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Circolare

Circolare numero 96 del 22-5-2002

SOMMARIO: Ripristino della esigibilità della contribuzione CIG e CIGS da parte delle aziende ex municipalizzate trasformate in S.p.A. a capitale misto.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che, per le ex aziende municipalizzate trasformate in S.p.A. con capitale misto, tornano applicabili gli effetti della circolare n. 42/2000 e quindi l'obbligo contributivo CIG e CIGS, oltre al contributo 0,30 per la mobilità sulle retribuzioni soggette a contribuzione per disoccupazione involontaria. Vengono inoltre richiamate le regole sull'assoggettamento alla contribuzione per disoccupazione involontaria delle aziende aperte alla partecipazione privata, salvo specifico esonero ministeriale. La circolare disciplina anche la regolarizzazione dei periodi pregressi, indicando modalità di versamento sul DM10/2, i codici da utilizzare e il termine entro cui è possibile evitare sanzioni aggiuntive e interessi.

Ripristino dell'esigibilità dei contributi CIG, CIGS e mobilità per le aziende municipalizzate a capitale misto

Ripristino dell'esigibilità dei contributi CIG, CIGS e mobilità per le aziende municipalizzate a capitale misto

La circolare interviene sulla disciplina contributiva applicabile alle ex aziende municipalizzate trasformate in S.p.A. con partecipazione privata nel capitale, chiarendo il ripristino dell'efficacia della circolare n. 42/2000 per tali soggetti. Vengono inoltre indicate le regole per la regolarizzazione dei periodi pregressi e le modalità operative di esposizione sul modello DM10/2.

Contesto normativo e sospensione precedente

Con il messaggio n. 000186 dell'11/10/2000 era stata disposta la sospensione degli effetti della circolare n. 42/2000, in seguito alle direttive del Ministero del Lavoro. Tale circolare n. 42/2000 aveva affrontato il problema dell'assoggettamento alle contribuzioni CIG, CIGS e DS delle aziende municipalizzate trasformate in S.p.A. ai sensi dell'art. 22, comma 3, lettera e), della legge 8 giugno 1990, n. 142, in presenza di capitale prevalentemente pubblico.

La motivazione originaria dell'esclusione era stata ritenuta valida solo per le imprese a capitale interamente pubblico. Per le società con capitale misto, anche se controllate dal pubblico, era stata invece affermata l'applicazione della contribuzione CIG e CIGS.

Ripristino dell'efficacia della circolare n. 42/2000

Con nota ministeriale del 29 aprile 2002, prot. n. 52074, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha ritenuto che possano nuovamente decorrere gli effetti della circolare n. 42/2000, con conseguente ripristino dell'esigibilità della contribuzione CIG e CIGS per le aziende municipalizzate a capitale misto.

Il documento richiama inoltre l'ultimo capoverso della circolare n. 42/2000, ribadendo che le aziende che si siano aperte alla partecipazione azionaria privata restano soggette alla contribuzione per la disoccupazione involontaria, salvo che abbiano ottenuto un apposito provvedimento di esonero dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi dell'art. 40 del RD 4 ottobre 1935, n. 827.

Contributo per mobilità e contribuzione per disoccupazione involontaria

La circolare precisa che sulle retribuzioni soggette al contributo per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria è dovuto anche il contributo dello 0,30 per la mobilità, previsto dall'art. 16 della legge n. 223/1991.

Ne consegue che, per le aziende interessate dall'assoggettamento alla DS, opera anche il correlato obbligo contributivo per mobilità nelle misure e con le modalità previste dalla disciplina richiamata.

Decorrenza dell'obbligo contributivo

Le contribuzioni in esame sono dovute:

  • per le imprese già assoggettate, dal periodo di paga in corso a quello in cui ha iniziato a operare la sospensiva;
  • per le imprese che hanno privatizzato il capitale durante il periodo in cui ha operato la sospensiva, dal periodo di paga in corso alla data di privatizzazione.

La decorrenza viene quindi collegata sia alla situazione originaria dell'impresa, sia all'eventuale mutamento della compagine societaria verificatosi nel periodo di sospensione.

Regolarizzazione dei periodi pregressi

Per la regolarizzazione delle omissioni pregresse trova applicazione la delibera n. 5 del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto del 26/03/1993, approvata con D.M. 7/10/1993.

La circolare richiama però anche l'art. 116, comma 13, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, precisando che:

  • se la regolarizzazione è effettuata entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare, non sono dovute somme aggiuntive né interessi;
  • se la regolarizzazione avviene oltre tale termine, si applica il regime sanzionatorio ordinario.

Modalità di compilazione del DM10/2

Per effettuare i versamenti dovuti, le aziende devono utilizzare i righi in bianco dei quadri B-C del modello DM10/2, con le seguenti indicazioni:

  • per la contribuzione CIGS: dicitura "Vers. CIGS" e codice di nuova istituzione "M212";
  • per la contribuzione di mobilità: dicitura "Vers. Mob" e codice di nuova istituzione "M213".

In entrambi i casi non devono essere riportati dati nelle colonne "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni".

Ambito non interessato dalla sospensione

La sospensione degli effetti della circolare n. 42/2000 riguarda le fattispecie di azionariato misto. Per le aziende a capitale interamente pubblico, invece, resta confermato quanto già indicato nella circolare n. 36/1997.

Punti principali

Ripristino dell'obbligo contributivo CIG e CIGS

Viene disposto il ritorno in vigore della circolare n. 42/2000 per le aziende municipalizzate trasformate in S.p.A. a capitale misto, anche se a prevalenza pubblica. Per tali imprese è quindi ripristinata l'esigibilità della contribuzione CIG e CIGS, in quanto l'esclusione è ammessa solo per le aziende a capitale interamente pubblico.

Conferma della disciplina per le aziende a capitale misto e richiamo alla DS

Il Ministero del Lavoro ribadisce che l'apertura del capitale alla partecipazione privata fa venir meno i presupposti dell'esclusione prevista per gli enti pubblici e comporta il versamento della contribuzione CIG e CIGS. La stessa impostazione viene richiamata anche per la contribuzione per la disoccupazione involontaria (DS), salva la presenza di un provvedimento di esonero ministeriale ai sensi dell'art. 40 del RD n. 827/1935.

Contributo aggiuntivo per la mobilità

Sulle retribuzioni assoggettate al contributo per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria è dovuto anche il contributo dello 0,30 per la mobilità, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 223/1991.

Decorrenza dell'obbligo contributivo

Le contribuzioni CIG, CIGS e mobilità sono dovute: per le imprese già assoggettate, dal periodo di paga in corso a quello in cui ha iniziato a operare la sospensiva; per le imprese che hanno privatizzato il capitale durante il periodo di sospensione, dal periodo di paga in corso alla data di privatizzazione.

Regolarizzazione dei periodi pregressi

Per il recupero delle omissioni pregresse si applica la delibera n. 5 del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto del 26/03/1993, approvata con D.M. 7/10/1993. Se la regolarizzazione avviene entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla data della circolare, non si applicano somme aggiuntive né interessi; oltre tale termine si applica il regime sanzionatorio ordinario.

Modalità operative sul modello DM10/2

Per il versamento della contribuzione CIGS le aziende devono utilizzare un rigo in bianco dei quadri B-C del DM10/2, indicando la dicitura "Vers. CIGS" e il codice di nuova istituzione "M212". Per il versamento della contribuzione di mobilità deve essere usato un rigo in bianco dei quadri B-C con la dicitura "Vers. Mob" e il codice "M213". In entrambi i casi non vanno compilate le colonne relative a numero dipendenti, numero giornate e retribuzioni.

Ambito residuo della sospensione

Per le aziende a capitale interamente pubblico resta confermato quanto già indicato nella circolare n. 36/1997, mentre la sospensione degli effetti della circolare n. 42/2000 riguarda la fattispecie dell'azionariato misto.

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