Circolare numero 90 del 13-5-2002
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare definisce, in attuazione dell'art. 14-bis, comma 4, del d.lgs. 96/1993 come modificato dal d.l. 32/1995, l'area dei destinatari della restituzione dei contributi eccedenti per il personale già dipendente dell'ex Agensud e transitato nelle Amministrazioni dello Stato. Vengono chiariti il periodo temporale rilevante, il rapporto con la ricongiunzione dei periodi assicurativi ex art. 6 della legge 29/1979, le modalità di calcolo della eccedenza contributiva e le competenze tra amministrazioni ed enti previdenziali. La restituzione riguarda i cessati dal servizio tra il 14 ottobre 1993 e l'8 febbraio 1995 che non abbiano optato per la conservazione della posizione pensionistica di provenienza.
Criteri applicativi per i contributi eccedenti del personale ex Agensud
Personale dell'ex Agensud: criteri per la restituzione dei contributi eccedenti
La circolare disciplina l'applicazione dell'art. 14-bis, comma 4, del d.lgs. 3 aprile 1993, n. 96, come introdotto dal d.l. 8 febbraio 1995, n. 32 e convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, per il personale della soppressa Agensud transitato nelle Amministrazioni dello Stato. L'obiettivo è individuare correttamente i destinatari della restituzione dei contributi eccedenti, nonché stabilire il procedimento di calcolo e le competenze tra amministrazioni e enti previdenziali.
Quadro normativo di riferimento
La circolare richiama il fatto che al personale già dipendente della soppressa Agenzia per lo sviluppo del Mezzogiorno, transitato nei ruoli statali, era stata riconosciuta la facoltà di conservare la posizione pensionistica presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Per chi non aveva esercitato tale opzione si applicava l'art. 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, richiamato dall'art. 14-bis, comma 1, lett. b), del d.lgs. 96/1993.
Il comma 4 del medesimo art. 14-bis prevedeva la restituzione dei contributi versati ma non computati ai fini della ricongiunzione per coloro cessati dopo il 13 ottobre 1993 e prima dell'entrata in vigore del decreto, ma non disciplinava espressamente il caso di chi avesse optato per il mantenimento della posizione pensionistica di provenienza. Su tale aspetto sono intervenuti la Corte costituzionale con sentenza n. 219/1998, il Consiglio di Stato con i pareri n. 1018/1999 e n. 472/2000, e la Corte dei Conti con la nota di osservazioni n. 5202/2000, interpretando la norma nel senso della sua applicabilità a tutti i cessati nel periodo considerato.
Destinatari
La platea dei destinatari è definita come composta dai soggetti che:
- non abbiano optato per la posizione pensionistica di provenienza;
- siano cessati dal servizio dopo il 13 ottobre 1993, data del passaggio nelle amministrazioni statali;
- siano cessati entro l'8 febbraio 1995, cioè prima della pubblicazione del d.l. 8 febbraio 1995, n. 32.
La circolare evidenzia che in tale periodo la sistemazione retributiva e previdenziale del personale non era ancora definitiva e che l'assetto giuridico e normativo si è consolidato soltanto dal 9 febbraio 1995, per effetto del decreto-legge e della relativa legge di conversione. In coerenza con la sentenza della Corte costituzionale n. 219/1998, la norma viene quindi applicata ai cessati nel periodo indicato.
Ricongiunzione dei periodi assicurativi
L'oggetto della ricongiunzione riguarda i periodi di servizio prestati presso l'AGENSUD fino al 12 ottobre 1993. La circolare precisa che il procedimento di ricongiunzione ai sensi dell'art. 6 della legge n. 29/1979 non richiede una domanda degli interessati: l'iniziativa spetta all'amministrazione di appartenenza.
L'amministrazione e l'INPDAP devono acquisire tutti gli elementi necessari o utili per:
- la costituzione della posizione assicurativa;
- il calcolo virtuale della riserva matematica;
- le attività istruttorie previste dalla circolare INPDAP n. 17/2000.
La competenza per l'eventuale restituzione delle eccedenze contributive è indicata in capo all'INPDAP.
Restituzione delle eccedenze contributive
La restituzione dei contributi eccedenti interviene su domanda del personale cessato dal servizio nel periodo dal 14 ottobre 1993 all'8 febbraio 1995. Il procedimento di calcolo è fondato sulla determinazione virtuale della riserva matematica alla data del 13 ottobre 1993, coincidente con il momento dal quale decorre l'inquadramento nelle amministrazioni statali e l'iscrizione nella relativa gestione pensionistica.
L'importo della riserva matematica va confrontato con i contributi risultanti alla medesima data nella gestione di provenienza, relativi ai periodi da ricongiungere, incrementati del 4,50%. Il diritto alla restituzione nasce solo se l'importo complessivo di tali contributi supera l'importo della riserva matematica.
Per determinare la somma da liquidare, la circolare prevede di:
- calcolare il valore percentuale dell'eccedenza, ossia la differenza tra importo dei contributi e riserva matematica rapportata all'importo complessivo dei contributi versati e maggiorati del 4,50%;
- applicare tale percentuale alla somma effettivamente trasferita all'INPDAP dalla gestione di provenienza;
- ricavare così l'eccedenza complessiva riferita sia alla quota del datore di lavoro sia a quella del lavoratore.
La quota da liquidare al lavoratore viene poi determinata in proporzione all'aliquota contributiva già posta a suo carico.
Competenze amministrative e presentazione delle domande
Le domande di restituzione dei contributi eccedenti devono essere presentate all'amministrazione presso la quale il dipendente era stato assegnato, in quanto titolare del fascicolo personale e, se del caso, dell'avvenuta liquidazione del trattamento di pensione.
Se una sede INPS riceve la domanda, deve trasmetterla alle amministrazioni competenti presso cui gli ex dipendenti dell'Agensud erano transitati. Tali amministrazioni devono quindi:
- effettuare i conteggi necessari;
- determinare la percentuale di eccedenza dei contributi da rimborsare;
- operare secondo i criteri indicati al punto 3 e nel rispetto della circolare INPDAP n. 17/2000.
In questo modo la circolare chiarisce sia l'ambito soggettivo e temporale della restituzione, sia il metodo di quantificazione delle somme dovute, sia la ripartizione delle competenze operative tra amministrazioni e ente previdenziale.
Punti principali
Quadro normativo e finalità
La circolare interviene per formalizzare il procedimento di attuazione dell'art. 14-bis, comma 4, del d.lgs. 3 aprile 1993, n. 96, introdotto dall'art. 9 del d.l. 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104. Il tema nasce dalla necessità di chiarire, per il personale dell'ex Agensud transitato nelle Amministrazioni statali, il trattamento dei contributi versati ma non computati ai fini della ricongiunzione, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 219/1998 e dei pareri del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti.
Destinatari della restituzione
Sono destinatari i soggetti che non abbiano optato per la posizione pensionistica di provenienza e che siano cessati dal servizio dopo il 13 ottobre 1993 e fino all'8 febbraio 1995. La circolare ricorda che il periodo è caratterizzato da una sistemazione retributiva e previdenziale non definitiva, e che l'assetto giuridico e normativo si è stabilizzato solo dal 9 febbraio 1995, per effetto del d.l. 32/1995 e della legge di conversione n. 104/1995.
Ricongiunzione dei periodi assicurativi
L'oggetto della ricongiunzione riguarda i periodi di servizio prestati presso l'AGENSUD fino al 12 ottobre 1993. Non è prevista domanda degli interessati per attivare il procedimento ai sensi dell'art. 6 della legge 29/1979: l'iniziativa compete all'amministrazione di appartenenza. L'amministrazione e l'INPDAP devono acquisire gli elementi utili per la costituzione della posizione assicurativa e per il calcolo virtuale della riserva matematica, secondo le modalità indicate dalla circolare INPDAP n. 17/2000.
Restituzione delle eccedenze contributive e criteri di calcolo
La restituzione interviene su domanda del personale cessato nel periodo 14 ottobre 1993 - 8 febbraio 1995. La riserva matematica va determinata virtualmente alla data del 13 ottobre 1993; tale importo va confrontato con i contributi risultanti alla medesima data nella gestione di provenienza, relativi ai periodi da ricongiungere, aumentati del 4,50%. Il diritto alla restituzione sorge solo quando i contributi complessivi superano la riserva matematica. L'eccedenza da liquidare si determina applicando la percentuale di eccedenza, calcolata sulla differenza tra contributi e riserva matematica rispetto al totale dei contributi versati e maggiorati del 4,50%, alla somma effettivamente trasferita all'INPDAP. La quota da rimborsare al lavoratore è proporzionata all'aliquota contributiva posta a suo carico.
Competenze procedurali tra amministrazioni e INPS/INPDAP
Le domande di restituzione devono essere presentate all'amministrazione presso la quale il dipendente era stato assegnato e che possiede il fascicolo personale e, se del caso, ha liquidato la pensione. Le sedi INPS che ricevano erroneamente le domande devono trasmetterle alle amministrazioni competenti. Le amministrazioni devono effettuare i conteggi necessari e determinare la percentuale dell'eccedenza da rimborsare, tenendo conto della circolare INPDAP n. 17/2000; la competenza alla eventuale restituzione delle eccedenze contributive è attribuita all'INPDAP.
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