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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22938/2025 del 18/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva escluso la recidiva contestata e rideterminato in senso più favorevole la pena, confermando però la responsabilità per il delitto pluriaggravato di furto in abitazione. L'unico motivo di ricorso deduceva vizio di motivazione per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente valutato elementi favorevoli quali l'età e la provenienza familiare dell'imputato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il motivo manifestamente infondato e comunque sostanzialmente di merito, osservando che la Corte di appello aveva motivato in modo congruo e логico sulla base dei criteri di cui all'art. 133 c.p., valorizzando l'assenza di condotte meritevoli di favorevole apprezzamento e ritenendo insufficiente la sola incensuratezza. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 133 c.p.

    Richiamato come parametro per la valutazione discrezionale delle circostanze attenuanti generiche e della commisurazione della pena; la motivazione della Corte territoriale è stata ritenuta congrua perché fondata su elementi rientranti in tale norma.

  • art. 616 c.p.p.

    Applicato per la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La censura sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile quando si risolve nella richiesta di una diversa valutazione di fatto degli elementi già apprezzati dal giudice di merito.
  • La motivazione sul diniego delle attenuanti generiche è sufficiente se il giudice di merito indica, anche sinteticamente, gli elementi di cui all'art. 133 c.p. ritenuti prevalenti nel bilanciamento discrezionale.
  • La sola incensuratezza dell'imputato non impone la concessione delle circostanze attenuanti generiche, se non accompagnata da ulteriori elementi positivi meritevoli di favorevole considerazione.
  • In sede di legittimità non è consentito sostituire alla valutazione del giudice di merito un diverso apprezzamento dei dati fattuali, come età o contesto familiare, quando la motivazione sia logica e non manifestamente illogica.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende quando emergano profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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