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Circolare

Circolare numero 94 del 17-5-2002

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce come applicare la disciplina ISE alle prestazioni sociali comunali di assegno per il nucleo familiare e assegno di maternità, alla luce del D.M. 18 gennaio 2002, n. 34, che modifica il D.M. 25 maggio 2001, n. 337. Vengono indicati i casi in cui i Comuni devono richiedere una nuova dichiarazione unica, revocare o modificare provvedimenti già adottati e salvaguardare quelli disposti entro il 22 agosto 2001. La circolare precisa inoltre che il diritto alle prestazioni va determinato confrontando l’ISE, e non l’ISEE, con la soglia riparametrata secondo i criteri previsti dalla normativa richiamata.

Chiarimenti sull'applicazione dell'ISE per assegno al nucleo familiare e assegno di maternità concessi dai Comuni

Assegno per il nucleo familiare e assegno di maternità concessi dai Comuni: chiarimenti sull’ISE

La circolare interviene per chiarire l’applicazione della disciplina dell’Indicatore della Situazione Economica (ISE) alle prestazioni sociali concesse dai Comuni, alla luce delle modifiche apportate dal D.M. 18 gennaio 2002, n. 34 al D.M. 25 maggio 2001, n. 337. L’obiettivo è definire con precisione il regime applicabile alle domande già presentate, ai provvedimenti già adottati e alle pratiche ancora pendenti.

Quadro normativo di riferimento

Il testo richiama innanzitutto il D.M. 21 dicembre 2000, n. 452, entrato in vigore il 7 aprile 2001, che all’art. 9 prevedeva l’applicazione della disciplina ISE di cui al D.Lgs. 109/1998 e ai relativi provvedimenti attuativi, fino all’adozione di ulteriori disposizioni di adeguamento.

Successivamente è intervenuto il D.M. 25 maggio 2001, n. 337, pubblicato il 21 agosto 2001 ed entrato in vigore il 22 agosto 2001. Tale regolamento ha modificato il D.M. 452/2000 e ha introdotto nuovi criteri di applicazione della disciplina ISE per l’assegno per il nucleo familiare e per l’assegno di maternità.

Infine, il D.M. 18 gennaio 2002, n. 34, pubblicato nella G.U. n. 63 del 15 marzo 2002, ha ulteriormente modificato il quadro normativo stabilendo che restano salvi i provvedimenti di concessione disposti fino al 22 agosto 2001.

Assegno per il nucleo familiare: domande e dichiarazione unica

Per l’assegno per il nucleo familiare, il D.M. 337/2001 prevede che per le domande relative all’anno 2001 e presentate prima del 22 agosto 2001 i Comuni debbano richiedere agli interessati una nuova dichiarazione sostitutiva unica, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 109/1998 come modificato dal D.Lgs. 130/2000.

La nuova dichiarazione sostituisce quella eventualmente già presentata e consente di procedere a una nuova istruttoria. In base a tale istruttoria, i provvedimenti di concessione già disposti devono essere revocati oppure modificati se adottati oltre il 22 agosto 2001 e fondati sulla precedente normativa.

Assegno di maternità: disciplina applicabile

Per l’assegno di maternità, la circolare precisa che le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti fino al 30 giugno 2001 restano disciplinati dalle disposizioni del D.M. 452/2000 vigenti prima del 22 agosto 2001.

Il richiamo temporale è rilevante perché delimita il perimetro di applicazione della normativa previgente rispetto alle modifiche introdotte dal D.M. 337/2001 e poi dal D.M. 34/2002.

Provvedimenti già adottati e pratiche pendenti

Il D.M. 34/2002 chiarisce che i provvedimenti di concessione in materia di assegno per il nucleo familiare e assegno di maternità adottati fino al 22 agosto 2001 restano validi.

Diversamente, per le domande ancora in corso di valutazione o comunque definite dopo il 22 agosto 2001 sulla base della precedente disciplina, i Comuni sono tenuti a richiedere una nuova dichiarazione unica, in sostituzione di quella eventualmente già acquisita, per riesaminare le pratiche secondo il nuovo regolamento.

Se dopo il 22 agosto 2001 sono stati emessi provvedimenti di concessione applicando la vecchia normativa, essi devono essere revocati o modificati in base alla nuova dichiarazione unica.

Gestione delle variazioni e recupero di indebiti

Per la gestione dei casi di variazione dei dati trasmessi all’INPS dai Comuni e per il recupero di prestazioni indebite, la circolare rinvia alle indicazioni già fornite con la circolare INPS 11 dicembre 2000, n. 206. Le strutture periferiche devono quindi attenersi a tali istruzioni operative.

Criterio di valutazione del diritto alla prestazione

La circolare precisa infine che la determinazione del diritto alle prestazioni sociali in esame deve essere effettuata secondo i criteri dell’art. 5 del D.M. 337/2001. Il calcolo dei benefici deve avvenire confrontando l’ISE, e non l’ISEE, con la soglia del diritto riparametrata secondo i criteri fissati nell’allegato A del D.M. 452/2000, come modificato dal D.M. 337/2001.

In questo modo viene confermato il parametro di riferimento da utilizzare dai Comuni nell’istruttoria delle domande e nella verifica dei requisiti economici per l’accesso alle prestazioni.

Punti principali

Oggetto e finalità dei chiarimenti

L’intervento fornisce istruzioni operative ai Comuni e alle strutture INPS sull’applicazione della disciplina ISE per l’assegno per il nucleo familiare e per l’assegno di maternità concessi dai Comuni, dopo le modifiche introdotte dal D.M. 18 gennaio 2002, n. 34 al precedente D.M. 25 maggio 2001, n. 337.

Quadro normativo di riferimento

La circolare richiama il D.M. 21 dicembre 2000, n. 452, che aveva previsto l’applicazione della disciplina ISE fino all’adozione di ulteriori disposizioni, e il D.M. 25 maggio 2001, n. 337, entrato in vigore il 22 agosto 2001, che aveva modificato il regolamento originario introducendo nuovi criteri per l’accesso alle prestazioni. Successivamente, il D.M. 18 gennaio 2002, n. 34, pubblicato in G.U. n. 63 del 15 marzo 2002, ha stabilito che restano salvi i provvedimenti di concessione adottati fino al 22 agosto 2001.

Assegno per il nucleo familiare: dichiarazione unica e provvedimenti

Per le domande di assegno per il nucleo familiare relative all’anno 2001 e presentate prima del 22 agosto 2001, i Comuni devono richiedere agli interessati una nuova dichiarazione sostitutiva unica ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 109/1998, come modificato dal D.Lgs. n. 130/2000, in sostituzione dell’eventuale dichiarazione già presentata. I provvedimenti di concessione già emessi devono essere revocati oppure modificati sulla base della nuova dichiarazione, se adottati oltre il 22 agosto 2001 sulla base della precedente normativa.

Assegno di maternità: disciplina temporale di applicazione

Per l’assegno di maternità, la circolare distingue le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti fino al 30 giugno 2001, per i quali la prestazione va concessa ed erogata secondo le disposizioni del D.M. n. 452/2000 vigenti prima del 22 agosto 2001.

Salvezza dei provvedimenti già adottati

Il D.M. 18 gennaio 2002, n. 34 fa salvi i provvedimenti di concessione in materia di assegno per il nucleo familiare e assegno di maternità disposti fino al 22 agosto 2001. Di conseguenza, per le domande ancora in istruttoria o definite dopo tale data sulla base della precedente disciplina, i Comuni devono acquisire una nuova dichiarazione unica e riesaminare la pratica alla luce del nuovo regolamento.

Gestione delle variazioni e recupero di indebiti

Per la gestione delle variazioni dei dati comunicati all’INPS dai Comuni e per il recupero delle prestazioni indebitamente percepite, le strutture periferiche devono attenersi alle indicazioni contenute nella circolare INPS 11 dicembre 2000, n. 206.

Criterio di calcolo del diritto alla prestazione

La determinazione del diritto alle prestazioni sociali in questione deve avvenire, ai sensi dell’art. 5 del D.M. 337/2001, confrontando l’indice della situazione economica ISE, e non l’ISEE, con la soglia del diritto riparametrata secondo i criteri fissati nell’allegato A del D.M. 452/2000, come modificato dal D.M. 337/2001.

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