Circolare numero 89 del 9-5-2002
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina gli adempimenti contributivi e assicurativi per i lavoratori domestici assunti da agenzie di lavoro temporaneo, alla luce dell'art. 117 della legge n. 388/2000 e del C.C.N.L. del 8 marzo 2001. Vengono chiarite iscrizione, libro paga, gestione dei lavoratori extracomunitari, versamento mensile dei contributi, calcolo delle settimane accreditabili, regolarizzazioni e compilazione del CUD e del mod. 770 semplificato. Sono inoltre fornite istruzioni operative sulle fasce retributive convenzionali, sui codici da utilizzare nel DM10/2 e sulle modalità di certificazione fiscale.
Lavoratori domestici dipendenti da agenzie interinali
Lavoratori domestici dipendenti da agenzie interinali
La circolare disciplina gli aspetti contributivi, assicurativi e dichiarativi relativi ai lavoratori domestici assunti tramite agenzie di lavoro temporaneo. L'intervento si rende necessario per coordinare la disciplina speciale introdotta dalla legge n. 388/2000 con le modalità operative INPS, semplificando gli adempimenti attraverso procedure assimilate a quelle dei lavoratori dipendenti ordinari.
Quadro normativo di riferimento
L'INPS richiama l'art. 117 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che ha modificato l'art. 9 della legge 24 giugno 1997, n. 196, inserendo il comma 3-bis. Tale disposizione stabilisce che, nei casi in cui i contratti collettivi prevedano la fornitura a persone fisiche o nuclei familiari di lavoratori temporanei domestici, i contributi previdenziali e assicurativi siano dovuti secondo le misure previste dall'art. 5 del DPR 31 dicembre 1971, n. 1403, con modalità e termini di versamento definiti dall'INPS. Viene inoltre richiamato il C.C.N.L. del lavoro domestico dell'8 marzo 2001, che all'art. 7 consente il ricorso alle agenzie di lavoro interinale.
Domanda di iscrizione e gestione del rapporto
Per l'assunzione dei lavoratori temporanei domestici da parte delle agenzie interinali non è richiesta la presentazione della domanda di iscrizione all'INPS mediante mod. LD09. L'assunzione deve avvenire con le modalità ordinarie previste per le altre categorie di lavoratori, come confermato anche dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Le agenzie interinali devono inoltre tenere un libro paga separato da quello degli altri dipendenti, nel quale registrare:
- le presenze;
- il numero delle ore lavorate;
- il numero delle settimane lavorate in ciascun trimestre solare.
Il numero delle settimane dovrà essere calcolato secondo i criteri indicati nella sezione dedicata al calcolo delle settimane.
Lavoratori extracomunitari
Per i lavoratori domestici extracomunitari, la circolare attribuisce alle agenzie interinali l'obbligo di verificare la regolarità del permesso di soggiorno. L'avviamento al lavoro deve seguire le modalità previste per i lavoratori extracomunitari delle altre categorie.
Versamento dei contributi e retribuzioni convenzionali
Il versamento dei contributi deve avvenire con cadenza mensile, mediante i modelli F24 e DM10/2, utilizzando la posizione contributiva già aperta per gli altri dipendenti, identificata con CSC 7.07.08 e CA=9A.
Ai fini del calcolo, l'agenzia deve determinare la retribuzione oraria effettiva, comprensiva di:
- retribuzione oraria pattuita;
- quota di tredicesima mensilità ripartita in misura oraria;
- valore convenzionale di vitto e alloggio, se dovuto, ripartito anch'esso in misura oraria.
La circolare riporta le retribuzioni convenzionali per il periodo gennaio-dicembre 2002, con il relativo contributo orario e la quota a carico del lavoratore indicata tra parentesi. Le fasce sono differenziate in base alla retribuzione effettiva e all'orario di lavoro:
- fino a 24 ore settimanali, con tre fasce retributive;
- oltre 24 ore settimanali, con contributo specifico della quarta fascia.
Per la denuncia nel DM10/2, i valori devono essere esposti nei quadri B/C con i codici di nuova istituzione:
- D001, se la retribuzione effettiva rientra nella prima fascia;
- D002, se rientra nella seconda fascia;
- D003, se rientra nella terza fascia;
- D004, se le ore lavorate superano le 24 settimanali, indipendentemente dalla retribuzione effettiva.
In corrispondenza di tali codici devono essere compilati:
- numero dipendenti, con il numero dei dipendenti occupati nel mese con qualifica di collaboratore familiare;
- numero giornate, con il numero delle ore complessivamente lavorate nel mese fino all'ultimo sabato del mese;
- retribuzioni, pari al prodotto tra ore lavorate e retribuzione convenzionale, con arrotondamento all'unità di euro;
- quadro C, con l'importo del contributo orario moltiplicato per le ore complessivamente lavorate, anch'esso arrotondato all'unità di euro.
La circolare precisa che, essendo i lavoratori dipendenti delle agenzie interinali, in caso di superamento della ventiquattresima ora settimanale il contributo orario da applicare è quello della quarta fascia, anche se l'attività è svolta presso più nuclei familiari.
Prestazioni previdenziali
Per quanto concerne l'indennità di maternità e gli assegni per il nucleo familiare, l'INPS conferma la propria competenza al pagamento diretto nei confronti dei lavoratori, riservandosi però di fornire ulteriori istruzioni operative.
Calcolo delle settimane contributive
Il numero delle settimane da accreditare al lavoratore domestico si ottiene considerando tutte le ore lavorate nel trimestre e dividendole per 24. Il quoziente deve essere arrotondato per eccesso e corrisponde alle settimane da accreditare, fermo restando che il risultato non può superare:
- il numero delle settimane effettivamente lavorate;
- il numero dei sabati contenuti nel trimestre.
Regolarizzazioni di periodi anteriori
Per i periodi pregressi rispetto alla data della circolare, i datori di lavoro devono applicare le disposizioni vigenti per la regolarizzazione dei lavoratori comuni. In concreto, devono compilare uno o più modelli DM10M/V utilizzando i codici previsti per ciascuna fascia di retribuzione convenzionale.
CUD e mod. 770 semplificato
Ai fini della certificazione CUD e della dichiarazione mod. 770 semplificato, parte C, le agenzie interinali devono seguire le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate del 30 novembre 2001 per il CUD e del 21 dicembre 2001 per il 770 semplificato, tenendo presenti anche i chiarimenti della circolare INPS n. 53 del 18 marzo 2002.
La circolare fornisce precisazioni puntuali sulla compilazione della Sezione 1, parte C:
- al punto 1, qualifica assicurativa, va indicato il codice "B";
- i punti 2 e 3 non devono essere compilati;
- al punto 4, ente, va indicato il codice "01" per attribuire i dati all'INPS;
- al punto 5, matricola, va riportato il numero di matricola INPS del datore di lavoro;
- al punto 6, prov. lav., va indicata la sigla della provincia in cui il lavoratore svolge l'attività;
- nelle assicurazioni coperte vanno barrate solo le caselle IVS e DS, corrispondenti ai punti 7 e 8;
- nei punti 11, 12, 13, 14, 15 e 16 non deve essere indicato alcun dato;
- al punto 17, contratto, va indicato il codice 267;
- i punti 18 e 19 restano vuoti;
- al punto 20, data cessazione, vanno indicati giorno e mese di cessazione del rapporto;
- nei punti da 21 a 27 non deve essere riportato alcun dato.
Per la Sezione 2, il punto 31 retribuzione deve contenere la sommatoria delle retribuzioni convenzionali determinate per ciascuna fascia e per ciascun mese, al centesimo di euro, con arrotondamento finale all'unità di euro. Se per un dipendente sono stati versati contributi in più fasce di retribuzione convenzionale, devono essere compilati tanti righi quante sono le fasce interessate.
Nella Sezione 3, relativa alla contribuzione figurativa, non deve essere indicato alcun dato.
Indicazione finale sulle retribuzioni imponibili
In nota viene richiamato l'art. 25 della legge n. 160/1975, precisando che, per i lavoratori domestici, le retribuzioni imponibili non sono soggette ad arrotondamento, a differenza di quanto previsto per la generalità dei lavoratori dipendenti.
Punti principali
Quadro normativo e ambito di applicazione
La circolare dà attuazione al comma 3-bis dell'art. 9 della legge n. 196/1997, come modificato dall'art. 117 della legge n. 388/2000, per i casi in cui i contratti collettivi prevedano la fornitura a persone fisiche o nuclei familiari di lavoratori temporanei domestici. Il C.C.N.L. del lavoro domestico dell'8 marzo 2001 consente il ricorso alle agenzie di lavoro interinale; per tali rapporti si applicano i contributi previdenziali e assicurativi secondo le misure dell'art. 5 del DPR n. 1403/1971, con modalità e termini di versamento stabiliti dall'INPS.
Domanda di iscrizione e libro paga
Per l'assunzione dei lavoratori temporanei domestici da parte delle agenzie interinali non è necessario presentare la domanda di iscrizione all'INPS (mod. LD09), poiché l'assunzione avviene con le modalità previste per le altre categorie di lavoratori. Le agenzie devono tenere un libro paga separato da quello degli altri dipendenti, registrando presenze, ore lavorate e numero delle settimane lavorate in ciascun trimestre solare, secondo i criteri indicati per il calcolo delle settimane.
Lavoratori extracomunitari
Per i lavoratori domestici extracomunitari incombe ai datori di lavoro, cioè alle agenzie interinali, la verifica della regolarità del permesso di soggiorno. L'avviamento al lavoro deve avvenire con le modalità previste per i lavoratori extracomunitari delle altre categorie.
Versamento dei contributi
I contributi, dovuti nella misura prevista per i lavoratori domestici, devono essere versati mensilmente con i consueti modelli F24 e DM10/2, utilizzando la posizione contributiva già aperta per gli altri dipendenti (CSC 7.07.08 e CA=9A). La circolare indica come determinare la retribuzione oraria effettiva, comprensiva di retribuzione concordata, quota di tredicesima mensilità ripartita in misura oraria e, se dovuto, vitto e alloggio convenzionali. Viene inoltre riportata la tabella delle retribuzioni convenzionali per il periodo gennaio-dicembre 2002 e i relativi contributi, con distinta quota a carico del lavoratore tra parentesi. Sono istituiti i codici D001, D002, D003 e D004 da riportare nei quadri B/C del DM10/2 in relazione alla fascia retributiva o al superamento delle 24 ore settimanali. Devono essere compilati il numero dei dipendenti, le ore complessivamente lavorate fino all'ultimo sabato del mese e le retribuzioni/contributi calcolati al centesimo di euro con arrotondamento all'unità di euro.
Prestazioni
Per l'indennità di maternità e gli assegni per il nucleo familiare, l'INPS resta competente al pagamento diretto ai lavoratori; la circolare si riserva di fornire ulteriori istruzioni operative.
Calcolo delle settimane accreditabili
Le settimane contributive da accreditare si determinano considerando tutte le ore lavorate nel trimestre e dividendo il totale per 24. Il quoziente, arrotondato per eccesso, corrisponde al numero delle settimane accreditabili, ma non può superare né le settimane effettivamente lavorate né il numero dei sabati contenuti nel trimestre.
Regolarizzazioni di periodi pregressi
Per i periodi anteriori alla circolare, i datori di lavoro devono seguire le disposizioni in vigore per la regolarizzazione dei lavoratori comuni e compilare uno o più modelli DM10M/V, utilizzando i codici previsti per ciascuna fascia di retribuzione convenzionale.
CUD e mod. 770 semplificato
Per la certificazione CUD e per la dichiarazione mod. 770 semplificato (parte C), le agenzie interinali devono attenersi alle istruzioni dell'Agenzia delle Entrate del 30 novembre 2001 e del 21 dicembre 2001, tenendo conto dei chiarimenti della circolare INPS n. 53 del 18 marzo 2002. La circolare precisa la compilazione della Sezione 1: qualifica assicurativa codice "B", ente "01", matricola INPS del datore di lavoro, provincia di lavoro, copertura solo IVS e DS, codice contratto 267, data cessazione, e assenza di dati in vari campi indicati. Nella Sezione 2, la retribuzione del punto 31 è la somma delle retribuzioni convenzionali per fascia e per mese, con compilazione di tanti righi quante sono le fasce utilizzate. Nella Sezione 3 relativa alla contribuzione figurativa non va indicato alcun dato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 9 mag 2002Circolare numero 88 del 9-5-2002
- Circolare · 13 mag 2002Circolare numero 90 del 13-5-2002
- Circolare · 3 mag 2002Circolare numero 87 del 3-5-2002
- Circolare · 15 mag 2002Circolare numero 91 del 15-5-2002
- Circolare · 2 mag 2002Circolare numero 18 del 02/05/2002
- Circolare · 16 mag 2002Circolare numero 92 del 16-5-2002
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →