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Circolare

Circolare numero 91 del 15-5-2002

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare recepisce gli orientamenti della Corte di Cassazione sulla possibilità per i titolari di pensione di invalidità e di assegno di invalidità di ottenere, su domanda, la trasformazione del trattamento in pensione di anzianità o di vecchiaia, se più favorevole e in presenza dei requisiti previsti. Vengono disciplinati ambito di applicazione, decorrenza, criteri di calcolo, gestione delle domande pendenti o definite, effetti sui ricorsi e limiti nei casi di domanda proposta dagli eredi. Restano invece escluse le domande di pensione di inabilità presentate da titolari di pensione di invalidità.

Trasformazione dell'assegno e della pensione di invalidità in pensione di anzianità o vecchiaia

Trasformazione dell'assegno e della pensione di invalidità in pensione di anzianità o vecchiaia

La circolare n. 91 del 15 maggio 2002 recepisce gli orientamenti della Corte di Cassazione in materia di mutamento del titolo pensionistico per i titolari di pensione di invalidità e di assegno di invalidità. L'Istituto chiarisce in quali casi la prestazione possa essere trasformata, su domanda dell'interessato, in pensione di anzianità o di vecchiaia, quando tale soluzione risulti più favorevole e siano presenti i requisiti di legge.

Quadro giurisprudenziale richiamato

La circolare richiama in primo luogo le sentenze n. 6603 del 1998 e n. 4911 del 2001, con le quali la Corte di Cassazione ha affermato che il titolare di pensione di invalidità può accedere alla pensione di vecchiaia o di anzianità. Vengono inoltre richiamate le sentenze n. 1821 del 1998 e n. 4829 del 2001, che hanno riconosciuto al titolare di assegno di invalidità la possibilità di ottenere la pensione di anzianità.

La ratio sottesa, come ricostruita dalla Cassazione, è che il sistema previdenziale non si fonda su un principio di immutabilità del titolo di pensione: la posizione assicurativa è unitaria e la contribuzione versata produce effetti in relazione agli eventi che si verificano nel tempo. Da ciò deriva la possibilità di utilizzare la stessa posizione contributiva per accedere, se ne ricorrono i presupposti, a una diversa forma di tutela pensionistica.

Ambito di applicazione e decorrenza

In applicazione di tali principi, la circolare stabilisce che:

  • i titolari di pensione di invalidità e di assegno di invalidità sono ammessi a fruire della pensione di anzianità, ove più favorevole;
  • i titolari di pensione di invalidità sono ammessi a fruire anche della pensione di vecchiaia, ove più favorevole.

La decorrenza della nuova prestazione è fissata al primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda. Per la pensione di anzianità devono risultare perfezionati:

  • i requisiti di assicurazione;
  • i requisiti di contribuzione;
  • la cessazione del rapporto di lavoro dipendente;
  • le c.d. finestre di accesso.

Per la pensione di vecchiaia devono risultare perfezionati:

  • i requisiti di assicurazione;
  • i requisiti di contribuzione;
  • il requisito anagrafico;
  • la cessazione del rapporto di lavoro dipendente.

Dalla data di decorrenza il richiedente va considerato, a tutti gli effetti, titolare della nuova pensione. La pensione di invalidità o l'assegno di invalidità originari devono essere eliminati dalla stessa data.

Criteri di calcolo e utilizzazione della contribuzione

La nuova pensione va liquidata come nuova prestazione, con i criteri vigenti alla data di decorrenza. Ai fini del perfezionamento dei requisiti di assicurazione e di contribuzione si tiene conto anche dei contributi già computati nella prestazione di invalidità.

La circolare specifica che la contribuzione già valorizzata per la pensione di invalidità può essere nuovamente utilizzata nella nuova liquidazione. Il principio opera anche nei casi di trasformazione tra gestioni diverse, secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza e dai precedenti istruttori dell'Istituto.

Casi concreti di trasformazione in pensione di anzianità

La circolare indica le principali situazioni ammissibili per la pensione di anzianità:

  • domande a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti presentate da titolari di pensione o assegno di invalidità della stessa assicurazione;
  • domande a carico delle gestioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali presentate da titolari di pensione o assegno di invalidità della medesima gestione;
  • domande a carico delle gestioni dei lavoratori autonomi presentate da titolari di invalidità dell'AGO o delle gestioni autonome, con liquidazione mediante cumulo della contribuzione accreditata presso le diverse gestioni, nei casi previsti.

Casi concreti di trasformazione in pensione di vecchiaia

Analogamente, la circolare ammette la trasformazione in pensione di vecchiaia nei seguenti casi:

  • domanda a carico dell'AGO dei lavoratori dipendenti presentata da titolare di pensione di invalidità della stessa gestione;
  • domanda a carico delle gestioni dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali presentata da titolare di invalidità della medesima gestione;
  • domanda a carico delle gestioni dei lavoratori autonomi presentata da titolare di invalidità dell'AGO o delle gestioni autonome, con liquidazione mediante cumulo della contribuzione accreditata nelle diverse gestioni, nei casi contemplati.

Domande pendenti, rigettate e contenzioso

Le domande di pensione di anzianità presentate da titolari di assegno o pensione di invalidità, nonché le domande di pensione di vecchiaia presentate da titolari di pensione di invalidità, devono essere definite secondo i criteri illustrati nella circolare, anche se già pendenti o definite negativamente.

Le controversie giudiziarie in corso devono essere definite mediante richiesta di cessazione della materia del contendere. I ricorsi amministrativi presentati prima del compimento del termine di decadenza possono essere esaminati e decisi alla luce dei nuovi criteri; quelli presentati dopo tale termine sono considerati nuove domande di pensione.

Domande proposte dagli eredi

La circolare esclude espressamente che, in caso di decesso del titolare di pensione di invalidità o di assegno di invalidità prima della presentazione della domanda di trasformazione, gli eredi possano utilmente inoltrare la domanda al suo posto. Il diritto a pensione è infatti qualificato come diritto della personalità e, come tale, non trasmissibile.

Rapporti con la disciplina dei lavoratori autonomi e precedenti istruzioni

La circolare richiama anche l'articolo 2-ter del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, che consente al titolare di pensione liquidata a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi di liquidare la pensione a carico dell'AGO dei lavoratori dipendenti quando tutti i requisiti risultano perfezionati in quest'ultima gestione, indipendentemente dai contributi accreditati nelle gestioni speciali.

Viene inoltre ribadito che restano ferme le istruzioni già fornite con la circolare n. 53616 AGO/262 del 3 dicembre 1984 e con il messaggio n. 12389 dell'11 marzo 1993, il quale aveva già chiarito che la trasformazione dell'assegno di invalidità in pensione di vecchiaia opera anche quando i requisiti siano perfezionati in una gestione diversa da quella che ha liquidato l'assegno.

Esclusione della pensione di inabilità

La parte finale della circolare conferma che non è accoglibile la domanda di pensione di inabilità presentata dal titolare di pensione di invalidità. L'Istituto richiama sul punto la precedente circolare n. 53616 AGO/262 del 3 dicembre 1984 e l'orientamento giurisprudenziale della Corte costituzionale e della Corte di Cassazione, che hanno consolidato tale esclusione.

Punti principali

Principio generale affermato dalla Cassazione

La circolare prende atto delle sentenze n. 1821 e n. 6603 del 1998 e n. 4829 e n. 4911 del 2001, con cui la Corte di Cassazione ha riconosciuto che il titolare di pensione di invalidità può accedere, a domanda, alla pensione di anzianità o di vecchiaia, mentre il titolare di assegno di invalidità può accedere, a domanda, alla pensione di anzianità.

Decorrenza e requisiti per la trasformazione

La trasformazione opera, se più favorevole, dal primo giorno del mese successivo alla domanda, purché risultino perfezionati i requisiti di assicurazione e contribuzione; per la pensione di anzianità è richiesta anche la cessazione del rapporto di lavoro dipendente e il rispetto delle finestre di accesso, mentre per la vecchiaia sono necessari anche i requisiti di età e la cessazione del rapporto di lavoro dipendente.

Valutazione della contribuzione già utilizzata nella pensione di invalidità

Ai fini del perfezionamento dei requisiti per la nuova prestazione si considerano anche i contributi già computati nella pensione di invalidità, che deve essere eliminata dalla data di decorrenza della nuova pensione. La nuova liquidazione va effettuata con i criteri vigenti alla data di decorrenza, utilizzando anche la contribuzione già valorizzata nel trattamento di invalidità.

Domande e casi di cumulo tra gestioni

Sono accolte le domande di pensione di anzianità o di vecchiaia presentate da titolari di invalidità o assegno di invalidità in diverse combinazioni tra AGO dei lavoratori dipendenti e gestioni dei lavoratori autonomi (coltivatori diretti, mezzadri e coloni, artigiani, commercianti). Nei casi indicati è ammesso il cumulo della contribuzione accreditata nelle varie gestioni secondo le regole richiamate.

Domande pendenti, definitive negativamente e ricorsi

Le domande già presentate, anche se pendenti o definite negativamente, devono essere riesaminate secondo i nuovi criteri. Le controversie giudiziarie in corso vanno definite chiedendo la cessazione della materia del contendere. I ricorsi amministrativi presentati prima della scadenza del termine di decadenza possono essere esaminati secondo tali criteri; quelli proposti dopo la decadenza sono trattati come nuove domande.

Limite per le domande degli eredi

Se il titolare di pensione di invalidità o di assegno di invalidità è deceduto senza aver presentato domanda di trasformazione, gli eredi non possono proporla utilmente, poiché il diritto a pensione è qualificato come diritto della personalità e non è trasmissibile.

Esclusione della pensione di inabilità per i titolari di invalidità

La circolare conferma l'orientamento già espresso dall'INPS e dalla giurisprudenza: la domanda di pensione di inabilità presentata da un titolare di pensione di invalidità non è accoglibile.

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