriore.
Massime di principio
- Il giudice dell’ottemperanza può prorogare il termine assegnato al commissario ad acta quando il commissario rappresenti, mediante un programma delle attività ancora da svolgere, la necessità di ulteriori adempimenti per portare a compimento l’incarico.
- La proroga concessa al commissario ad acta decorre dalla comunicazione dell’ordinanza che la dispone, quando così stabilito dal giudice.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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