Circolare numero 88 del 9-5-2002
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra il nuovo regime della riduzione delle sanzioni civili per omissioni ed evasioni contributive introdotto dalla legge finanziaria 2001 e disciplinato dalla direttiva interministeriale del 19 aprile 2001 e dalla delibera INPS dell’8 gennaio 2002. Vengono definiti i casi in cui il beneficio è concedibile, i criteri di graduazione della riduzione, la competenza delle Sedi regionali per le domande presentate dal 12 agosto 2001, nonché le regole speciali per procedure concorsuali e per enti non economici, fondazioni e associazioni senza fini di lucro. La circolare disciplina anche il regime transitorio per le istanze già pendenti e indica gli schemi di domanda e istruttoria da utilizzare.
Riduzione delle sanzioni civili ex art. 116, commi 15 e 16, L. 388/2000
Riduzione delle sanzioni civili ex art. 116, commi 15 e 16, L. 388/2000
La circolare definisce il nuovo assetto della riduzione delle sanzioni civili per omissioni ed evasioni contributive, alla luce dell’art. 116 della legge finanziaria 2001, della direttiva ministeriale del 19 aprile 2001 e della delibera INPS dell’8 gennaio 2002. Il documento chiarisce le competenze decisionali, i presupposti sostanziali per il beneficio e i criteri di graduazione della riduzione, con discipline speciali per procedure concorsuali ed enti non lucrativi.
Evoluzione normativa e riparto di competenze
Prima della riforma del 2000 la riduzione delle sanzioni civili era rimessa al Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero del Tesoro, mediante decreto, sulla base del precedente art. 3 del D.L. n. 103/1991, poi sostituito dall’art. 1, comma 224, della legge n. 662/1996. Con l’art. 116, commi 15 e 16, della legge n. 388/2000, il legislatore ha affidato ai Consigli di amministrazione degli enti impositori la definizione dei criteri e delle modalità di riduzione, sulla base di direttive ministeriali.
La direttiva interministeriale del 19 aprile 2001, pubblicata in G.U. n. 134 del 12 giugno 2001, ha fissato le linee guida generali. Il Consiglio di amministrazione dell’INPS, con deliberazione n. 1 dell’8 gennaio 2002, ha recepito tali linee guida e ne ha stabilito l’attuazione interna.
Ambito applicativo e casi ammessi
La direttiva si applica agli enti pubblici previdenziali indicati nella circolare e, in via ordinaria, riguarda le ipotesi di mancato o ritardato pagamento di cui all’art. 116, comma 8, lettera a), con esclusione dell’evasione contributiva di cui alla lettera b). Quest’ultima può essere considerata solo se la situazione debitoria viene denunciata spontaneamente prima di contestazioni o richieste dell’ente impositore e comunque entro dodici mesi dalla scadenza del pagamento, con successivo versamento entro trenta giorni dalla denuncia.
La riduzione può essere concessa nei seguenti casi:
- mancato o ritardato pagamento dovuto a oggettive incertezze interpretative, connesse a contrastanti o sopravvenuti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi, ovvero a novità e complessità della fattispecie, o ancora a indicazioni fuorvianti degli uffici competenti, purché documentalmente provate;
- mancato o ritardato pagamento dovuto a fatto doloso del terzo, con denuncia all’autorità giudiziaria e verifica della pendenza del procedimento o dell’accertamento di colpevolezza;
- mancato o ritardato pagamento per crisi, riorganizzazione, riconversione o ristrutturazione aziendale, nei casi riconosciuti dalla direttiva e subordinatamente agli accertamenti richiesti.
Incertezze interpretative e fatto doloso del terzo
Per le incertezze interpretative, la circolare precisa che il beneficio non spetta quando sia già consolidato un orientamento giurisprudenziale o amministrativo costante; occorre invece un quadro di contrasti o un successivo mutamento interpretativo idoneo a generare un obiettivo convincimento errato sulla non debenza del contributo. Sono considerati rilevanti anche i casi di norme nuove o fattispecie particolarmente complesse, nonché quelli in cui il contribuente sia stato tratto in errore da istruzioni fuorvianti degli uffici, purché ciò risulti documentato.
Per il fatto doloso del terzo, la mera denuncia non basta: la direttiva e la circolare richiedono che il procedimento avviato a seguito della denuncia sia pendente o abbia accertato la colpevolezza del terzo. Il beneficio è escluso se vi è archiviazione per insussistenza del fatto o per mancata commissione da parte del terzo. La documentazione della situazione processuale deve essere esibita dall’interessato.
Crisi, riorganizzazione, riconversione e ristrutturazione aziendale
Nelle ipotesi di crisi aziendale, la riduzione può essere concessa quando l’impresa abbia ottenuto formali provvedimenti di integrazione salariale. Negli altri casi, il beneficio è subordinato all’accertamento del Servizio Ispezione del Lavoro circa l’effettiva esistenza di uno stato di crisi o di un processo di riorganizzazione, ristrutturazione o riconversione aziendale con particolare rilievo sociale ed economico.
La circolare richiama i criteri CIPE del 18 ottobre 1994 per identificare i processi di riorganizzazione, riconversione e ristrutturazione. Per la riorganizzazione è richiesto un programma di investimenti finalizzato a superare inefficienze della struttura gestionale e accompagnato dalla ridefinizione dell’assetto societario e produttivo, da investimenti medi annui superiori al passato e dall’indicazione delle coperture finanziarie. Per riconversione o ristrutturazione, il programma deve privilegiare impianti fissi e attrezzature direttamente impiegate nel processo produttivo, con investimenti medi annui significativamente superiori al biennio precedente e adeguata copertura finanziaria.
Il debito contributivo deve riferirsi a un periodo connesso o contiguo al periodo massimo di concessione, fissato in un anno per la crisi e in due anni per riorganizzazione, ristrutturazione o riconversione. Il periodo di fruizione è quello più favorevole al richiedente, secondo il provvedimento concessorio o la relazione del Servizio Ispezione del Lavoro.
Graduazione della riduzione
La riduzione può essere determinata entro due soglie:
- fino alla misura degli interessi legali vigenti alla data di presentazione dell’istanza;
- fino agli interessi legali aumentati del 50%.
La scelta dipende dalla valutazione complessiva del comportamento aziendale sulla base di indicatori quali:
- rispetto pregresso degli obblighi contributivi;
- correntezza dei versamenti;
- situazione patrimoniale complessiva;
- rilevanza delle cause dell’inadempimento;
- riflessi sul mantenimento dei livelli occupazionali o sulla ripresa produttiva;
- importo delle somme da recuperare;
- incidenza del beneficio sul recupero del credito.
Per evitare disparità tra imprese di diversa dimensione, la circolare considera di notevole entità un importo almeno pari al 100% delle contribuzioni versate nell’anno precedente l’inizio del periodo di omissione. Se il comportamento complessivo non è pienamente positivo, ma l’inadempimento non deriva da evasione contributiva, il beneficio può essere concesso nella misura degli interessi legali maggiorati del 50%.
Pagamento provvisorio in attesa della decisione
Il Consiglio di amministrazione ha stabilito che, nelle more della decisione, i soggetti che abbiano presentato un’istanza motivata e documentata possono versare provvisoriamente, in unica soluzione o a rate, la contribuzione omessa e le sanzioni calcolate al tasso dell’interesse legale vigente alla data della domanda, salvo conguaglio. In caso di rateazione, è richiesto il puntuale pagamento delle rate.
Competenza delle Sedi regionali e istruttoria delle domande
La competenza a decidere le domande di riduzione è attribuita ai Direttori delle Sedi regionali, in coerenza con il decentramento di funzioni già sperimentato per le rateazioni. Le Sedi di produzione devono svolgere una completa istruttoria e trasmettere la domanda alla Sede regionale con il parere motivato del Direttore e, se il credito è oggetto di recupero giudiziale, con il parere obbligatorio dell’Ufficio legale.
I Direttori regionali devono decidere entro 15 giorni dalla ricezione della documentazione. Se il provvedimento si discosta dal parere della Sede competente, la decisione deve contenere le relative motivazioni. Le pratiche devono essere tenute in evidenza e annotate nelle statistiche mensili secondo le successive istruzioni della Direzione Centrale Pianificazione e Controllo di Gestione.
La decorrenza della nuova competenza è fissata al 12 agosto 2001 per le domande presentate da tale data in avanti. Le domande e la scheda istruttoria devono essere redatte secondo i modelli allegati alla circolare.
Regime transitorio
Per esigenze di continuità amministrativa, restano di competenza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, se pervenute entro l’11 agosto 2001, le domande relative a crediti in essere e accertati al 30 settembre 2000. Sono invece devolute ai Direttori regionali le domande relative a crediti accertati dal 1° ottobre 2000, nonché quelle presentate dal 12 agosto 2001 in poi anche se riferite a crediti anteriori.
Procedure concorsuali
Per le procedure concorsuali, la circolare conferma che la riduzione è applicabile solo se i contributi e le spese sono stati integralmente pagati. La misura della sanzione viene ancorata al TUR della Banca d’Italia: pari al TUR per il mancato o ritardato versamento e pari al TUR aumentato di due punti per l’evasione.
Le sanzioni così determinate si cristallizzano alla data di apertura della procedura concorsuale. Per il periodo di svolgimento della procedura sono dovuti soltanto gli interessi legali sui crediti privilegiati, ai sensi dell’art. 55 della legge fallimentare. Fa eccezione la procedura di amministrazione controllata, per la quale la circolare richiama l’orientamento della Corte di cassazione secondo cui continuano a maturare le somme aggiuntive nella misura ordinaria. In ogni caso la riduzione non può mai scendere sotto l’interesse legale.
Enti non economici, fondazioni e associazioni senza fini di lucro
Per gli enti non economici e per gli enti, fondazioni e associazioni senza fini di lucro, il beneficio è riconosciuto quando l’inadempienza dipende dal ritardo nell’erogazione di contributi o finanziamenti pubblici previsti da legge o convenzione. La misura della riduzione dipende dalla composizione delle entrate:
- interessi legali, se i proventi finanziari consistono prevalentemente in finanziamenti dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni;
- interessi legali maggiorati del 50%, negli altri casi.
La prevalenza si verifica quando almeno due terzi delle entrate complessive derivano da finanziamenti pubblici. L’accertamento deve essere compiuto dalla Sede di produzione sulla base dei bilanci o di altra documentazione contabile idonea.
Il beneficio vale solo per il ritardato pagamento e non per l’evasione. I contributi e finanziamenti devono essere previsti da leggi o convenzioni, l’inadempienza deve essersi verificata nel periodo finanziato e deve risultare da documentazione originale o autenticata. La regolarizzazione contributiva deve avvenire entro il ventesimo giorno successivo all’erogazione del finanziamento; in mancanza, si applicano le sanzioni ordinarie dell’art. 116, comma 8, della legge n. 388/2000.
Modelli allegati
La circolare allega i modelli per la scheda istruttoria e per la domanda di riduzione delle sanzioni civili. I moduli richiedono l’indicazione dei dati anagrafici e contributivi del richiedente, della provenienza del credito, del periodo, dell’importo dei contributi e delle sanzioni, della motivazione della richiesta, degli esiti degli accertamenti ispettivi e del parere della Sede e dell’Ufficio legale. Il richiedente deve dichiarare di essere consapevole dell’obbligo di pagare, nelle more della decisione, l’intero debito contributivo e le sanzioni provvisorie al tasso legale, oppure di presentare domanda di dilazione e restare in regola con le rate.
Punti principali
Quadro normativo e superamento del precedente sistema
Prima della legge n. 388/2000 la riduzione delle sanzioni civili era rimessa al Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero del Tesoro, che decideva con decreto, entro il limite dell’interesse legale, previo pagamento dei contributi e delle somme aggiuntive. Con l’art. 116, commi 15 e 16, della legge finanziaria 2001, il potere di fissare criteri e modalità di riduzione è stato attribuito ai Consigli di amministrazione degli enti impositori, sulla base di direttive ministeriali.
Ambito di applicazione e soggetti destinatari
La direttiva ministeriale del 19 aprile 2001 si applica agli enti pubblici previdenziali indicati nella circolare e, per il regime ordinario, riguarda le ipotesi di cui all’art. 116, comma 8, lettera a), con esclusione dell’evasione contributiva di cui alla lettera b), salvo denuncia spontanea entro i termini previsti. La riduzione è ammessa anche per l’evasione solo se la situazione debitoria è denunciata prima di contestazioni o richieste dell’ente e comunque entro dodici mesi dalla scadenza del pagamento, con versamento entro trenta giorni dalla denuncia.
Casi in cui è possibile la riduzione
Il beneficio è riconoscibile per: mancato o ritardato pagamento dovuto a oggettive incertezze interpretative derivanti da contrastanti o sopravvenuti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi, da novità o complessità della fattispecie o da indicazioni fuorvianti degli uffici documentate; mancato o ritardato pagamento dovuto a fatto doloso del terzo, purché vi sia denuncia all’autorità giudiziaria nei termini e il procedimento sia pendente o si sia concluso con accertamento di colpevolezza; mancato o ritardato pagamento connesso a crisi, riorganizzazione, riconversione o ristrutturazione aziendale, nei casi previsti dalla direttiva e con accertamento del Servizio Ispezione del Lavoro o con formale provvedimento di integrazione salariale.
Criteri per crisi aziendali e accertamento ispettivo
Per le ipotesi di crisi, riorganizzazione, riconversione o ristrutturazione, la riduzione è subordinata, nei casi di particolare rilevanza sociale ed economica, all’accertamento dell’effettiva sussistenza delle condizioni da parte del Servizio Ispezione del Lavoro. La circolare richiama i criteri CIPE del 18 ottobre 1994 per distinguere riorganizzazione, riconversione e ristrutturazione, e precisa che il debito contributivo deve riferirsi a un periodo connesso o contiguo al periodo massimo di concessione: un anno per la crisi, due anni per riorganizzazione, ristrutturazione o riconversione.
Graduazione della riduzione e importo della sanzione
La sanzione può essere ridotta fino al solo interesse legale vigente alla data della domanda oppure fino all’interesse legale aumentato del 50%. La scelta dipende da una valutazione complessiva del comportamento aziendale, basata su indicatori quali regolarità contributiva pregressa, correntezza dei versamenti, situazione patrimoniale, rilevanza delle cause dell’inadempimento, effetti sull’occupazione o sulla ripresa produttiva, importo da recuperare e incidenza del beneficio sul recupero del credito. Per l’evasione non derivante da una spontanea denuncia restano applicabili i limiti più restrittivi previsti dalla direttiva.
Competenza decisionale delle Sedi regionali e istruttoria
La decisione sulle domande di riduzione è attribuita ai Direttori delle Sedi regionali, analogamente a quanto avviene per le rateazioni. Le domande devono essere istruite dalla Sede di produzione, corredate del parere del Direttore della Sede e, se coinvolto il recupero giudiziale, del parere obbligatorio dell’Ufficio legale. I Direttori regionali devono decidere entro 15 giorni dalla ricezione e, se non condividono il parere della Sede competente, devono motivare la decisione. Le istanze presentate con decorrenza 12 agosto 2001 rientrano nella competenza regionale.
Regime transitorio per le domande già pendenti
Le domande relative a crediti in essere e accertati al 30 settembre 2000, se pervenute entro l’11 agosto 2001, continuano a essere decise dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Le domande riferite a crediti accertati dal 1° ottobre 2000, nonché quelle presentate dal 12 agosto 2001 in poi anche se relative a crediti anteriori, sono invece di competenza dei Direttori regionali.
Procedura provvisoria di pagamento in attesa della decisione
In attesa del provvedimento concessivo, il Consiglio di amministrazione consente ai richiedenti, su istanza motivata e documentata, di versare provvisoriamente i contributi omessi e le sanzioni calcolate al tasso dell’interesse legale vigente alla data della domanda, in unica soluzione o mediante rateazione, salvo conguaglio finale. In caso di rateazione è richiesto il puntuale pagamento delle rate.
Regole speciali per le procedure concorsuali
Per fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo e amministrazione controllata, le sanzioni civili possono essere ridotte, a condizione che siano integralmente pagati contributi e spese. La misura è ancorata al TUR della Banca d’Italia: per il mancato o ritardato versamento la sanzione è pari al TUR; per l’evasione è pari al TUR aumentato di due punti. Le sanzioni si cristallizzano alla data di apertura della procedura; per il periodo procedurale sono dovuti solo gli interessi legali sui crediti privilegiati, salvo il caso dell’amministrazione controllata, per la quale la circolare richiama la giurisprudenza che fa proseguire la maturazione delle somme aggiuntive nella misura ordinaria. In ogni caso la riduzione non può scendere sotto l’interesse legale.
Regole speciali per enti non economici, fondazioni e associazioni senza fini di lucro
Il beneficio è ammesso quando l’inadempienza dipende da ritardata erogazione di contributi o finanziamenti pubblici previsti da legge o convenzione. Se i proventi finanziari consistono prevalentemente in finanziamenti dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni, la sanzione è ridotta al solo interesse legale; negli altri casi è ridotta all’interesse legale maggiorato del 50%. La prevalenza ricorre quando almeno due terzi delle entrate complessive derivano da finanziamenti pubblici. Il ritardo deve riguardare il periodo oggetto di finanziamento e la regolarizzazione contributiva deve intervenire entro il ventesimo giorno successivo all’erogazione del finanziamento, altrimenti si applicano le sanzioni ordinarie.
Modelli allegati e supporto istruttorio
La circolare richiama gli schemi allegati per la domanda di riduzione e per la scheda istruttoria destinata alla Sede regionale. Tali modelli prevedono l’indicazione dei dati identificativi del richiedente, del credito, della motivazione della richiesta, dei versamenti effettuati, degli esiti ispettivi, delle informazioni sul comportamento aziendale e del parere della Sede e dell’Ufficio legale.
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