Cassazione Penale, Sentenza n. 4877/2022 del 10/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Maggi, amministratore unico della Roberto Maggi s.r.l., fallita nel febbraio 2015, era stato condannato per bancarotta fraudolenta documentale (cd. "generale") e bancarotta semplice per aver omesso di richiedere il fallimento della società. Ha impugnato sostenendo: 1) vizio di motivazione perché la Corte non avrebbe provato il dolo necessario per la bancarotta documentale, che a suo avviso richiederebbe l'intenzionalità specifica di impedire la ricostruzione del patrimonio e di danneggiare i creditori; 2) errata valutazione della pena e mancata applicazione nella massima estensione della diminuzione per le attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante, lamentando motivazione illogica in relazione ai precedenti penali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto infondato il vizio: ha richiamato l'orientamento consolidato che considera il dolo richiesto di natura generica e ha spiegato che, anche quando viene contestata l'intenzionalità 'specifica', la giurisprudenza più recente considera sufficiente la consapevolezza che la tenuta volontaria di una contabilità incompleta o confusa possa rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio o del volume d'affari. I giudici hanno inoltre rilevato che le gravi e ripetute irregolarità contabili erano state compiute nella consapevolezza dello stato di crisi della società, giustificando la sussistenza del dolo. Sul secondo motivo la Cassazione l'ha dichiarato inammissibile perché si trattava di una generica richiesta di rivalutazione del merito delle scelte sanzionatorie già adeguatamente motivate dal giudice di merito, che aveva considerato i precedenti penali dell'imputato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. Sentenza resa il 2/12/2021.
Norme richiamate
Sez. 5, Sentenza n. 1137 del 17/12/2008 (Vianello)
Sez. 5, Sentenza n. 1137 del 17/12/2008, dep. 2009, Vianello, Rv. 242550
Orientamento che ritiene il dolo per la bancarotta documentale come 'intenzionale', richiedendo la prova della volontà specifica di impedire la ricostruzione del patrimonio e del volume d'affari
Sez. 5, Sentenza n. 5264 del 17/12/2013 (Manfredini)
Sez. 5, Sentenza n. 5264 del 17/12/2013, dep. 2014, Manfredini, Rv. 258881
Orientamento più recente che ritiene sufficiente la mera consapevolezza che la tenuta volontaria di una contabilità incompleta o confusa possa rendere impossibile la ricostruzione delle vicende patrimoniali o dell'andamento degli affari, escludendo la necessità di una volontà specifica di impedire tale ricostruzione
Massime di principio
- Per la bancarotta documentale cd. 'generale' il dolo richiesto può essere considerato di natura generica: è sufficiente la consapevolezza che la condotta (tenuta contabile incompleta/confusa) possa rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio o del volume d'affari.
- La presenza di ripetute e gravi irregolarità contabili compiute con la consapevolezza dello stato di crisi della società costituisce elemento forte per ritenere sussistente il dolo richiesto.
- La giurisprudenza mostra due orientamenti (dolo intenzionale vs. consapevolezza del rischio), ma entrambi convergono nel valutare rilevante l'effetto oggettivo della condotta: solo comportamenti che realmente ostacolano la ricostruzione contabile sono tipici della fattispecie.
- Questioni nuove o censure non sollevate tempestivamente nei gradi di merito (es. nuovi argomenti sull'elemento soggettivo) rischiano di essere inammissibili o deboli in Cassazione.
- I motivi che chiedono una rivalutazione del merito sanzionatorio (es. sull'applicazione delle attenuanti vs. aggravanti) sono difficili da accogliere in Cassazione se il giudice del merito ha motivato adeguatamente la propria scelta, soprattutto in relazione ai precedenti penali.
- In situazioni simili, per difendersi efficacemente, è importante documentare l'assenza di consapevolezza dello stato di crisi o l'assenza di ripetute irregolarità contabili, nonché sollevare tempestivamente e con argomentazione dettagliata le questioni sulla natura del dolo e sulla valutazione dei precedenti nei gradi di merito.
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